Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. L’amministrazione provvede ad adottare misure atte a garantire la salubrità e la sicurezza del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
2. L’Amministrazione adotta idonee misure di prevenzione a tutela dei lavoratori addetti ad impianti tecnologici o a video terminali. I lavoratori, assegnati a questi settori, che ne facciano richiesta, sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni 5 anni ad accertamenti ed esami clinici specifici per le finalità di medicina sociale e preventiva. Chi viene adibito in via continuativa o abituale per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali deve essere sottoposto a visite mediche specifiche come previste dalla legge con cadenza annuale.
3. Saranno individuate con le XX.XX. le attività lavorative maggiormente a rischio per la salute e le modalità partecipative bilaterali per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo. Gli addetti a tali attività sono sottoposti a visite di controllo nei tempi e modalità da concordare in sede di contrattazione integrativa.
4. Le spese sostenute per gli accertamenti sono a carico dell'Amministrazione. Entro e non oltre 6 mesi dalla stipulazione del presente accordo, le parti si impegnano a definire specifiche intese:
a) in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626;
b) in materia di individuazione delle categorie di lavoro usurante presenti nell'area contrattuale, eventualmente non ricomprese nell’elenco statale, ai fini dell'estensione ai lavoratori interessati delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1993, n. 374.
Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. La Società riconosce la priorità della tutela della salute dei lavoratori e dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine adotterà, ai sensi della vigente normativa, tutte le misure idonee a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti e a garantire la prevenzione delle malattie professionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. • predisporre, per le attività esposte a rischio, visite preventive e controlli periodici secondo la normativa vigente; • fornire tutte le indicazioni atte ad un efficace prevenzione attuando interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio; • assicurare idonee iniziative per mantenere l’igiene industriale negli ambienti di lavoro; • attivare tutte le iniziative necessarie finalizzate a migliorare l’accesso e l’agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche; • garantire interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali ed alle visite sanitarie sui lavoratori; • assicurare il rispetto dei principi ergonomici nella concezione delle postazioni di lavoro; • fornire una adeguata ed aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività della Società, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale nonché sulle disposizioni aziendali adottate in materia; • garantire, durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico dei dipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e di salute secondo le previsioni di cui alla normativa vigente; • nel confermare i sistemi di pronta assistenza medica precedentemente previsti, l’Azienda garantirà altresì, anche attraverso specifiche convenzioni, il servizio di soccorso medico d’urgenza in favore dei dipendenti.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceverà, ai sensi della normativa vigente, una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulla normativa in materia di sicurezza e salute, nonché sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
4. allo scopo di attuare le misure volte a ...
Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del Rls, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le moda- lità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione in- terna si rinvia ai contenuti degli Accordi Interconfederali in materia di Igiene e Sicurez- za sul lavoro, ed all’Accordo tra FORMA e CENFOP ed FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL, in allegato 7, parte integrante del presente CCNL, che sostituisce il precedente Accordo del 15 settembre 1997.
2. In tutti i casi di insorgenza di controversie relative alla applicazione delle norme riguar- danti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le Parti interessate si impegnano ad adire l’organismo bila- terale competente, identificato in prima istanza nella Commissione paritetica Regiona- le ed in seconda istanza nella Commissione Bilaterale Nazionale, al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
3. Le Parti si danno atto dell’opportunità di attuare azioni di prevenzione del mobbing an- che attraverso momenti di monitoraggio ed analisi.
Igiene e sicurezza sul lavoro. Addenda al contratto (Sistema di primo inquadramento; personale in distacco e/o comando presso l’Anci; incarichi da soggetti terzi)
I. Le Parti riconoscono nei Comuni (e, più in generale, nelle autonomie locali e funzionali) il punto di snodo di una complessa fase di riassetto ed evoluzione del sistema complessivo di governo della comunità nazionale; e ciò vieppiù nella delicata transizione verso un federalismo solidale, equilibrato e attento alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori.
II. Il sistema delle autonomie locali è chiamato ad affrontare originali e sempre più rilevanti sfide, in un contesto caratterizzato, soprattutto, da una crescente divaricazione tra il nuovo modello costituzionale e il concreto assetto di poteri delineatosi a livello amministrativo (con conseguenti e crescenti responsabilità non assistite da adeguati supporti finanziari e normativi), nonché dall’inestricabile sistema di correlazioni con le istituzioni comunitarie.
III. L’Anci rappresenta una realtà associativa che ha acquisito un ruolo crescente e insostituibile nell’assetto dei pubblici poteri del Paese.
