Servizio di raccolta ed elaborazione dati Clausole campione

Servizio di raccolta ed elaborazione dati. Vera Box, installato e attivato sul veicolo, e l'applicazione per smartphone a esso abbinato, effettuano la raccolta dei seguenti dati: ⚫ il tempo di uso (dalla rilevazione del movimento del veicolo); ⚫ la posizione, la velocità, le accelerazioni e decelerazioni del veicolo: - durante il viaggio; - in caso di eventuali crash/sinistri rilevati e/o di pressione del pulsante assistenza ai fini dell'erogazione dei servizi di cui agli artt. 4.2 e 4.3; - occasionalmente ai fini della taratura di Vera Box, della verifica delle sue funzionalità e del suo utilizzo; ⚫ l'accadimento di eventuali crash/sinistri; ⚫ i dati identificativi dello smartphone utilizzato in combinazione con Xxxx Xxx; ⚫ lo stile di guida. Il servizio inizia dal momento di attivazione di Vera Box insieme all'associazione/attivazione dell'Applicazione per smartphone. Attraverso la scansione continua del dispositivo il Centro Servizi elabora i dati acquisiti e li mette a disposizione: ⚫ del Contraente, come indicato all'art. 4.4; ⚫ della Compagnia, per le proprie elaborazioni: con finalità assicurative/liquidative, per la valutazione e la corretta gestione del rischio assicurato, tariffarie e per l'eventuale sviluppo di servizi dedicati. La sospensione della Polizza assicurativa non implica il venir meno della rilevazione dei dati di cui al primo comma sino allo smontaggio di Vera Box. Il servizio ha inizio nel momento in cui si attiva Vera Box, congiuntamente all'associazione/attivazione dell'applicazione per smartphone, o dalla data di effetto del Contratto, qualora l'attivazione del dispositivo avvenisse prima dell'effetto del Contratto stesso. In caso di rilevazione di un crash, la Società Telematica provvede a: ⚫ verificare la situazione risultante dall'elaborazione dei dati raccolti dal Centro Servizi; ⚫ contattare il numero telefonico associato allo smartphone utilizzato in combinazione con Vera Box al momento della rilevazione del Crash stesso (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone). Nel caso in cui il dispositivo in uso sul veicolo sia di tipo Vera Box 2.0 (informazione verificabile consultando la suddetta applicazione) e non vi sia connessione tra il dispositivo stesso e lo Smartphone, la Sala Operativa di Sicurezza, contatterà il numero telefonico del "contatto principale" dichiarato nel Contratto. Nel caso in cui durante il contatto telefonico riceva conferma dell'incidente e della necessità di intervento, la Società Telematica: ⚫ fornisce assistenza t...
Servizio di raccolta ed elaborazione dati. L’Autobox, installato e attivato sul veicolo, effettua il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base a: • il tempo di accensione; • i Km complessivi percorsi; • l’accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada). Il servizio inizia contemporaneamente all’attivazione dell’Autobox. I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise per giorno della settimana, per fascia oraria e per tipo di strada (urbana/extraurbana/autostrada). Escluso il caso di crash/mini-crash rilevato dall’Autobox, la Compagnia non può in alcun modo conoscere il percorso seguito dal veicolo, la sua posizione, la sua velocità istan- tanea o l’accelerazione/decelerazione rilevata. La trasmissione dei dati al Centro Servizi avviene, a veicolo acceso, in media ogni 100 km di percorrenza oppure ogni 15 gg, se il chilometraggio è inferiore; i dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, dal sito Internet della Società Telematica sia dal Contraente che dalla Compagnia. Pertanto, a seguito dell’installazione e attivazione dell’Autobox il Contraente riceverà, tramite posta o e-mail o SMS, la “User Name” e la “Password”, personalizzabile attraverso un applicativo messo a sua disposizione dalla Società Telematica sul proprio sito. La rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del veicolo continuerà anche in caso di risoluzione, sospensione o annullamento del Contratto o del Contratto di abbonamento, sino allo smontaggio dell’Autobox.
Servizio di raccolta ed elaborazione dati. Il servizio, purché espressamente richiamato sul frontespizio del contratto, viene prestato con i dispositivi SUPEREASY, FULL E VOICE. L’Arca Motor Box installato sul veicolo, è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati, in base ai seguenti parametri: - il tempo di: - accensione (quadro in posizione ON) per i dispositivi: Full e Voice; - accensione (quadro in posizione ON) con accensione del motore per i dispositivi SuperEasy. N.B. in caso di installazione su veicoli ibridi o elettrici per rilevare l’accensione in modo affidabile viene utilizzato anche il movimento del veicolo. - i Km percorsi; - l’accadimento di eventuali crash, minicrash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada); a questo proposito si segnala che la rilevazione di questi eventi può avvenire solo quando il quadro di accensione è in posizione ON. Per i dispositivi SuperEasy, Full e Voice installati per la prima volta a far data da 11/2016 tali rilevazioni possono avvenire anche a quadro OFF. Il servizio decorre contestualmente all’attivazione di Arca Motor Box. I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise per giorno della settimana, per fascia oraria (fascia diurna: dalle 6 alle 24, fascia notturna: dalle 0 alle 6), per provincia e per tipo di strada (urbana/extraurbana/autostrada). La trasmissione dei dati al Centro Servizi, in funzione del tipo di dispositivo installato, avviene a intervalli predefiniti di percorrenza, in ogni caso non inferiori a 50 Km, oppure ogni 15 gg. se la stessa dovesse risultare inferiore all’intervallo predefinito; in caso di evento crash/minicrash rilevato dal dispositivo oppure in caso di sinistro denunciato all’Impresa, la trasmissione dei dati verrà anticipata al momento di rilevazione dei predetti eventi oppure alla richiesta da parte dell’Impresa. Salvo il caso di sinistro o di crash/mini-crash rilevato da Arca Motor Box, l’Impresa non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o la singola accelerazione/decelerazione rilevata; i dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, sia dal Contraente che dall’Impresa. Dopo l’installazione e attivazione di Arca Motor Box, per visualizzare tali dati (disponibili in un area web a lui dedicata sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx), il Contraente deve registrarsi e autenticarsi inserendo i dati relativi alla sua polizza RC...
