Scrivanie Clausole campione

Scrivanie. Le scrivanie dovranno avere dimensioni LxPxH cm. 130x80x75h, la superficie del piano di lavoro della scrivania dovrà risultare non riflettente e dovrà presentare una forte resistenza all’abrasione. Il piano e la struttura 10 dovranno essere realizzati con pannelli di spessore minimo di mm. 30, senza spigoli vivi. Ogni piano scrivania deve essere dotato di idoneo foro passa-cavi, bordato e chiudibile. Le scrivanie dovranno essere dotate di certificazioni rispondenti alle norme UNI 527-1 requisiti dimensionali, UNI 527-2 requisiti di sicurezza e caduta, UNI 527-3 carico stativo e carico a fatica, orizzontale e verticale, UNI 8594 flessione dei piani, UNI 9086 urti contro le gambe, UNI 581 requisiti di sicurezza per uso domestico, UNI 1730 resistenza al carico statico, fatica, urti, stabilità, caduta.
Scrivanie. Scrivania con piani impiallicciati in faggio a finitura semilucida con spessore mm. 30 e bordi perimetrali arrotondati in massellino. I piani saranno sagomati ad “L” con il lato interno ad andamento curvilineo nel tratto di raccordo tra i due bracci della “L” in modo da poter alloggiare nell’angolo un video ed una tastiera, nell’angolo stesso sarà previsto un foro passacavi, le dimensioni del piano saranno cm. 160x80 sul lato frontale, cm. 160x60 sul lato di servizio. La struttura portante delle scrivanie sarà metallica e dotata di due gambe a “T rovesciata” ed una gamba a colonna posizionata nell’angolo nel colore alluminio-argento, le gambe saranno regolabili in altezza con escursione minima cm. 10, canalizzate e controventate da trave longitudinale di adeguata sezione. Al di sotto del piano con aggancio alle gambe od alla struttura sarà posizionato un vassoio regolabile in larghezza per alloggiare l’unità centrale a torre. Dimensioni totali cm 160x160x72h Quantità: n.5
Scrivanie. Come Art. B.2.2.5.1 Quantità: n.2
Scrivanie. Tutte le scrivanie sono da intendersi per utilizzo con videoterminale, e pertanto dovranno essere realizzate in conformità alla disposizione generale ex art. 70 ed ex allegato XXXIV D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Esse dovranno essere dotate di struttura portante metallica di tipologia a montanti laterali e traversa di collegamento, con piano di lavoro realizzato in pannelli derivati del legno rivestiti su entrambe le facce con resine melaminiche o con laminato plastico. Lo spessore minimo del piano di lavoro dovrà essere di 2,5 cm con bordatura del piano, stondata, realizzata in abs o altro materiale analogo. Xxx si decidesse di adottare scrivanie a L, queste dovranno avere la parte principale del piano profonda cm 80, la seconda parte profonda cm 60. Il piano delle scrivanie a L può essere costituito da un pezzo unico o dall’unione di due piani rettangolari. Per le dimensioni dei piani di lavoro è consentita una tolleranza di ±5 cm, per l’altezza dei piani da terra è consentita una tolleranza pari a ±1,5 cm in conformità a quanto previsto dalla UNI EN 527-1. Le scrivanie dovranno essere dotate di sistemi di regolazione dell’altezza (conforme ai requisiti definiti dalla norma UNI EN 527-1 al punto 4.2). Le scrivanie dovranno essere dotate di piedini di livellamento regolabili per l’adeguamento alle pavimentazioni. La struttura deve disporre, sia verticalmente sia orizzontalmente, di canalina/vertebra porta cavi ispezionabile, tale da consentire l’alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze. Il sistema di cablaggio adottato deve consentire l’alloggiamento sottopiano di prese elettriche, telefoniche, trasmissione dati, e deve inoltre consentire la fuoriuscita dei cavi sul piano di lavoro attraverso fori presenti nello stesso: 2 fori per i piani rettangolari, 1 per i piani sagomati a L. Ove fossero previsti sistemi di regolazione, questi dovranno essere di facile uso e posizionati in modo da evitare azionamenti accidentali.
Scrivanie. 9403 30 19 - - - altri - - di altezza superiore a 80 cm: 9403 30 91 - - - Armadi, classificatori e schedari 9403 30 99 - - - altri 9403 40 - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine: 9403 40 10 - - Elementi di cucine componibili 9403 40 90 - - altri 9403 60 30 - - Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi Codice SA2 Designazione delle merci 0101.10.10 CAVALLI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA 0101.10.90 ASINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA 0102.10.10 GIOVENCHE (BOVINI FEMMINE CHE NON HANNO ANCORA FIGLIATO) RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA, DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE 0102.10.30 VACCHE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE), BOVINI FEMMINE DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE 0102.10.90 ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE E LE VACCHE) 0102.90.29 ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DOMESTICA DI PESO SUPERIORE A 80 KG E INFERIORE O UGUALE A 160 KG (ESCLUSI GLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE E GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) 0103.10.00 ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA 0103.91.10 ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) 0103.91.90 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG 0103.92.11 SCXXXX XIVE, CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 160 KG (ESCLUSE LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA) 0103.92.19 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG (ESCLUSE LE SCROFE CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA E DI UN PESO MINIMO DI 160 KG, E LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA) 0103.92.90 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG 0104.10.10 ANIMALI DELLA SPECIE OVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA 0104.10.30 AGNELLI NON ANCORA USCITI DALL’ANNO (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) 0104.10.80 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA (ESCLUSI GLI AGNELLI E I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) 0104.20.10 ANIMALI DELLA SPECIE CAPRINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA 0104.20.90 ANIMALI VIVI DELLA SPECIE CAPRINA (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) 0105.11.11 PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI RAZZE OVAIOLE DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G 0105.11.19 PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSE LE RAZZE OVAIOLE) 0105.11.91 POLLAME DELLE RAZZE OVAIOLE, VIVO, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSI I PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE) 0105.11.99 GALLINE VIVE, DI PE...

