Common use of Servizio di collocamento Clause in Contracts

Servizio di collocamento. 1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività del- la Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di in- vestimento, strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi, di società del Gruppo e di società terze. 2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attie- ne alle istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzio- ni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta. 3. Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento. 4. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamen- to comporta l’applicazione delle Condizioni econo- miche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato. 5. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finan- ziari collocati è contenuto nel Documento Informati- vo. 6. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continua- tiva in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previ- sto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche rela- tive ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente. 7. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/308 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività mediante Consulente Finanzia- rio, l’efficacia dei Contratti e/o delle proposte con- trattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decor- renti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investi- tore, del relativo Contratto o proposta contrattuale; - entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato; - l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei re- lativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente. 8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quan- to compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal respon- sabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto. 9. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamen- to si applica quanto previsto dall’art. 10 che precede.

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Samples: General Terms and Conditions, Condizioni Generali Di Contratto

Servizio di collocamento. 1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività del- la Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di in- vestimento, strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi, di società del Gruppo e di società terze. 2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attie- ne alle istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzio- ni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta. 3. Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento. 4. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamen- to comporta l’applicazione delle Condizioni econo- miche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato. 5. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finan- ziari collocati è contenuto nel Documento Informati- voInformativo sui Servizi di Investimento. 6. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continua- tiva in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previ- sto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche rela- tive ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente. 7. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/308 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività mediante Consulente Finanzia- rio, l’efficacia dei Contratti e/o delle proposte con- trattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decor- renti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investi- tore, del relativo Contratto o proposta contrattuale; - entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato; - l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei re- lativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente. 8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quan- to compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal respon- sabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto. 9. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamen- to si applica quanto previsto dall’art. 10 che precede.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Servizio di collocamento. 1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività del- la della Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di in- vestimentoinvestimento e strumenti finanziari, strumenti finanziari e prodotti finan- ziari emessi da banche ed imprese di prodotti finanziari assicurativiassicurazione, di società del Gruppo e di società terze. 2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attie- ne alle istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzio- ni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta. 3. Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento. 4. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamen- to collocamento comporta l’applicazione delle Condizioni econo- miche economi- che previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato. 5. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finan- ziari collocati è contenuto nel Documento Informati- vo. 6. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continua- tiva in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca Banca– in conformità e nel rispetto di quanto previ- sto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche rela- tive ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente. 7. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/308 58/98 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività mediante Consulente Finanzia- rioXxxxx- xxxxxx, l’efficacia dei Contratti contratti e/o delle proposte con- trattuali contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decor- renti decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investi- toredell’investitore, del relativo Contratto contratto o proposta contrattuale; - entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato; - l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei re- lativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente. 8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quan- to compatibili con le pertinenti norme regolamentari regolamenta- ri e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal respon- sabile re- sponsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contrattocontratto. 9. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamen- to si applica quanto previsto dall’art. 10 che precede.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Servizio di collocamento. 1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività del- la Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di in- vestimento, strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi, di società del Gruppo e di società terze. 2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attie- ne alle istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzio- ni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta. 3. Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento. 4. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamen- to comporta l’applicazione delle Condizioni econo- miche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato. 5. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finan- ziari collocati è contenuto nel Documento Informati- voInformativo sui Servizi di Investimento. 6. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continua- tiva in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca – in conformità e nel rispetto di quanto previ- sto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche rela- tive ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente. 7. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/308 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività mediante Consulente Finanzia- rio, l’efficacia dei Contratti e/o delle proposte con- trattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decor- renti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investi- tore, del relativo Contratto o proposta contrattuale; - entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato; - l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei re- lativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente. 8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quan- to compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal respon- sabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di ContrattoXxxxxxxxx. 9. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamen- to si applica quanto previsto dall’art. 10 che precede.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Servizio di collocamento. 1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività del- la della Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di in- vestimentoinvesti- mento e strumenti finanziari, strumenti finanziari e di prodotti finanziari assicurativiemessi da banche ed imprese di assicurazione, di società del Gruppo e di società terze. 2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attie- ne alle attiene al- le istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del responsabile respon- sabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzio- niistruzioni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta. 3. Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve de- ve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento. 4. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamen- to collocamento comporta l’applicazione delle Condizioni econo- miche economiche previste nel prospetto informativo riferito allo strumento stru- mento finanziario collocato. 5. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finan- ziari finanzia- ri collocati è contenuto indicato nel Documento Informati- vo. 6precedente punto D.1. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continua- tiva continuativa in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca in conformità e nel rispetto di quanto previ- sto previsto negli accordi con le società emittenti ed offerenti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche rela- tive relative ad operazioni opera- zioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente. 7. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/308 58/98 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività mediante Consulente Finanzia- riome- diante promotore finanziario, l’efficacia dei Contratti contratti e/o delle proposte con- trattuali contrattuali relativi ad ogni collocamento colloca- mento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decor- renti decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investi- toredell’investitore, del relativo Contratto contratto o proposta contrattuale; - entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo corrispet- tivo al Consulente Finanziario promotore finanziario o al soggetto abilitato; - l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei re- lativi relativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente. 8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quan- to quanto compatibili con le pertinenti norme regolamentari e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal respon- sabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contratto. 9. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamen- to collocamento si applica quanto previsto dall’art. 10 al punto F10 che precede.