IV. La tumultuosa crescita degli enti locali e, in particolare, dei Comuni – culminata con la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà verticale e il riconoscimento, ai sensi dell’art. 114, Cost., dell’equiordinazione dei poteri diversamente distribuiti a livello territoriale – è stata efficacemente accompagnata dall’esaltazione dei moduli di rappresentanza elaborati e attuati dall’Anci.
V. A seguito di ciò, l’Anci è arrivata a costituire un soggetto di primario rilievo, politico e istituzionale, nel quadro ordinamentale italiano, frequente oggetto di rinvii normativi e di ricercate ed elaborate forme di cooperazione e interazione con gli altri livelli di governo e di rappresentanza territoriale e non.
VI. Non appare lontano dal vero sostenere, alla luce di tale evoluzione, che sembra ormai compiuto un vero e proprio processo di “istituzionalizzazione” della rappresentanza unitaria dei Comuni a opera dell’Anci.
VII. Nel corso degli anni, l’Anci è riuscita a definire un proprio ruolo attivo, ulteriore e dinamico rispetto a quello della mera rappresentanza e tutela degli enti iscritti; tale ruolo di natura più istituzionale che negoziale, trova una delle sue massime espressioni nella partecipazione alla Conferenza Unificata, così come nella capacità di interlocuzione con gli organismi comunitari.
VIII. Tale processo va rafforzato, anche con il positivo contribu...
Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. La Società, riconosciuta la priorità della tutela della salute dei lavoratori e dell’igiene e sicurezza del lavoro all’interno dei processi produttivi, si impegna ad adottare idonee iniziative volte a garantire l’applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia, tenendo conto in particolare delle misure atte a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro, degli impianti e la prevenzione delle malattie professionali, nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ivi ricomprendendo la direttiva CEE n. 89/301 del 12/6/1989.
2. Con particolare attenzione alla fisiologia femminile, la Società tutelerà in modo specifico la salute delle lavoratrici madri, segnatamente a quanto previsto in materia di lavoro notturno dalle leggi n. 903/77 e n. 25/99; durante il periodo di gestazione, la Società eviterà di adibire le medesime ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, assicurando altresì il rispetto della normativa vigente in materia di uso dei videoterminali.
3. Al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei lavoratori, la Società, nel rispetto delle previsioni di legge, provvede tra l’altro a: - fornire tutte le indicazioni atte ad un efficace prevenzione attuando interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio; - assicurare idonee iniziative per mantenere l’igiene industriale negli ambienti di lavoro; - garantire interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali ed alle visite sanitarie sui lavoratori; - predisporre, per le attività esposte a rischio, visite preventive e controlli periodici secondo la normativa vigente;
Igiene e sicurezza sul lavoro. D. Lgs. n. 626 - 94
Igiene e sicurezza sul lavoro. Le parti riconoscono la priorità della tutela della salute dei lavoratori e dell’igiene e sicurezza del lavoro.
Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. Con successivo accordo, da stipularsi entro il 15 marzo 1996 sarà definita la disciplina applicativa del d.lgs. n. 626 del 1994 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sulla base del quadro normativo di riferimento e dell’eventuale accordo intercompartimentale in materia.
Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. Sono in capo all'Affittuario tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle normative in mate- ria di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche.
2. Nello specifico l'Affittuario dichiara:
a) di aver valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
b) di aver adempiuto agli obblighi che derivano dalla valutazione effettuata: - individuando le conseguenti misure di prevenzione e protezione; - programmando la loro esecuzione, nei tempi consentiti; - elaborando, quando necessario, le procedure richieste per svolgere in sicurezza le varie attività aziendali; - procedendo alla manutenzione programmata delle attrezzature di lavoro e degli am- bienti; - programmando gli interventi di informazione e formazione per lavoratori, preposti, in- caricati della prevenzione incendi/evacuazione, incaricati del pronto soccorso, rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Sono in capo al Comune le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra così come il rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI).
Igiene e sicurezza sul lavoro. Si rivendica la definizione di un protocollo, da allegare al contratto, che ridisegni l’attuale architettura di relazioni industriali, relative all’ambiente e sicurezza, anche alla luce della nuova articolazione di “Datori di Lavoro” decentrata sul territorio, con l’obiettivo di esaltare il ruolo e la partecipazione degli RLS e degli organismi paritetici e di raggiungere adeguati standard di igiene e sicurezza sia a livello centrale che territoriale.