Common use of SICUREZZA DEI LAVORI Clause in Contracts

SICUREZZA DEI LAVORI. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Capitolato. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. All'atto dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: - che il committente è ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' (per conto dell'incarico affidatogli da ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI) e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile della S.O. Ingegneria della Mobilità della Soc. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicato alla stipula del contratto; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 23.154,89. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: - verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; - adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; - segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; - proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

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Samples: Accordo Quadro in Tre Lotti Finalizzato

SICUREZZA DEI LAVORI. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 10 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.lgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento coordinamento allegato al Capitolatoprogetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Prima Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano di sicurezza Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgsX.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: - che il committente dei lavori è ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' (per conto dell'incarico affidatogli da ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI) il Comune di Viterbo e per esso esso, in forza delle competenze attribuitegli l'xxxattribuitegli, l'arch. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxxXxxxxxxx Xxxxxxx; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.lgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'xxxl'arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile della S.O. Ingegneria della Mobilità della Soc. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRLXxxxxxx Xxx in qualità di RUP del Procedimento; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il Geoml'arch. Xxxxxxxxx XxxxxxxXxxxxxx Xxxxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicato alla stipula del contrattoè ; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di ammontano ad Euro 23.154,894.539,11 . Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.lgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: - verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; - adeguerà il piano Piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; - segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; - proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile Responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il piano Piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano Piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

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Samples: Contratto D’appalto

SICUREZZA DEI LAVORI. L'AppaltatoreL’Appaltatore, prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo e, in caso di consegna d'urgenzad’urgenza, entro 5 giorni gg. dalla data fissata per la consegna medesimaxxxxxxxx, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.lgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento coordinamento allegato al Capitolatoprogetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Prima dell'inizio Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d'operad’opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa dell’impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il piano di sicurezza Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. All'atto dell'inizio All’atto dell’inizio dei lavori, l'Appaltatore e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgsX.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto l’appalto e cioè: - che il committente è ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' (per conto dell'incarico affidatogli da ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI) il Comune di Sciacca e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'xxxil sig. Xxxxxxxxxx XxxxxxxxxxXxx. Xxxx Xxxxxxxx Dirigente del IV° Settore LL.PP.; - che il Responsabile dei LavoriUnico del Procedimento, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'artdell’art. 89 D.lgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'xxxil sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile della S.O. Ingegneria della Mobilità della SocGeom. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRLXxxxxxx Xxxxxx; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'artdall’art. 90 del D.lgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il sig. Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicato alla stipula del contrattoè il sig. Geom.Xxx Xxxxxxxx Xxxxx; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi onericosti, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 23.154,89d’asta ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. Nella fase di realizzazione dell'opera dell’opera il Coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.lgs. D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: - verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificherà l'idoneità l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; - adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; - sovrintenderà all'attività all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; - segnalerà . Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavoriResponsabile Unico del procedimento, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; - proporrà • proporre, ove ne ricorrano le circostanze, la sospensione dei lavori, l'allontanamento l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori Responsabile Unico del procedimento non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e di igiene del lavoros.m.i., o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere redigere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.consegnare:

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Samples: lnx.comune.sciacca.ag.it