Servizio di raccolta ed elaborazione dati. (attività prestata anche a favore dell’Impresa).
Servizio di raccolta ed elaborazione dati. Il Dispositivo, installato sul Veicolo, è idoneo a effettuare il servizio di raccolta dei dati in tempo reale in base ai seguenti parametri: • la posizione; • lo stato del veicolo, fermo o in movimento; • l’accadimento di eventuali Crash o Mini Crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada). Il Servizio decorre dal completamento dell’installazione. La rilevazione di eventuali Crash o Mini Crash avviene: • nel caso di dispositivo a vetro in tempo reale e sia a quadro del Veicolo acceso, sia a quadro del Veicolo spento, • nel caso di dispositivo a batteria solo a quadro acceso. Le percorrenze chilometriche sono suddivise per tipo di strada (urbana/extraurbana/autostrada). I dati vengono trasmessi al centro servizi. La Società comunica alla Compagnia i dati in forma aggregata, salvo che il contratto o la polizza prevedano diversamente. La sospensione della Polizza non implica il venir meno della rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo e al suo posizionamento, sino allo smontaggio del Dispositivo e comunque solo in caso di batteria del Veicolo e del Dispositivo ancora cariche. Il Servizio è erogato dalle ore 24 del giorno di attivazione del Dispositivo. In caso di rilevazione di un incidente con il quadro del veicolo acceso che dia luogo ad un evento crash con intensità uguale o superiore a 2,5g, il Centro Servizi della Società inoltra una segnalazione di allarme alla Sala operativa di primo livello che provvederà a contattare il Cliente/Contraente nel caso di Dispositivo a vetro attraverso il viva voce presente nel Dispositivo, che si attiverà automaticamente anche in caso di mancata risposta e a quadro del Veicolo spento. In alternativa e nel caso di Dispositivo a Batteria, la Sala operativa di primo livello della Società contatterà il Contraente ai numeri di telefonia mobile indicati nel Contratto per verificare la necessità di assistenza. Qualora il Cliente/Contraente confermi il Sinistro e/o una situazione di necessità, la Sala operativa di primo livello provvederà ad inoltrare la segnalazione, completa di posizione del Veicolo ove rilevata, alla Società di Assistenza. Le modalità di erogazione del Servizio di assistenza sono dettagliate all’interno della Polizza collegata al Contratto, che il Contraente ha stipulato con la Compagnia e per la quale ha corrisposto il relativo premio. In caso di mancato contatto con il Cliente/Contraente, ovvero qualora non venga confermata dal Cliente/Con...
Servizio di raccolta ed elaborazione dati. Il servizio consiste nella raccolta, elaborazione automatica dei dati di percorrenza (tariffazione) e di eventuali sinistri (crash report) relativi al Veicolo. Consiste, inoltre, nella trasmissione dei dati alla Compagnia Assicurativa in formato elettronico secondo il consenso espresso dal Cliente come specificato Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016. Il Dispositivo installato sul Veicolo è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati, in base ai seguenti dati: tempo di accensione (quadro in posizione ON), chilometri percorsi, accadimento di eventuali crash. Il servizio decorre a partire dall’attivazione del Dispositivo. I tempi e le percorrenze chilometriche sono suddivise secondo le seguenti modalità: giorno della settimana, fascia oraria, tipo di strada. La trasmissione dei dati alla Piattaforma Telematica avviene ad intervalli predefiniti di percorrenza. Salvo in caso di crash rilevato dal Dispositivo, la Compagnia Assicurativa (titolare del trattamento dei dati assicurativi) non potrà in alcun modo conoscere il percorso seguito dal Veicolo, la sua posizione, la sua velocità istantanea o la singola accelerazione rilevata. I dati sono visualizzati solamente in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile, in modalità protetta, sia dal Contraente sia dalla Compagnia Assicurativa. Si fa presente che, come previsto dall’Informativa Privacy, la Società potrà comunicare alla Compagnia Assicurativa i dati rilevati dal Dispositivo, in misura limitata, per finalità tariffarie e/o di valutazione, gestione e liquidazione dei sinistri (attività di attribuzione delle responsabilità e di prevenzione ed accertamento di eventuali frodi assicurative).
Servizio di raccolta ed elaborazione dati. 3.3.1. La Microbox, installata e attivata sul Veicolo, effettua la raccolta dei seguenti dati:
Servizio di raccolta ed elaborazione dati. Vera Box, installata e attivata sul Veicolo, e l'Applicazione per Smartphone ad essa abbinata, effettuano la raccolta dei seguenti dati:

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: