Servizio di gestione del Nido d’infanzia Clausole campione

Servizio di gestione del Nido d’infanzia. Il servizio di gestione del Nido d’Infanzia comprende l’espletamento di una serie di servizi, di seguito esplicitati, da prestare nei confronti di n. 60 (sessanta) bambini, elevabili ad un massimo di n. 69, come previsto dalla delibera di G.R. 62/24 del 14/11/08, così come modificata ed integrata dalla Deliberazione di G.R. n. 28/11 del 19/06/09, ripartiti come segue: - n. 22 bambini compresi nella fascia d’età 3/12 mesi; - n. 14 bambini compresi nella fascia d’età 12/18 mesi; - n. 24 bambini compresi nella fascia d’età 24/36 mesi. In via esemplificativa, sono compresi nel servizio di gestione del Nido d’Infanzia: - l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative secondo le condizioni previste dalla vigente normativa e dal presente capitolato; - il servizio di ristorazione e gli altri servizi connessi ed accessori al mantenimento della struttura, all’igiene personale dei bambini e comunque al funzionamento del Nido di infanzia; - la gestione dei rapporti con i bambini e con le loro famiglie sia a carattere informativo, sia per l’orientamento ai servizi della rete in collaborazione e condivisione con il personale comunale; - la gestione delle relazioni con il personale del Comune per gli aspetti inerenti alla gestione della struttura; - la partecipazione alle rette dei servizi per minori nonché la collaborazione con il Servizio Sociale Comunale (I Ambito “Politiche per la promozione del benessere delle nuove generazioni”) e con gli altri servizi presenti nel territorio rivolti principalmente alla medesima fascia d’utenza; - partecipazione e contributo alla realizzazione di tutte le iniziative pubbliche e comunicative programmate dal Comune nei temi di interesse per il presente appalto; - l’eventuale individuazione di progetti ed innovazioni attuabili per la struttura, senza oneri aggiuntivi sulla spesa annuale per la gestione complessiva; - le attività formative sia a favore del personale interno alla struttura, in collaborazione con gli enti di formazione locali per fornire opportunità di aggiornamento di personale assistenziale, sia per promuovere attività di nuova formazione per nuove figure professionali nell’assistenza al minore (“mamma accogliente” ed “educatore familiare”). Si precisa che i servizi socio-assistenziali, educativi e complementari garantiti dal Nido d’Infanzia si sostanziano in: - sostegno e cura del bambino; - igiene personale del bambino; - attività didattico-educativa e di animazione; - serv...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).