Common use of SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI Clause in Contracts

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. La ditta Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. n. 50/2016). In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. La Ditta concorrente deve quindi allegare a Sistema una dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente denominata “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”, nella Sezione Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. L’A.O. San Xxxxxxxx si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. L’A.O. San Xxxxxxxx si impegna di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che l’Azienda non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta della Ditta concorrente entro 15 giori a comunicare quanto previsto dall’articolo 76, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

Appears in 1 contract

Samples: Indizione Di Gara Europea

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. La ditta Concorrente concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. n. 50/201650/2016 e xx.xx). In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. La Ditta ditta concorrente deve quindi allegare a Sistema una dichiarazione in formato elettronico firmato firmata digitalmente denominata “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”, nella Sezione Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. L’A.O. San Xxxxxxxx L’Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. L’A.O. San Xxxxxxxx L’Agenzia si impegna riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che l’Azienda la Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta della Ditta concorrente entro 15 giori giorni a comunicare quanto previsto dall’articolo 76, 76 comma 2, 2 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 50 del 2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo). L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante:  dell’impresa singola;  di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;  dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;  dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. La ditta Concorrente Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve dichiarare quali tra presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 163/06” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano fornite costituiscono segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. n. 50/2016). In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. La Ditta concorrente deve quindi allegare a Sistema dichiarazione è inserita all’interno della Busta B in una dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente ulteriore busta denominata “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nella Sezione Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo nonché comprovare ed indicare le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile specifiche motivazioni della sussistenza di eventuali tali segreti tecnici in base all’art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). La busta in questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata ed utilizzata solamente in seguito, innanzitutto in occasione delle comunicazioni da inviare ai concorrenti relativamente agli atti accessibili. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque all’Amministrazione non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti. In assenza della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà l’accesso, fatto salvo il differimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti che lo richiedono. Nella BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA”, sigillata e commercialicontrofirmata sui lembi di chiusura a pena di esclusione, deve essere contenuta: Offerta economica redatta utilizzando il modulo predisposto da ER.GO, apponendo su di esso una marca da bollo da Euro 16,00. L’A.O. San Xxxxxxxx si riserva comunque L’offerta va corredata inoltre con l’indicazione dell’importo degli oneri della sicurezza da rischio specifico (cd “oneri aziendali”) di valutare la compatibilità dell’istanza cui agli artt. 86 comma 3 bis e 87 comma 4 D.Lgs. 163/2006 - costo a carico dell’operatore economico concorrente relativo alle misure di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessatisicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta. L’A.O. San Xxxxxxxx si impegna di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibiliIl suddetto costo potrà essere espresso come valore assoluto o come valore percentuale rispetto al valore stimato dell’offerta. Si precisa che l’Azienda non effettuerà ulteriori informative si tratta di costo a carico di ER.GO. Per i concorrenti singoli il documento di cui sopra dovrà essere sottoscritto in ogni foglio e procederàin calce dal legale rappresentante. In caso di associazione temporanea già costituita esso dovrà essere sottoscritto dalla capogruppo. Qualora, su richiesta scritta della Ditta concorrente entro 15 giori a comunicare quanto previsto dall’articolo 76, ai sensi dell'art. 37 comma 2, del 8 D.Lgs. n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)163/2006, il raggruppamento temporaneo o consorzio non fosse costituito, esso dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno la sopradetta associazione e/o consorzio.

Appears in 1 contract

Samples: Outsourcing Agreement

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. La ditta Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni forniteconcorrente inserisce all’interno della Busta B, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. n. 50/2016). In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente. La Ditta concorrente deve quindi allegare a Sistema una dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente ulteriore busta denominata “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”, nella Sezione Offerta Tecnica, contenente i dettagli la dichiarazione sulle parti dell’offerta coperti coperte da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. L’A.O. San Xxxxxxxx L' A.S.L. Roma 1 si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. L’A.O. San Xxxxxxxx L' A.S.L. Roma 1 si impegna riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che l’Azienda l' A.S.L. Roma 1 non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta della Ditta concorrente entro 15 giori giorni a comunicare quanto previsto dall’articolo 76, 76 comma 2, 2 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 50 del 2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Multi Operatore