SICUREZZA DEI LAVORI. L'AppaltatoreAi sensi del D.Lgs. n.81/2008, prima nonché ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. si precisa che: - L’Istituto committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave della consegna dei lavori Ditta appaltatrice agli obblighi di ciascun contratto applicativo e, sicurezza; - L’Istituto committente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile in caso di consegna d'urgenzasinistro occorso a propri dipendenti per inosservanza della Ditta appaltatrice agli obblighi di sicurezza posti a suo carico. L’Appaltatore, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesimanel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione della sicurezza cantieri, dovrà è tenuto comunque a presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 un Piano di Sicurezza Sostitutivo del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento coordinamento. Nel caso in cui l'opera, per durata e numero di addetti previsti, rientri nei casi di cui alla direttiva cantieri mobili, si fa riferimento alla specifica normativa oltre che alla ulteriore legislazione vigente in materia di piani di sicurezza. L’Istituto appaltante ha designato il professionista xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, in forza alla Direzione Regionale INPS- Area Professionale Tecnico Edilizia- xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0- Xxxxxx, quale coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute. Il progettista ha redatto: • il piano di sicurezza e di coordinamento dai contenuti di cui all’art.100 del D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i., che viene allegato alla lettera di xxxxxx e forma parte integrante del contratto di appalto; • un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, del quale si allegano alla lettera di invito le sole schede generali (le schede di dettaglio saranno consegnate alla ditta aggiudicataria all’atto della aggiudicazione). Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e, comunque prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore deve redigere e consegnare all’Istituto appaltante: - eventuali proposte integrative del sopra citato piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del fascicolo, come detto all’art.131 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In particolare l’appaltatore, valutate le fasi di lavorazione inserite nel piano e per ciascuna fase le fonti di rischio considerate, deve provvedere all’integrazione di quanto ritenuto necessario. Inoltre, l’appaltatore deve altresì valutare, confermando e integrando, la proposta di gestione nel tempo delle attività, considerato il proprio programma per lo sviluppo dei lavori di cui al Capitolatoprecedente art. L'Appaltatore dovrà redigere 2.9. - il Piano Operativo piano operativo di Sicurezzasicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionatoe di coordinamento, ai sensi dell’art.131 comma 2 lettera c) della norma di riferimento. Prima dell'inizio I contenuti del piano operativo devono prevedere, ai sensi delle vigenti norme, l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei lavori ovvero in corso d'operarischi, e le imprese esecutrici possono presentareconseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per mezzo dell'impresa affidatariatutta la durata dei lavori, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel lavoratori, a perfetta integrazione del piano stessodi sicurezza e di coordinamento redatto dalla committenza. Il piano operativo contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Particolare attenzione la ditta aggiudicataria deve fare alle modalità di attuazione delle valutazioni del rumore causato, negli ambienti di lavoro dell’Istituto, da particolari lavorazioni effettuate dall’appaltatore. Altrettanto rilievo deve essere data alla normativa in materia di rischio da vibrazioni, con particolare riguardo al D. Lgs. 19 agosto 2005 n.187 "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni". L’appaltatore deve, altresì, dare attuazione a quanto previsto dagli obblighi legislativi in materia di impiego dei ponteggi Inoltre il piano operativo deve prevedere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione della sicurezza a carico della ditta aggiudicataria e delle ditte subappaltatrici o riunite in associazione temporanea d’impresa. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Il coordinatore per la progettazione ed esecuzione per la sicurezza valuta i contenuti di quanto sopra e concorda con la ditta appaltatrice tutte le modifiche e le integrazioni da apportare al piano di sicurezza e di coordinamento. All’appaltatore resta, comunque, per patto esplicito, affidato ogni onere, obbligo e responsabilità nei riguardi di tutte le fasi della realizzazione dell'appalto ed in particolare della predisposizione, attuazione e controllo di esecuzione dei documenti relativi alla sicurezza previsti dalle norme di legge per gli appalti pubblici. Gli oneri ed i costi relativi all’attuazione del piano operativo di sicurezza e delle integrazioni al piano di sicurezza di progetto sono stati valutati e quantificati all’interno dell’importo indicato nel bando di gara e pertanto, in relazione ad essi, nessun altro compenso dovrà essere rispettato in modo rigorosoriconosciuto alla Ditta per qualsiasi causa. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresiD.Lgs. All'atto dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 81/2008 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto consegnare al Direttore dei lavori e cioè: - che il committente è ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' (per conto dell'incarico affidatogli da ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI) e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile della S.O. Ingegneria della Mobilità della Soc. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicato alla stipula del contratto; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 23.154,89. Nella fase di realizzazione dell'opera il al Coordinatore per l'esecuzione dei lavoril’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, ove previsto ai sensi dell'artcopia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza, sia per primo soccorso sia per incendio, e del medico competente. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: - verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e Dovrà comunicare il nominativo del responsabile dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute (RSL) ed altresì consegnare copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria per tutte le figure della sicurezza, come sopra individuate. L’Appaltatore è altresì obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131, comma 2 della norma di riferimento, ad inserire nelle “proposte integrative” o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; - adeguerà il piano di sicurezza sostitutivo” e coordinamento ove nel “piano operativo di sicurezza”: - Anagrafica dell'impresa esecutrice - Rappresentante legale (datore di lavoro) - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria) - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza). - Ubicazione del cantiere - Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere - Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera) - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto e il fascicolodal programma predisposto dal medico competente (MC) - Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni - organizzeràIndicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, tra tutte ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere - Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le imprese presenti a vario titolo lavorazioni previste in cantiere, la cooperazione da portare a conoscenza del medico competente - Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere - Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere - Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza - Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi - Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere - Organizzazione e viabilità del cantiere - Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa - Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il coordinamento loro corretto utilizzo - Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo - Estratto delle attività procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti - Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prevenzione e la protezione dai rischiprima volta nel settore dopo l'1/1/97 - Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza - Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo; - sovrintenderà all'attività informativa quanto altro necessario a garantire la sicurezza e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di l’igiene del lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; - segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; - proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile relazione alla natura dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave da eseguire ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessateai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appaltodell’appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore Il piano (o i piani) redatti dall’impresa appaltatrice devono comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. Durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà attenersi ai disposti di cui all’art.131 della norma di riferimento. In particolare il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani e dei documenti sulla sicurezza di cui al presente articolo, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto : • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Qualora si rendesse necessario da parte del coordinatore per l’esecuzione sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla ditta appaltatrice, secondo i disposti della normativa vigente in materia di sicurezza, si precisa: - che dette sospensioni costituiscono, comunque, periodo contrattuale e non saranno scomputate ai fini del calcolo della durata complessiva dell’appalto; - che l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto in corso per il verificarsi di dette sospensioni e/o qualora la ditta appaltatrice non provveda con ogni cura ed urgenza ad attuare quanto prescritto dal coordinatore per l’esecuzione. Per ogni giorno di sospensione di cui al sopra citato paragrafo, si stabilisce, comunque, una penale di € 100,00 (cento/00). Resta inteso che è L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione. Dette consultazioni, nonché eventuali proposte fatte al riguardo dal R.L.S. dovranno risultare dalla redazione di appositi verbali, firmati per accettazione dalle figure coinvolte e cointeressate. La documentazione sarà consegnata per gli adempimenti di competenza al Direttore dei lavoriLavori ed al Coordinatore per l’esecuzione della sicurezza. Tutte le parti coinvolte (impresa appaltatrice – imprese in associazione- imprese subappaltatrici- lavoratori autonomi- direttore dei lavori- coordinatore per l’esecuzione), ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, dovranno prestare particolare attenzione al coordinamento delle varie attività, alla cooperazione, nonché alla reciproca informazione.

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SICUREZZA DEI LAVORI. L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione CSE (ai sensi dell'art. 100 del D.lgsd.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Capitolatoprogetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di SicurezzaSicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Prima dell'inizio Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stessoquali esso è redatto. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. All'atto dell'inizio dei lavoriAi sensi dell’articolo 90, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavorocomma 9, ai sensi del D.lgse dell’allegato XVII al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 81/ 2008 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: - che il committente è ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' (per conto dell'incarico affidatogli da ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI) e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile l’Appaltatore prima della S.O. Ingegneria della Mobilità della Soc. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 redazione del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase verbale di progettazione è il Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicato alla stipula del contratto; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 23.154,89. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: - verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; - adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione consegna dei lavori deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e alle eventuali modifiche; - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; - segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; - proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.recapiti:

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SICUREZZA DEI LAVORI. L'AppaltatoreL’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesimaessendo superiore a 200 uomini/giorni, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (presentare, ai sensi dell'artdell’art. 100 131 del D.lgs. 9 aprile 2008D. LGS 12/04/2006, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al 163, il Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Capitolato. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni coordinamento sostitutivo al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs Governo 09 aprile 2008, n. 81. La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire adeguare il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore stesso. Il piano di sicurezza Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. All'atto dell'inizio In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del Governo 09 aprile 2008, n. 81, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza. All’atto dell’inizio dei lavori, l'Appaltatore e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 D.Lgs 81/08 e s.m.i.successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l'appalto l’appalto e cioè: - che il committente è ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' (per conto dell'incarico affidatogli da ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI) ................... e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'xxxil sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 9 aprile 2008Committente, n. 81) è l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile della S.O. Ingegneria della Mobilità della Soc. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRLil sig ; - che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 dal X.Xxx Governo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; I dati relativi all'impresa esecutrice - che Anagrafica dell'impresa esecutrice - Rappresentante legale (datore di lavoro) - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria) - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il Coordinatore caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della Sicurezza facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza). i dati relativi al singolo cantiere - Ubicazione del cantiere - Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in fase cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere - Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera) - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di progettazione è il Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx; competenza dell'appaltatore - che il Coordinatore della Sicurezza Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC) - Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in fase merito all'uso di esecuzione verrà comunicato alla stipula prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni - Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del contratto; cantiere - Eventuali indicazioni di aver preso visione natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del Piano medico competente - Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere - Indicazioni sul livello di Sicurezza esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere - Indicazioni e Coordinamento in quanto facente parte del progetto procedure sulle emergenze antincendio e di avervi adeguato le proprie offertepronto soccorso, tenendo conto che i previste in cantiere e relativi oneriincaricati alla gestione dell'emergenza - Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi - Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere - Organizzazione e viabilità del cantiere - Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa - Elenco delle macchine, non soggetti attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo - Elenco sommario dei DPI messi a ribasso d'asta, assommano all'importo disposizione dei lavoratori e loro modalità di Euro 23.154,89. Nella fase utilizzo - Estratto delle procedure aziendali di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti - Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - verificheràResponsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, tramite opportune azioni antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97 - Modalità di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e informazione dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano sui contenuti dei piani di Sicurezza e Coordinamento sicurezza - Modalità di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; - adeguerà il revisione del piano di sicurezza operativo. Quanto altro necessario a garantire la sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, l’igiene del lavoro in relazione all'evoluzione alla natura dei lavori e alle eventuali modifiche; - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione da eseguire ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; - segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; - proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessateai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appaltodell’appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavoril’esecuzione.

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SICUREZZA DEI LAVORI. L'AppaltatoreL'AppaItatore, prima della deIIa consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo Iavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla gg. daIIa data fissata per la Ia consegna medesima, dovrà presentare al aI Coordinatore per l'esecuzione I'esecuzione (ai sensi dell'artdeII'art. 100 del D.lgsdeI D.Lgs. 81 deI 9 aprile 2008, n. 81 apriIe 2008 e s.m.i.) le eventuali Ie eventuaIi proposte di integrazione al aI Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Capitolatocoordinamento aIIegato aI progetto. L'Appaltatore L'AppaItatore dovrà redigere il iI Piano Operativo di SicurezzaXxxxxxxxx, in riferimento aI singoIo cantiere interessato, da considerare come piano complementare compIementare di dettaglio del dettagIio deI piano di sicurezza sopra menzionato. Prima dell'inizio L'AppaItatore, neI caso in cui i Iavori in oggetto non rientrino neII'ambito di appIicazione deI TitoIo IV “Cantieri temporanei o mobiIi” X.Xxx. 81 deI 9 apriIe 2008 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo deI Piano di Sicurezza e Coordinamento. Nei casi in cui è prevista Ia redazione deI Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima deII'inizio dei lavori Iavori ovvero in corso d'opera, le Ie imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa deII'impresa affidataria, al aI Coordinatore per l'esecuzione I'esecuzione dei lavori Iavori, proposte di modificazioni o integrazioni al aI Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro Ioro trasmesso al aI fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie aIIe tecnoIogie proprie dell'Appaltatore e deII'AppaItatore, sia per garantire il iI rispetto delle deIIe norme per la Ia prevenzione degli degIi infortuni e la tutela della salute Ia tuteIa deIIa saIute dei lavoratori eventualmente Iavoratori eventuaImente disattese nel neI piano stesso. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. All'atto dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè: - che il committente è ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' (per conto dell'incarico affidatogli da ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI) e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile della S.O. Ingegneria della Mobilità della Soc. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL; - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicato alla stipula del contratto; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 23.154,89. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: - verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; - adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; - organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; - sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; - segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; - proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

