Igiene e sicurezza sul lavoro Clausole campione

Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. L’amministrazione provvede ad adottare misure atte a garantire la salubrità e la sicurezza del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. Il datore di lavoro riconosce la priorità della tutela della salute dei lavoratori e dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine adotterà, ai sensi della vigente normativa, tutte le misure idonee a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti, compresi quelli sportivi, e a garantire la prevenzione delle malattie professionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 626/1994 e al D.M. 18 marzo1996 e successive modifiche e integrazioni.
Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del Rls, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le moda- lità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione in- terna si rinvia ai contenuti degli Accordi Interconfederali in materia di Igiene e Sicurez- za sul lavoro, ed all’Accordo tra FORMA e CENFOP ed FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL, in allegato 7, parte integrante del presente CCNL, che sostituisce il precedente Accordo del 15 settembre 1997.
Igiene e sicurezza sul lavoro. CAPO III
Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. Con successivo accordo, da stipularsi entro il 15 marzo 1996 sarà definita la disciplina applicativa del d.lgs. n. 626 del 1994 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sulla base del quadro normativo di riferimento e dell’eventuale accordo intercompartimentale in materia.
Igiene e sicurezza sul lavoro. 1. La Società riconosce la priorità della tutela della salute dei lavoratori e dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal fine adotterà, ai sensi della vigente normativa, tutte le misure idonee a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti e a garantire la prevenzione delle malattie professionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. • predisporre, per le attività esposte a rischio, visite preventive e controlli periodici secondo la normativa vigente; • fornire tutte le indicazioni atte ad un efficace prevenzione attuando interventi specifici e tempestivi idonei alla eliminazione dei fattori di rischio; • assicurare idonee iniziative per mantenere l’igiene industriale negli ambienti di lavoro; • attivare tutte le iniziative necessarie finalizzate a migliorare l’accesso e l’agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap, compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche; • garantire interventi per indagini ed esami finalizzati allo studio ed alla elaborazione dei dati relativi a rilevamenti ambientali ed alle visite sanitarie sui lavoratori; • assicurare il rispetto dei principi ergonomici nella concezione delle postazioni di lavoro; • fornire una adeguata ed aggiornata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività della Società, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate per i rischi specifici ai quali essi sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e di tutela ambientale nonché sulle disposizioni aziendali adottate in materia; • garantire, durante l’orario di lavoro e senza oneri a carico dei dipendenti, la formazione dei dipendenti medesimi in materia di sicurezza e di salute secondo le previsioni di cui alla normativa vigente; • nel confermare i sistemi di pronta assistenza medica precedentemente previsti, l’Azienda garantirà altresì, anche attraverso specifiche convenzioni, il servizio di soccorso medico d’urgenza in favore dei dipendenti.
Igiene e sicurezza sul lavoro. D. Lgs. n. 626 - 94
Igiene e sicurezza sul lavoro. TITOLO I - CAPO VI
Igiene e sicurezza sul lavoro. Addenda al contratto (Sistema di primo inquadramento; personale in distacco e/o comando presso l’Anci; incarichi da soggetti terzi)
Igiene e sicurezza sul lavoro. 79.1 Le parti riconoscono la priorità della tutela della salute dei lavoratori e dell’igiene e sicurezza del lavoro.