Segretezza e confidenzialità Clausole campione

Segretezza e confidenzialità. 5.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità. 5.2. In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
Segretezza e confidenzialità. Ogni Contitolare si impegna a mantenere la segretezza dei Dati personali trattati e utilizzati in virtù ed esclusivamente per le finalità proprie del Contratto Master, nonché del presente rapporto di Contitolarità. Salvo preventivo, ulteriore e specifico accordo scritto, da definirsi previo coinvolgimento del Responsabile per la Protezione dei Dati di cui al successivo art. 5, è vietato qualsiasi ulteriore Trattamento dei Dati, diverso da quello necessario agli adempimenti contrattuali e legali di cui all’art. 2. Entrambe le Parti si impegnano reciprocamente a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale non già di dominio pubblico, utilizzando i Dati personali (e le informazioni in genere) solamente per gli scopi previsti dal Contratto, quindi per la prestazione e/o fruizione dei relativi servizi, oltre che dal presente Accordo.
Segretezza e confidenzialità. 3.1. Il Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare del trattamento. 3.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo e dagli accordi stipulati aventi ad oggetto la questione privacy. 3.3. Gli obblighi di segretezza e confidenzialità previsti nel presente articolo sopravvivranno anche in caso di scadenza, risoluzione o recesso dal Contratto o di perdita di efficacia dello stesso, per qualunque altra ragione e a qualunque titolo.
Segretezza e confidenzialità. I Contitolari si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato; tali obblighi permarranno anche successivamente alla conclusione dello stesso.
Segretezza e confidenzialità. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivi al termine o alla risoluzione dello stesso: - a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero comunicati dall’altra Parte in forma confidenziale in forza del presente Accordo e da ora in poi definite complessivamente “Informazioni Riservate” e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi; - ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi; - a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente Accordo; - a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate; - a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione; - a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente: (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte...
Segretezza e confidenzialità. Ogni Contitolare si impegna a mantenere la segretezza dei Dati personali trattati e utilizzati in virtù ed esclusivamente per le finalità proprie del Contratto SBU, nonché del presente rapporto di Contitolarità. Salvo preventivo, ulteriore e specifico accordo scritto, da definirsi previo coinvolgimento del/i Responsabile/i per la Protezione dei Dati di cui al successivo art. 5, è vietato qualsiasi ulteriore
Segretezza e confidenzialità. 1. Ogni Contitolare si impegna a mantenere la segretezza dei Dati personali trattati e utilizzati in virtù ed esclusivamente per le finalità proprie del progetto comune, nonché del presente rapporto di Contitolarità. 2. Tutte le Parti si impegnano reciprocamente a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale non già di dominio pubblico, utilizzando i Dati personali (e le informazioni in genere) solamente per gli scopi previsti dall’Accordo.
Segretezza e confidenzialità. Ogni Contitolare del Trattamento si impegna a mantenere la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità instaurato con il Titolare in forza del presente accordo. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare i dati personali solamente per le finalità previste dal presente Accordo.

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  • Confidenzialità A. Restrizioni all’uso o Divulgazione per le Parti. Per tutta la durata del presente Contratto e per almeno un (1) anno dalla conclusione dello stesso, la Parte Ricevente tratterrà le Informazioni Riservate della Parte Concedente in via confidenziale, utilizzerà tali Informazioni Riservate solo allo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e utilizzerà almeno lo stesso livello di cura nella protezione delle Informazioni Riservate che utilizza per proteggere le proprie Informazioni Riservate. Ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, agenti o subappaltatori nei limiti in cui ciò sia necessario per adempiere o esercitare i diritti o adempiere agli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto, i quali sono comunque tenuti a garantirne la protezione contro la divulgazione non autorizzata in modo non meno rigoroso di quanto richiesto dal presente Contratto. Ciascuna Parte può divulgare le Informazioni Riservate dell’altra Parte in qualsiasi procedimento legale o se richiesto da un’autorità amministrativa o governativa secondo quanto previsto dalla Legge applicabile. Tali restrizioni all’uso o alla divulgazione di Informazioni Riservate non si applicano ad alcuna informazione che sia stata elaborata in modo indipendente dalla Parte Ricevente o che sia stata da questa legittimamente ricevuta senza alcuna restrizione da altra fonte legittimata a fornire tali informazioni; ad informazioni che siano divenute di dominio pubblico senza violazione del presente Contratto da parte della Parte Ricevente; che al momento della divulgazione fossero già note alla Parte Ricevente senza alcuna limitazione e ciò risulta dalla documentazione in possesso di tale Parte; o che la Parte Concedente confermi per iscritto di essere libera da tali restrizioni. Al momento della conclusione del presente Contratto la Parte Ricevente è tenuta a cancellare, distruggere o, su richiesta della Parte Concedente, restituire prontamente alla Parte Concedente tutte le Informazioni Riservate in suo possesso, ed inoltre a garantire la cancellazione e/o la distruzione di tutti i file elettronici e dei dati che contengono Informazioni Riservate, fornendo a semplice richiesta della Parte Concedente specifica certificazione che attesti lo svolgimento di quanto previsto nella presente sezione.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

  • Informazioni L’Assicurato può richiedere le informazioni previste all’art. 48.1 telefonando durante le ore d’ufficio e nei giorni feriali (dalle 08.30 alle ore 18.00) al seguente numero: Fax +00 000 0000000 Telefono dall’Estero +00 000 0000 0000

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.