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SICUREZZA DEI LAVORI. L'AppaltatoreAi sensi del D. Lgs. n.81/2008, prima nonché ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. si precisa che: - L’Istituto committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave della consegna dei lavori Ditta appaltatrice agli obblighi di ciascun contratto applicativo e, sicurezza; - L’Istituto committente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità civile in caso di consegna d'urgenzasinistro occorso a propri dipendenti per inosservanza della Ditta appaltatrice agli obblighi di sicurezza posti a suo carico. L’Appaltatore, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesimanel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione della sicurezza cantieri, dovrà è tenuto comunque a presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 un Piano di Sicurezza Sostitutivo del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento. Per evidenti ragioni di sicurezza, in nessun caso il numero degli operai presenti in cantiere potrà essere minore di due. Nel caso in cui l'opera, per durata e numero di addetti previsti, rientri nei casi di cui alla direttiva cantieri mobili, si fa riferimento alla specifica normativa oltre che alla ulteriore legislazione vigente in materia di piani di sicurezza. L’Istituto appaltante ha designato il professionista xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, in forza alla Direzione Regionale INPS- Coordinamento Attività Tecnico Edilizia- Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0- Xxxxxx, quale coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute. Il progettista ha redatto: • il piano di sicurezza e di coordinamento dai contenuti di cui all’art.100 del D.Lgs. n 81/2008 e s.m.i., che viene allegato alla lettera di xxxxxx e forma parte integrante del contratto di appalto; • un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, del quale si allegano alla lettera di invito le sole schede generali (le schede di dettaglio saranno consegnate alla ditta aggiudicataria all’atto della aggiudicazione). Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e, comunque prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore deve redigere e consegnare all’Istituto appaltante: - eventuali proposte integrative del sopra citato piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del fascicolo, come detto all’art.131 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In particolare l’appaltatore, valutate le fasi di lavorazione inserite nel piano e per ciascuna fase le fonti di rischio considerate, deve provvedere all’integrazione di quanto ritenuto necessario. Inoltre, l’appaltatore deve altresì valutare, confermando e integrando, la proposta di gestione nel tempo delle attività, considerato il proprio programma per lo sviluppo dei lavori di cui al Capitolatoprecedente art. L'Appaltatore dovrà redigere 2.9. - il Piano Operativo piano operativo di Sicurezzasicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionatoe di coordinamento, ai sensi dell’art.131 comma 2 lettera c) della norma di riferimento. Prima dell'inizio I contenuti del piano operativo devono prevedere, ai sensi delle vigenti norme, l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei lavori ovvero in corso d'operarischi, e le imprese esecutrici possono presentareconseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per mezzo dell'impresa affidatariatutta la durata dei lavori, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel lavoratori, a perfetta integrazione del piano stessodi sicurezza e di coordinamento redatto dalla committenza. Il piano operativo contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Particolare attenzione la ditta aggiudicataria deve fare alle modalità di attuazione delle valutazioni del rumore causato, negli ambienti di lavoro dell’Istituto, da particolari lavorazioni effettuate dall’appaltatore. Altrettanto rilievo deve essere data alla normativa in materia di rischio da vibrazioni, con particolare riguardo al D. Lgs. 19 agosto 2005 n.187 "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni". L’appaltatore deve, altresì, dare attuazione a quanto previsto dagli obblighi legislativi in materia di impiego dei ponteggi Inoltre il piano operativo deve prevedere il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione della sicurezza a carico della ditta aggiudicataria e delle ditte subappaltatrici o riunite in associazione temporanea d’impresa. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Il coordinatore per la progettazione ed esecuzione per la sicurezza valuta i contenuti di quanto sopra e concorda con la ditta appaltatrice tutte le modifiche e le integrazioni da apportare al piano di sicurezza e di coordinamento. All’appaltatore resta, comunque, per patto esplicito, affidato ogni onere, obbligo e responsabilità nei riguardi di tutte le fasi della realizzazione dell'appalto e in particolare della predisposizione, attuazione e controllo di esecuzione dei documenti relativi alla sicurezza previsti dalle norme di legge per gli appalti pubblici. Gli oneri ed i costi relativi all’attuazione del piano operativo di sicurezza e delle integrazioni al piano di sicurezza di progetto sono stati valutati e quantificati all’interno dell’importo indicato nel bando di gara e pertanto, in relazione ad essi, nessun altro compenso dovrà essere rispettato in modo rigorosoriconosciuto alla Ditta per qualsiasi causa. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresiD.Lgs. All'atto dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 81/2008 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto consegnare al Direttore dei lavori e cioè: - che al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza, sia per primo soccorso sia per incendio, e del medico competente. Dovrà comunicare il committente è ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' nominativo del responsabile dei lavoratori (per conto dell'incarico affidatogli da ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTIRSL) e altresì consegnare copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria per esso in forza delle competenze attribuitegli l'xxxtutte le figure della sicurezza, come sopra individuate. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; - che il Responsabile dei LavoriL’Appaltatore è altresì obbligato, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'artnell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 89 D.lgs. 9 aprile 2008131, n. 81) è l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxcomma 2 della norma di riferimento, Responsabile della S.O. Ingegneria della Mobilità della Soc. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL; - che i lavori appaltati rientrano ad inserire nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicato alla stipula del contratto; - di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 23.154,89. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: - verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute “proposte integrative” o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; - adeguerà il piano di sicurezza sostitutivo” e coordinamento ove nel “piano operativo di sicurezza”: i dati relativi all'impresa esecutrice - Anagrafica dell'impresa esecutrice - Rappresentante legale (datore di lavoro) - Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa - Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.) - Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere - Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza). i dati relativi al singolo cantiere - Ubicazione del cantiere - Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa - Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere - Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera) - Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore - Indicazioni sul protocollo sanitario previsto e il fascicolodal programma predisposto dal medico competente (MC) - Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni - organizzeràIndicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, tra tutte ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere - Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le imprese presenti a vario titolo lavorazioni previste in cantiere, la cooperazione da portare a conoscenza del medico competente. - Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere - Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere - Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza - Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi - Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere - Organizzazione e viabilità del cantiere - Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa - Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il coordinamento loro corretto utilizzo - Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo - Estratto delle attività procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti - Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prevenzione e la protezione dai rischiprima volta nel settore dopo l'1/1/97 - Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza - Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo; - sovrintenderà all'attività informativa quanto altro necessario a garantire la sicurezza e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; - controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di l’igiene del lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci; - segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; - proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile relazione alla natura dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL da eseguire e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessateai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appaltodell’appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. L'Appaltatore Tutti i documenti relativi alla sicurezza e di coordinamento sopra definiti costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Il piano (o i piani) redatti dall’impresa appaltatrice devono comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: - Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; - L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto. Durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà attenersi ai disposti di cui all’art.131 della norma di riferimento. In particolare il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani e dei documenti sulla sicurezza di cui al presente articolo, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove previsto: • verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento; • verificherà l’idoneità dei Piani Operativi di sicurezza; • adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; • organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; • sovrintenderà all’attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese; • controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. Il Coordinatore per l’esecuzione provvederà a: • segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; • a proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto. Qualora si rendesse necessario da parte del coordinatore per l’esecuzione sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla ditta appaltatrice, secondo i disposti della normativa vigente in materia di sicurezza, si precisa: - che dette sospensioni costituiscono, comunque, periodo contrattuale e non saranno scomputate ai fini del calcolo della durata complessiva dell’appalto; - che l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto in corso per il verificarsi di dette sospensioni e/o qualora la ditta appaltatrice non provveda con ogni cura e urgenza ad attuare quanto prescritto dal coordinatore per l’esecuzione. Per ogni giorno di sospensione di cui al sopra citato paragrafo, si stabilisce, comunque, una penale di € 100,00 (cento/00). Resta inteso che è L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione l’esecuzione. Dette consultazioni, nonché eventuali proposte fatte al riguardo dal R.L.S. dovranno risultare dalla redazione di appositi verbali, firmati per accettazione dalle figure coinvolte e cointeressate. La documentazione sarà consegnata per gli adempimenti di competenza al Direttore dei lavoriLavori ed al Coordinatore per l’esecuzione della sicurezza. Tutte le parti coinvolte (impresa appaltatrice – imprese in associazione- imprese subappaltatrici- lavoratori autonomi- direttore dei lavori- coordinatore per l’esecuzione), ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, dovranno prestare particolare attenzione al coordinamento delle varie attività, alla cooperazione, nonché alla reciproca informazione.

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