Dichiarazione di conformità Clausole campione

Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. Rischi specifici:
Dichiarazione di conformità. Su richiesta scritta del Cedente, il Concessionario trasmetterà al Cedente una dichiarazione di conformità in cui certifica di rispettare gli obblighi che gli derivano dal presente Contratto.
Dichiarazione di conformità. Per gli edifici civili, al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità (DM 37/08 del 22 Gennaio 2008 Art. 6) che equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto. Fanno eccezione gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione per i quali l’omologazione è effettuata dall’ASL o dall’ARPA competenti per territorio che effettuano la prima verifica.
Dichiarazione di conformità. Quando viene riportata sul rapporto di prova una dichiarazione di conformità a una specifica o norma, saranno seguiti i seguenti principi generali: • se la regola decisionale è indicata dalla specifica o norma, la dichiarazione di conformità sarà espressa tenendo conto della regola definita dalla specifica o norma; • se la regola decisionale non è indicata dalla specifica o norma ma è indicata dal cliente ed è considerata appropriata dal laboratorio, la dichiarazione di conformità sarà espressa tenendo conto della regola definita dal cliente; • se la regola decisionale non è indicata né dalla specifica o norma né dal cliente, la dichiarazione di conformità sarà espressa tenendo conto dell’incertezza estesa (U) associata al risultato di prova. La conformità ai requisiti potrà essere dichiarata solo se l’intervallo di incertezza estesa (2U) del risultato sarà compreso nella regione dei valori ammessi (probabilità di falsa accettazione minore di 2,5%). Viceversa, la non conformità ai requisiti potrà essere dichiarata solo se l’intervallo di incertezza estesa (2U) del risultato sarà compreso nella regione dei valori non ammessi (probabilità di falso rifiuto minore di 2,5%). Non sarà possibile stabilire la conformità o la non conformità ai requisiti quando l’intervallo di incertezza estesa (2U) del risultato comprenderà un limite di specifica. Per regola decisionale si intende la regola che descrive in che modo si tiene conto dell’incertezza di misura quando si dichiara la conformità a un requisito specificato.
Dichiarazione di conformità. Il prestatore dichiara che le merci di sua fornitura sono conformi sotto tutti gli aspetti ai requisiti di legge (ad esempio alle disposizioni sulla messa in commercio di macchine secondo la Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici [LSIT] o secondo quanto previsto dalla normativa europea REACH per le sostanze chimiche). Egli si impegna a presentare le dichiarazioni di conformità pertinenti (ad esempio secondo l’art. 7 dell’Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici [OSIT]). In caso di contestazione sono espressamente salvi i diritti di risarcimento danni. paragrafo 9.
Dichiarazione di conformità. Redatta secondo il facsimile Allegato_DC “Dichiarazione di Conformità ai Requisiti Minimi, in cui il concorrente dichiara che tutti i prodotti hardware e software offerti hanno caratteristiche tecniche e prestazioni richieste conformi alle prescrizioni contenute nell’art. 4 “REQUISITI TECNICI RICHIESTI”. ◦ nella colonna “specifiche di implementazione Rif.” della Tabella Requisiti Richiesti indicare: ▪ le caratteristiche di massima del soddisfacimento del requisito; ▪ il riferimento (paragrafo, pagina) al documento “Relazione Descrittiva” per le specifiche di dettaglio.
Dichiarazione di conformità. La Ditta presenterà al collaudo i materiali allegando una dichiarazione di conformità attestante che i materiali forniti sono stati costruiti, controllati e deliberati conformemente alle prescrizioni previste dalle specifiche contrattuali e nel pieno rispetto delle norme cui si riferisce il sistema di qualità adottato. Tale dichiarazione dovrà inoltre contenere i seguenti dati: • generalità della Ditta; • estremi del contratto/ordine; • elenco dei materiali (numero d’ordine/item, numero identificativo/disegno, denominazione/descrizione, quantità, numero degli imballi) a cui si riferisce la dichiarazione. Tale dichiarazione potrà essere redatta, in alternativa, utilizzando il modello “Allegato A” al presente contratto. A richiesta dell’Amministrazione della Difesa dovranno essere prodotti i documenti aziendali atti a fornire la dimostrazione della conformità ai requisiti tecnici contrattuali. In caso di subforniture, la Ditta contraente, si assumerà la responsabilità della subfornitura. La dichiarazione di conformità deve essere firmata dal rappresentante della Ditta che sarà all’uopo indicato nel Piano Qualità.
Dichiarazione di conformità. Al termine dei lavori l'Impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al Committente la dichiarazione di "conformità'" che attesti la rispondenza dell'impianto alla normativa vigente.
Dichiarazione di conformità. Per dichiarazione di conformità si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità della porta resistente al fuoco alla porta omologata e contenente, tra l’altro, i seguenti dati: - nome del produttore; - anno di costruzione; - numero progressivo di matricola; - nominativo del laboratorio e dell’organismo di certificazione se diversi; - codice di omologazione; - classe di resistenza al fuoco. Con la dichiarazione di conformità, il produttore si impegna a garantire comunque la prestazione certificata, quali che siano le modifiche apportate alla porta resistente al fuoco tra quelle consentite nell’atto di omologazione.
Dichiarazione di conformità. Alla fine dei lavori, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.M.37/08 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore dovrà rilasciare la “Dichiarazione di Conformità degli impianti realizzati a regola d’arte” nei modi e nei termini stabiliti per legge.