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Servizio di collocamento. 1. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l’attività del- la della Banca relativa all’offerta al Cliente di servizi di in- vestimentoinvestimento e strumenti finanziari, strumenti finanziari e prodotti finan- ziari emessi da banche ed imprese di prodotti finanziari assicurativiassicurazione, di società del Gruppo e di società terze. 2. Nello svolgimento di tale servizio, la Banca si attie- ne alle istruzioni dell’emittente, dell’offerente e del responsabile del collocamento e, in base a quanto previsto dalla normativa applicabile e da tali istruzio- ni, fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la pertinente documentazione d’offerta. 3. Per l’adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall’emittente, dall’offerente o dal responsabile del collocamento. 4. Il Cliente prende atto che l’adesione al collocamen- to collocamento comporta l’applicazione delle Condizioni econo- miche economi- che previste nel prospetto informativo riferito allo strumento finanziario collocato. 5. L’elenco delle principali tipologie di strumenti finan- ziari finanzia- ri collocati è contenuto nel Documento Informati- voInformativo. 6. Nell’ambito del servizio di collocamento la Banca potrà prestare a favore del Cliente attività continua- tiva in fase successiva al collocamento medesimo. La Banca Banca– in conformità e nel rispetto di quanto previ- sto pre- visto negli accordi con le società emittenti ed offerenti offe- renti – riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche rela- tive relative ad operazioni successive alla sottoscrizione - quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch - fornendo al riguardo assistenza al Cliente. 7. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del d.lgs. 58/308 58/98 il Cliente è informato del fatto che: - in caso di operatività mediante Consulente Finanzia- rioFinan- ziario, l’efficacia dei Contratti contratti e/o delle proposte con- trattuali contrattuali relativi ad ogni collocamento concluso fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decor- renti decorrenti dalla data di sottoscrizione, da parte dell’investi- toredell’investitore, del relativo Contratto contratto o proposta contrattuale; - entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente Finanziario o al soggetto abilitato; - l’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari relativi agli strumenti finanziari oggetto di collocamento comporta la nullità dei re- lativi contratti, nullità che può essere fatata valere solo dal Cliente. 8. Al servizio di collocamento si applicano, se e in quan- to compatibili con le pertinenti norme regolamentari regolamenta- ri e con le istruzioni fornite dall’emittente e dal respon- sabile re- sponsabile del collocamento, le restanti disposizioni della Sezione I delle Condizioni generali di Contrattocontratto. 9. Agli incentivi eventualmente ricevuti dalla Banca in relazione alla prestazione del servizio di collocamen- to si applica quanto previsto dall’art. 10 che precede.

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