Obblighi di segretezza. 1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
Obblighi di segretezza. E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento dell’attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa.
Obblighi di segretezza. 1. L’Impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell’offerta e/o dell’adempimento delle prestazioni contrattuali: - a garantirne la segretezza impegnandosi ad impedirne qualsiasi divulgazione; - a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano; - a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dello stesso.
Obblighi di segretezza. 6.1 Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze segreti a soggetti che non siano autorizzati.
Obblighi di segretezza. L’Impresa e tutto il personale dalla stessa impiegato nel servizio si impegnano a non divulgare a terzi, né ad utilizzare per scopi diversi da quelli inerenti l’oggetto del Contratto, ogni e qualsiasi tipo di informazione della quale siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività.
Obblighi di segretezza. Università e Istituto considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente s’impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far osservare ai rispettivi ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti.
Obblighi di segretezza. ASST Xxxxxxx non potrà avanzare alcun diritto o interesse rispetto alle conoscenze correlate agli applicativi Emonet e Xxxxxxx, né trarre dalle stesse alcun vantaggio o utilità al di fuori dell’oggetto e delle finalità della presente convenzione. Inoltre, l’ASST Lariana e l’ASST della Valtellina e Alto Lario, con i rispettivi operatori, sono tenuti a: − mantenere la massima riservatezza sui dati e documenti dei quali possano venire a conoscenza, in possesso o detenzione, nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione; − proteggere / gestire tali dati e informazioni in conformità con il principio di buona fede, utilizzando la precauzione e la diligenza necessarie in ragione della natura delle conoscenze stesse e limitandone la diffusione all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi ne giustifichino la conoscenza, purché legati da vincoli di segretezza. È fatto divieto alle parti di divulgare - direttamente o indirettamente, in tutto o in parte - notizie, informazioni e dati di qualsivoglia natura e genere di cui siano venuti a conoscenza, in possesso o detenzione nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione. In caso di violazione del presente divieto, ognuno risponderà per quanto di competenza, manlevando la controparte. Le parti si riservano di segnalare il fatto alle autorità competenti e di richiedere il risarcimento del danno.
Obblighi di segretezza. 1. L’Impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell’offerta e/o dell’adempimento delle prestazioni contrattuali:
Obblighi di segretezza. Art. 19- Cessione del contratto Art. 20 - Cessione del credito Art. 21- Brevetti e diritti d’autore Art. 27 - Foro competente
Obblighi di segretezza. Università e Azienda – IRCCS ISNB considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente s’impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far osservare ai rispettivi ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti.