Sfera di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra: – FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confe- dilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico, – DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parte, e Federcolf, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, dall’altra, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavo- ro domestico. 2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali carat- teristiche del rapporto. 3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sfera di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra: – - FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confe- diliziaConfedilizia, costituita da Nuova CollaborazioneNUOVA COLLABORAZIONE, AssindatcolfASSINDATCOLF, Associazione datori di lavoro di collaboratori domesticiADLD, Associazione datori lavoro domesticoADLC, – - DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parte, e Federcolf, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, dall’altraUILTuCS e Federcolf dall'altra, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavo- ro lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di lavorocui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali carat- teristiche caratteristiche del rapporto.
32. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.
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Sfera di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra: – FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confe- dilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico, – DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parte, e Federcolf, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, dall’altra, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavo- ro lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali carat- teristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.
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Sfera di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra: – FIDALDO- Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confe- diliziaConfedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico, – DOMINA- Domina, Associazione Nazionale Famiglie Datori nazionale datori di Lavoro Domestico lavoro domestico aderente a Federcasalinghe, da una parte, e Federcolf, Filcams-CGILCgil, Fisascat-CISLCisl, Uiltucs-UILUil, dall’altradall'altra, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavo- ro lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali carat- teristiche caratteristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.
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Sfera di applicazione. 1L'apprendistato ha lo scopo di consentire al giovani lavoratori di apprendere le man- sioni per le quali occorra un certo tirocinio. Il presente contratto collettivo nazionale L'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel Quarto e Quinto livello, con le seguenti eccezioni:
a) lavori di lavoroscrittura, stipulato tra: – FIDALDOarchivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purchè il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, Federazione italiana datori legalmente riconosciuta;
c) mansioni per le quali è richiesta la patente di lavoro domesticoabilitazione. L'apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica rila- sciato dagli Istituti professionali di Stato istituiti con Decreti Presidenziali in applicazione dell'art. 9, aderente a Confe- diliziaR.D.L. 21 settembre 1938, costituita da Nuova Collaborazionen. 2038, Assindatcolfconvertito nella legge 2 giugno 1939, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico, – DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parten. 739, e Federcolf, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, dall’altra, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavo- ro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti dagli Istituti legalmente riconosciuti (parificati) al funzionamento sensi della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali carat- teristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969legge 18 gennaio 1942, n. 6886, ratificato con la ovvero di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 18 maggio 197321 dicembre 1978, n.304n. 845, limitatamente alle mansioni corrispondenti al diploma.
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Sfera di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra: – - FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confe- diliziaConfedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico, – - DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parte, e Federcolf, Filcams-CGILCgil, Fisascat-CISLCisl, Uiltucs-UILUil, dall’altradall'altra, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavo- ro lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali carat- teristiche caratteristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo dall'Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304n. 304.
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Sfera di applicazione. 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra: – FIDALDO- Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confe- diliziaConfedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico, – DOMINA- Domina, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico da una parte, e FedercolfFEDERCOLF, FilcamsFILCAMS-CGIL, FisascatFISASCAT-CISL, UiltucsUILTUCS-UIL, dall’altradall'altra, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavo- ro lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali carat- teristiche caratteristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304.
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