SERVIZIO DISTRIBUZIONE ALIMENTI E BEVANDE SPECIFICHE TECNICHE E QUALITÀ FUNZIONALI Clausole campione

SERVIZIO DISTRIBUZIONE ALIMENTI E BEVANDE SPECIFICHE TECNICHE E QUALITÀ FUNZIONALI. I distributori di alimenti e bevande sono ubicati in apposti spazi posti all’interno dei Presidi oggetto della presente concessione come riportato nel’allegato 4. L’Azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere, se necessario, lo spostamento di alcune apparecchiature in sede diversa in caso di necessità strutturali, edilizie ed organizzative dell’Azienda stessa ovvero la loro rimozione. Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle immediatamente antistanti, saranno messe a disposizione del Concessionario che ne potrà usufruire solo per il tempo necessario a svolgere le attività connesse al servizio stesso. I distributori automatici di cui all’elenco nell’allegato 4 oltre ad altre tipologie eventualmente proposte dai concorrenti in sede di selezione, devono fornire le seguenti offerte commerciali: bevande calde e fredde, caffè, cioccolata, gelati, yogurt, snack dolci e salati, prodotti da forno confezionati singolarmente, prodotti a base di latte (non in polvere) come latte parzialmente scremato, scremato e intero, budini, (che devono essere privi di elementi che disturbano la deglutizione es.: noccioline, cioccolato solido), prodotti dietetici, insalata e frutta IV gamma condizionata e prodotti della Linea alternativa di alimenti secondo i principi di “Alimentazione sana”. In ogni caso, all’occorrenza, verrà svolta un indagine conoscitiva rivolta agli utenti al fine di testare il livello di gradimento dei prodotti distribuiti. Sulla base degli esiti di tale verifica e dei consumi dei prodotti distribuiti, saranno concordati con i committenti la tipologia di ulteriori prodotti e bevande da fornire. Tutti i distributori automatici installati devono avere, pena risoluzione del contratto, caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia di igiene, di sicurezza e antinfortunistica D.P.R. n° 327 e s.m.i ed essere conformi alle norme CEI 61.1 “Norme per apparecchi di uso domestico e similari” e 61.6 “Norme particolari per distributori automatici” e successive varianti. Devono funzionare a gettone e/o moneta e/o tessera e/o chiave magnetica. I distributori automatici dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia di igiene, di sicurezza e antinfortunistica. Devono possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nelle disposizioni emanate dal Ministero della Sanità e dai regolamenti d’esecuzione delle norme contenute nella Legge 30 aprile 1962, n. 283, e s. m...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).