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  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • OBBLIGHI DELL’APPALTATORE L’appaltatore dovrà provvedere a: a)-sistemare i cani in gabbie consecutive dotate di apposita targa indicante “Comune di Ugento N° box. Gli eventuali spostamenti dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del Servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all’Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale; b)-garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura; c)-alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute; d)-assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa; e)-tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide; f)-effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria; g)-consentire l'accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo – cane - ambiente; h)-essa dovrà, altresì, promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo; i) dotare ogni cane accalappiato sul territorio di Ugento di un collare uguale nella forma e nel colore al quale dovrà essere apposto un numero identificativo e consecutivo;

  • Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

  • Corrispettivi I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati sulla base dei singoli progetti di manutenzione redatti dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal RUP e in ottemperanza a quanto disposto dai relativi Contratti Attuativi, sulla base degli atti contabili redatti per ogni Contratto Attuativo in accordo con il D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti. Il corrispettivo netto spettante alla ditta appaltatrice sarà determinato sulla base dell’Elenco Prezzi posto a base di gara e/o sulla base di Analisi prezzi (se necessario), con applicazione del ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara. Nel caso degli interventi ordinati in priorità 2 (urgenti) è dovuta l’indennità di chiamata pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta /00) Nel caso degli interventi ordinati in priorità 3 (urgenti e di emergenza) è dovuta la maggiorazione sull’importo dei lavori ribassati del 25% per la sola parte dei lavori eseguiti nell’arco delle 48 ore. Si precisa che la maggiorazione non potrà comportare maggiorazione rispetto ai prezzi unitari presenti in elenco Xxxxxx, ma al massimo potrà annullare il ribasso d’asta. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l’Impresa sarà compensata sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori e in base a: - i costi della manodopera di cui all’Elenco Prezzi allegato agli atti di gara; - del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti; - la maggiorazione della percentuale del 26,50 per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. - I costi dei materiali, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito. Tutti gli oneri a carico dell’impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Impresa; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall’esecuzione da parte di terzi, negli stessi edifici interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell’Accordo quadro. L’Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi, fatto salvo quanto stabilito per l’indennità di chiamata degli interventi in priorità 2 (urgenti) e delle maggiorazioni previste per gli interventi in priorità 3 (urgenti e di emergenza), come stabilito all’art. 14. Si prevede, inoltre, che eventuali lavori da eseguire con l’utilizzo di liste in economia di norma vengono limitate ad un importo massimo di euro 5.000,00 al netto del ribasso d’asta. E’ fatta salva specifica autorizzazione del Responsabile del Procedimento e del Dirigente di Settore per casi specifici e documentati per i quali sia necessario superare tale limite di spesa.

  • Massimali La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali: Responsabilità Civile verso Terzi € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per danni a cose Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

  • Riscatto parziale Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.