Ambito del rapporto Clausole campione

Ambito del rapporto. Ai fini del presente CCNL l'Istituto è il complesso delle attività educative, scolastiche e formative organizzate da Enti e privati. L'Istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la responsabilità dei rapporti con i terzi. Il legale rappresentante provvede all'organizzazione dell'Istituto e ne determina l'indirizzo e il progetto educativo. Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale e civile e degli indirizzi programmatici dell'Istituto, nel rispetto delle norme costituzionali. Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano con la direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative, nel rispetto delle finalità dell'istituto e nell'interesse dell'impresa.
Ambito del rapporto. 1. Ai fini del presente CCNL è Istituto il complesso delle attività educative e/o scolastico-formative svolte in una determinata sede. 2. L'Istituto è retto dal Superiore o Direttore dello stesso o, comunque, da chi ha la responsabilità dei rapporti con i terzi. 3. Ai docenti è garantita la libertà d’insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa e degli indirizzi programmatici dell'Istituto nel rispetto delle norme costituzionali. 4. Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano collegialmente con la Direzione della Scuola alla realizzazione del programma e alle iniziative del progetto educativo.
Ambito del rapporto. 1) Ai fini del presente contratto è scuola dell'infanzia il complesso delle attività educative e scolastico-formative rivolto ai bambini nell'età prevista dagli ordinamenti scolastici; essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia. 2) L'asilo nido e gli altri servizi per l'infanzia accolgono bambini d'età prevista dalle norme di settore. 3) La scuola è retta dal legale rappresentante, il quale provvede all'organizzazione, garantisce l'indirizzo educativo e ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi. 4) Il gestore, sentito il coordinatore delle attività pedagogico-didattiche, elabora il progetto educativo della scuola, determinando le finalità della stessa. 5) Il personale direttivo coordina l'attività didattica della scuola unitamente agli Organi collegiali che ne definiscono il piano dell'offerta formativa nell'ambito delle rispettive competenze. 6) Ai docenti, nell'ambito dell'attuazione dello specifico progetto educativo della scuola, è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei genitori e nel rispetto delle norme costituzionali. 7) In ogni scuola sono istituiti gli Organi collegiali ai quali partecipano i genitori, il personale docente, direttivo e ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo) in analogia con quanto previsto dalle leggi relative agli Organi collegiali della scuola statale. 8) Agli Organi collegiali partecipa anche il personale educativo di cui all'art.18, 2).
Ambito del rapporto. Ai fini del presente Contratto è: - Scuola Materna il complesso delle attività educative e scolastico-formative rivolto ai bambini nell'età prescolare tra i tre ed i sei anni; essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di continuità con la scuola dell’obbligo, integrando l'opera della famiglia . - L'asilo nido e gli altri servizi per l'infanzia accolgono bambini di età diversa da quella della scuola materna. La Scuola è retta dal legale rappresentante, il quale provvede all'organizzazione, garantisce l'indirizzo educativo ed ha la responsabilità amministrativa e patrimoniale nei rapporti con i terzi. Il Gestore, sentito il dirigente scolastico, elabora il progetto pedagogico-educativo della scuola, determinando le finalità della stessa. Il dirigente scolastico coordina l'attività didattica della Scuola unitamente agli Organi Collegiali che ne definiscono il piano dell’offerta formativa nell'ambito delle rispettive competenze. Ai docenti, nell'ambito dell'attuazione dello specifico progetto educativo della Scuola, è garantita la libertà di insegnamento nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli alunni e dei genitori e nel rispetto delle norme costituzionali. In ogni Scuola sono istituiti gli organi collegiali ai quali partecipano i genitori, il personale docente, direttivo e A.T.A. (Ausiliario, Tecnico ed Amministrativo) in analogia con quanto previsto dalle leggi relative agli Organi Collegiali della Scuola statale. Xxxx organi collegiali partecipa anche il personale educativo di cui all'art.1, comma 3.
Ambito del rapporto. 1. Ai fini del presente contratto è Istituto d'istruzione il complesso delle attività educative, scolastiche e formative organizzate da Enti e privati. 2. L'Istituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la responsabilità dei rapporti con terzi. 3. Il legale rappresentante provvede all'organizzazione dell'Istituto e ne determina l'indirizzo e il progetto educativo. 4. Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della loro coscienza morale e civile e degli indirizzi programmatici dell'Istituto, nel rispetto delle norme costituzionali. 5. Nell'ambito dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano con la direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative, nel rispetto delle finalità dell'istituto e nell'interesse dell'impresa.

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  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.