PIANO DELLA SICUREZZA Clausole campione

PIANO DELLA SICUREZZA. Documento, Previsto dall’art. 16, punto e del DM 2/11/2005, che definisce le adeguate misure adottate per garantire l’integrità, la sicurezza e la continuità del servizio di posta elettronica certificata. Il Piano della sicurezza è riservato e depositato presso AgID.
PIANO DELLA SICUREZZA. Le norme applicabili in materia di sicurezza sono quelle richiamate dall’art. 52 della L.R. 5/2007. Per l’appalto in oggetto l’AMMINISTRAZIONE, in ottemperanza al D.L.vo n° 81/2008, ha provveduto a far redigere il prescritto “Piano della Sicurezza”, i cui costi di attuazione, sono stati individuati e determinati nell’importo complessivo di € 346.688,60 . Fatta salva ogni ulteriore specificazione prevista nel contratto e ferme restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l’appaltatore è tenuto alla piena osservanza del citato “Piano della Sicurezza”, che costituisce parte integrante del contratto di appalto. Ogni violazione alle norme contenute nel piano suddetto da parte dell’appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte dell'AMMINISTRAZIONE , causa di risoluzione in danno del contratto. E’ facoltà dell’appaltatore presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dell’appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, eventuali proposte di integrazione al “Piano della Sicurezza”, ove si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione, restando ogni onere aggiuntivo a suo esclusivo xxxxxx. L’appaltatore potrà, altresì, presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sempre entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva dell’appalto e, comunque, prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza attinente a scelte autonome e relative responsabilità nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, che sarà considerato come Piano complementare di dettaglio del “Piano della Sicurezza” allegato al progetto definitivo appaltato. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
PIANO DELLA SICUREZZA. Il concessionario ha l’obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D. Lvo 81/08. Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d’incendio o altre calamità) oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze e all’individuazione di eventuali rischi di interferenza.
PIANO DELLA SICUREZZA. L'Impresa s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa s'impegna in particolare a rispettare e fare rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della Legge 123 del 3 agosto 2007 e della Legge Regionale di Regione Liguria n. 30/2007, manlevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo sia diretta che indiretta. L'Impresa entro trenta giorni dall'inizio delle attività, deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 articoli. 28 e 29 e consegnarne copia al Comune. Il Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, al fine di eliminare i rischi derivanti da interferenze, ha elaborato il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) , allegato al presente capitolato, nel quale sono riportate le misure che l'Impresa deve adottare per l'eliminazione delle interferenze. L'Impresa con l'inizio del servizio è obbligata a mettere in atto e a rispettare scrupolosamente tali misure. In adempimento agli articoli 18 e 26 del D. lgs n. 81/2008 nell'ambito dello svolgimento di attività in regime d'appalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera. E' fatto divieto al personale della ditta appaltatrice di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e al di fuori dell'area di esecuzione del servizio e di quanto previsto specificamente dal relativo Capitolato. Presso i luoghi di distribuzione dei pasti l'Impresa, a partire dall'inizio del servizio, deve mettere a disposizione del Comune, oltre che del personale operante, le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione che dovranno essere adeguate al D.M. 14.06.2002; per eventuali prodotti ad elevata tossicità devono essere altresì indicati i riferimenti del competente Centro Antiveleni. I relativi documenti devono essere tenuti pr...
PIANO DELLA SICUREZZA. Il Fornitore dovrà presentare tali documenti entro 2 mesi dalla data di avvio del servizio.
PIANO DELLA SICUREZZA. 1. Per i lavori da eseguirsi in economia (sia per cottimi fiduciari che in amministrazione diretta) dovrà essere rispettato quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 s.m.i.
PIANO DELLA SICUREZZA. 5.1 Misure di sicurezza logica1 I servizi descritti nel presente documento sono pienamente conformi alle disposizioni del D.Lgs. 10 Agosto 2018, n. 101 (decreto legislativo di adeguamento della normativa italiana al Regolamento UE 2016/679 GDPR) e a quelle dell’art. 53 del D.Lgs. 81/2008. In particolare sono presenti le seguenti misure di sicurezza: 1 Questo paragrafo deve essere inteso anche come dichiarazione del Fornitore ai sensi Regolamento UE 2016/679 GDPR.
PIANO DELLA SICUREZZA. Il Concessionario è tenuto a concordare con il Concedente, prima della firma del contratto di concessione, un Piano di Sicurezza relativo alle attività da svolgersi nell’ambito della concessione stessa, ai sensi del D. Lgs 81 (2008 e s.m.i.). Il Concessionario assume contrattualmente la qualifica di Responsabile dei Lavori a sensi del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81. Il Concessionario designa pertanto il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l’esecuzione. Il piano deve contenere: l’individuazione di misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività per i lavoratori e per gli utenti; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d’incendio o altre calamità); l’indicazione del personale preposto alla sicurezza ed alla gestione delle emergenze. Il Piano sarà allegato al contratto di concessione e ne costituirà parte integrante e sostanziale.
PIANO DELLA SICUREZZA. Il documento dovrà essere consegnato nella fase di presa in carico e dovrà essere aggiornato nel corso del contratto qualora si presentino variazioni tecnologiche significative e/o modifiche all’architettura di sicurezza che potrebbero incidere sulla capacità di mantenere gli obiettivi di sicurezza o portare alla modifica del livello di sicurezza complessivo ovvero aggiornamenti delle prescrizioni minime di sicurezza nel rispetto della normativa di riferimento ovvero a seguito dei risultati delle attività di audit. Il documento deve contestualizzare e dettagliare l’approccio metodologico e l’organizzativo che il Fornitore intende adottare per la gestione della sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo il documento dovrà contenere le seguenti sezioni e informazioni: - Obiettivi, - Politiche di sicurezza, - Sistema ISMS adottato, - Organizzazione, - Inventario e classificazione delle informazioni, - Gestione delle risorse umane, - Gestione della sicurezza fisica e ambientale, - Gestione delle Operazioni e delle Comunicazioni, - Controllo accessi, - Acquisizione di sistemi, sviluppo e manutenzione, - Gestione degli incidenti di Sicurezza, - Business Continuity Management, - Compliance e audit, - Attività di sviluppo e manutenzione, - Asset Inventory, - Analisi dei rischi, - Piano di gestione dei rischi.
PIANO DELLA SICUREZZA. L'Impresa s'impegna a ottemperare a tutti gIi obbIighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni IegisIative e regoIamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza suI Iavoro, nonché prevenzione e discipIina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i reIativi oneri. L'Impresa s'impegna in particoIare a rispettare e fare rispettare aI proprio personaIe Ie norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gIi adempimenti riguardanti I'appIicazione deI Decreto LegisIativo 9 apriIe 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché deIIa Legge 123 deI 3 agosto 2007 e deIIa Legge RegionaIe di Regione Liguria n. 30/2007, manIevando iI Committente da ogni responsabiIità aI riguardo sia diretta che indiretta. L'Impresa entro trenta giorni daII'inizio deIIe attività, deve redigere Ia ReIazione suIIa VaIutazione dei Rischi per Ia Sicurezza e Ia SaIute durante iI Iavoro ai sensi deI X.Xxx. 81/2008 articoIi. 28 e 29 e consegnarne copia aI Comune.