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. La ditta Concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni forniteInoltre, inerenti all’offerta presentataove ritenuto opportuno, costituiscano potrà essere inserita la dichiarazione inerente i segreti tecnici e commercialicommerciali e la Nello specifico, pertanto coperte con apposita dichiarazione, firmata secondo le modalità indicate al par. 12 del presente Disciplinare, la ditta potrà indicare quali informazioni, e le parti dei documenti inseriti nell’Offerta Tecnica che le riportano, costituiscano, a proprio giudizio, segreti tecnici o commerciali (circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da riservatezza diritto di privativa; per ciascuna partizione evidenziata, l’istituto giuridico posto a tutela della parte menzionata (ex artes. 53 D. Lgs. n. 50/2016indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.). In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 La suddetta dichiarazione, dovrà essere motivata e comprovata e sarà valutata come possibile causa di esclusione del D. Lgs. n.50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituisconorelativi, secondo motivata quanto previsto dall’art. 53, commi 5, lett. a) e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali6 del Codice. Al proposito si chiarisce che i segreti industriali Tale documentazione dovrà essere contenuta in un’unica cartella compressa e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò collocata a Sistema. La documentazione tecnica deve essere dato un principio priva, a pena di prova esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico. Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da parte dell’offerente. La Ditta concorrente deve quindi allegare a Sistema una dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente denominata “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”quella italiana, nella Sezione Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. L’A.O. San Xxxxxxxx si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. L’A.O. San Xxxxxxxx si impegna di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta secondo le modalità indicate al par. 12 del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che l’Azienda non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta rischio del concorrente assicurare la fedeltà della Ditta concorrente entro 15 giori a comunicare quanto previsto dall’articolo 76, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)traduzione.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinary Procedure for Open Procedure

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI. La ditta Concorrente Ditta concorrente deve dichiarare quali tra le eventuali informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. n. 50/2016). In base a quanto disposto dall’art. 53 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, contenute nell’offerta tecnica afferenti segreti tecnici o commerciali. Al proposito si chiarisce che , per i segreti industriali quali non consente l’accesso a terzi, dichiarandone e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerentemotivandone le ragioni. La Ditta concorrente deve quindi allegare a Sistema dichiarazione è inserita all’interno della Busta B in una dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente ulteriore busta denominata “SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI”. Nella BUSTA C - “OFFERTA ECONOMICA”, nella Sezione sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura a pena di esclusione, deve essere contenuta: Offerta Tecnicaeconomica redatta utilizzando il modulo predisposto da ER.GO, contenente apponendo su di esso una marca da bollo da Euro 14,62. Nell’offerta dovrà essere indicato il ribasso percentuale offerto per ciascuna tipologia di servizio (portierato, pulizie, conduzione e manutenzione, facchinaggio) ed il conseguente prezzo. Il punteggio verrà attribuito dopo aver sommato i dettagli dell’offerta coperti da riservatezzaprezzi offerti per ciascun servizio ed aver ricalcolato il ribasso rispetto all’importo complessivo di Euro 31.391.228,00, accompagnata da idonea documentazione che: - argomenti al netto degli oneri di sicurezza. Per quanto riguarda l’elenco prezzi, dovrà essere indicato un ribasso percentuale unico per tutte le voci indicate. Per i concorrenti singoli i documenti di cui sopra dovranno essere sottoscritti in modo approfondito ogni foglio e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; - fornisca un “principio in calce dal legale rappresentante. In caso di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commercialiassociazione temporanea già costituita essi dovranno essere sottoscritta dalla capogruppo. L’A.O. San Xxxxxxxx si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessatiQualora, ai sensi dell'art. L’A.O. San Xxxxxxxx si impegna di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che l’Azienda non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta della Ditta concorrente entro 15 giori a comunicare quanto previsto dall’articolo 76, 37 comma 2, del 8 D.Lgs. n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)163/2006, il raggruppamento temporaneo o consorzio non fosse costituito, essi dovranno essere sottoscritti dai rappresentanti legali di tutte le imprese che costituiranno la sopradetta associazione e/o consorzio.

Appears in 1 contract

Samples: Facility Management Services Agreement