Sicurezza delle apparecchiature Clausole campione

Sicurezza delle apparecchiature. Il Fornitore dovrà prevenire la perdita, il danneggiamento, il furto o la compromissione di asset e l’interruzione delle attività organizzative. Le attrezzature presenti all’interno del perimetro fisico di competenza del Fornitore devono essere collocate e protette in modo da ridurre i rischi da minacce, pericoli ambientali e opportunità di accessi non autorizzati al fine di: • minimizzare accessi non necessari alle aree sicure; • ridurre il rischio di sguardi casuali durante il loro utilizzo. Il Fornitore dovrà dare evidenza nel Piano della Sicurezza delle misure adottate necessarie per minimizzare i danni derivanti da: furto, incendio, esplosione, fumo, allagamento, ammanchi di erogazione d’acqua, polveri, vibrazioni, effetti chimici, interferenze nell'erogazione di corrente, radiazioni elettromagnetiche anche derivanti da edifici adiacenti. Il Fornitore deve garantire il monitoraggio delle condizioni ambientali, al fine di evitare condizioni limite che potrebbero incidere sul funzionamento degli impianti di elaborazione delle informazioni. Le registrazioni derivanti dal suddetto monitoraggio saranno gestite conformemente a quanto stabilito nel §4.2.1.3. Le attrezzature critiche presenti all’interno del perimetro fisico di competenza del Fornitore dovranno essere protette da ammanchi di corrente e da altre anomalie elettriche tramite opportuni sistemi di continuità elettrica. Tutti i siti dove saranno localizzate le attrezzature critiche dovranno essere dotati di sistemi di illuminazione di emergenza in grado di assicurarne l’operatività anche in condizioni critiche. I cavi per la corrente e per le telecomunicazioni, che trasportano dati o servizi informativi di supporto, dovranno essere protetti da danno. Lo smaltimento o il riutilizzo negligente delle attrezzature possono compromettere la sicurezza delle informazioni, pertanto si richiede che lo smaltimento o il riutilizzo dei dispositivi contenenti informazioni delicate o critiche avvenga secondo un determinato processo che assicuri la rimozione sicura dei dati. La descrizione di tale processo dovrà essere contenuta nel Piano della Sicurezza.
Sicurezza delle apparecchiature. Le operazioni di manutenzione non dovranno alterare in alcun modo le condizioni preesistenti di sicurezza sul lavoro e le dotazioni di sicurezza realizzate dal produttore delle apparecchiature o aggiunte successivamente su richiesta della Banca. In occasione di ogni intervento manutentivo, preventivo o correttivo, la Società dovrà verificare la funzionalità dei dispositivi di sicurezza eventualmente coinvolti nell’intervento al fine di mantenere la perfetta rispondenza delle attrezzature alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, segnalando immediatamente alla Banca eventuali anomalie o malfunzionamenti. Le attrezzature saranno rese disponibili solo se tali verifiche avranno dato esito positivo, il risultato andrà dichiarato nei rapporti d’intervento. Qualora si verifichi un guasto di un componente di sicurezza, questo dovrà essere ripristinato prima di rimettere in servizio la macchina. La sostituzione di componenti di sicurezza dovrà essere effettuata con altri componenti dotati di dichiarazione di conformità equivalente nel rispetto del funzionamento globale dell’apparecchiatura e della vigente legislazione. Tale dichiarazione dovrà essere consegnata al Titolare della Divisione Gestione Servizi di Pagamento della Filiale assegnataria delle attrezzature, o al suo sostituto. Nel caso fossero utilizzati all’interno delle attrezzature prodotti etichettati nelle categorie irritanti, nocivi, tossici, corrosivi o infiammabili, la Società s’impegna a trasmettere alla Banca le relative schede merceologiche e di sicurezza. La Banca si riserva la facoltà di vietare l’impiego di determinati prodotti o di fissare l’adozione di particolari criteri per il loro utilizzo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).