Common use of Sintesi Clause in Contracts

Sintesi. 1.1. Breve descrizione dell’evento In data 30.06.2015, alle ore 8:20 circa, il treno regionale 3950 dell’Impresa Ferroviaria Trenitalia SpA, proveniente da Cagliari e diretto a Olbia, in arrivo nella stazione di Borore (NU), arresta la propria marcia, con frenatura di emergenza, per la presenza di un autobus sulla sede ferroviaria, in corrispondenza del PL sito al km140+487 della linea Macomer – Cagliari. L’autoveicolo è rimasto intrappolato tra le barriere del PL, regolarmente chiuse, e il treno si è fermato a circa 50 m dall’ostacolo. L’evento non ha generato danni a cose o persone. La causa diretta dell’evento è l’incompatibilità della manovra di svolta a destra con la geometria dell’itinerario di approccio al PL, per gli automezzi di lunghezza pari o superiore a quella dell’autobus rimasto intrappolato che provengono da via Xxxxxxxx xx Xxxxx. Le cause indirette dell’evento sono: - l’assenza di visibilità della lanterna semaforica speciale del PL da via Xxxxxxxx xx Xxxxx; - l’assenza di segnaletica stradale di avviso della presenza del PL sugli itinerari di approccio; - la mancata attivazione delle procedure di emergenza indicate dalla segnaletica verticale installata da RFI SpA all’interno del passaggio a livello, che prevedono, in caso di intrappolamento di automezzo tra le barriere, che il conducente debba contattare l’utenza telefonica indicata dal Gestore dell’Infrastruttura; - il mancato tallonamento delle barriere da parte dell’autobus. Le cause a monte sono: - la presenza del PL, la cui soppressione era già stata prevista; - il mancato ripristino dell’ordinario itinerario dell’autobus, sospeso per lavori stradali su via Roma che erano ormai conclusi, per il quale era stato temporaneamente previsto il transito attraverso il PL km 140+487 da via da Vinci.

Appears in 2 contracts

Samples: www.jonroma.net, digifema.mit.gov.it

Sintesi. 1.1Il Decreto Legge aveva modificato i limiti minimo/massimo del solo indennizzo di cui all’art. Breve descrizione dell’evento In data 30.06.20153, alle ore 8:20 circacomma 1, previsto per il treno regionale 3950 dell’Impresa Ferroviaria Trenitalia SpAcaso di licenziamento ingiustificato, proveniente da Cagliari non toccando le altre indennità previste dalla disciplina. La legge di conversione ha provveduto a innalzare i limiti minimo/massimo anche dell'indennità fiscalmente agevolata oggetto della procedura conciliativa prevista dall'art. 6 (già fissati in 2 e diretto 18 mensilità) e ora elevati a Olbia3 e 27 mensilità. Non vengono invece modificati i valori minimi e massimi dell'indennizzo previsto per la fattispecie disciplinata dal d.lgs. n.23/2015 e, cioè, i vizi formali e procedurali, che rimangono fissati in arrivo nella stazione di Borore 2 e 12 mensilità (NUart. 4), arresta mentre il regime riservato alle Piccole Imprese viene rimodulato indirettamente, come si preciserà in seguito. Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 76 Il D.L. n. 87/2018 agisce sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi, intervenendo esclusivamente sui profili risarcitori. Ad essere modificato, dunque, non è il criterio di determinazione della sanzione della reintegra – che continua ad essere (almeno in astratto) di tipo “residuale”, e cioè confinata al solo licenziamento disciplinare in caso di insussistenza del fatto materiale contestato (cfr. infra) – ma soltanto la propria marciac.d. tutela indennitaria. Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 77 Le modifiche non riguardano il meccanismo di “graduazione” delle c.d. “tutele crescenti”, con frenatura che continua(va) ad essere articolato nella misura di emergenzan. 2 mensilità per ogni anno di servizio. Il provvedimento, infatti, si è limitato ad elevare la forbice del tetto minimo e massimo: - da un minimo di 4 fino ad un massimo di 24 mensilità; si passa ora a - da un minimo di 6 fino a un massimo di 36 mensilità. Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 78 Il Correttivo 2018 agisce anche sulla c.d. Offerta di conciliazione disciplinata dall’art. 6, d.lgs. n. 23/2015. Anche qui, le modifiche intervenute in sede di conversione del Decreto non riguardano il meccanismo scalare delle somme offerte in conciliazione – che resta ancorato “ad una mensilità per ogni anno di servizio” – ma la forbice del tetto minimo e massimo: - da un minimo di 2 fino ad un massimo di 18 mensilità; si passa ora a - da un minimo di 3 fino a un massimo di 27 mensilità. Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 79 La modifica dell'art. 6 rende sempre più conveniente il ricorso alla conciliazione post-licenziamento, considerati le aspettative e i tempi di una causa di impugnazione. Trattasi invero di un intervento che comporta anche un aumento degli oneri finanziari collegati all'istituto, per la presenza il noto premio fiscale previsto dall’art. 6 cit. di un autobus sulla sede ferroviaria, in corrispondenza del PL sito al km140+487 della linea Macomer – Cagliaricui si dirà (cfr. L’autoveicolo è rimasto intrappolato tra le barriere del PL, regolarmente chiuse, e il treno si è fermato a circa 50 m dall’ostacoloinfra). L’evento non ha generato danni a cose o persone. La causa diretta dell’evento è l’incompatibilità della manovra di svolta a destra con la geometria dell’itinerario di approccio al PL, per gli automezzi di lunghezza pari o superiore a quella dell’autobus rimasto intrappolato che provengono da via Xxxxxxxx xx Xxxxx. Le cause indirette dell’evento sono: - l’assenza di visibilità della lanterna semaforica speciale del PL da via Xxxxxxxx xx Xxxxx; - l’assenza di segnaletica stradale di avviso della presenza del PL sugli itinerari di approccio; - la mancata attivazione delle procedure di emergenza indicate dalla segnaletica verticale installata da RFI SpA all’interno del passaggio a livello, che prevedonoPertanto, in caso di intrappolamento invarianza degli stanziamenti previsti dal comma 2, le risorse disponibili annualmente serviranno a “coprire” un numero inferiore di automezzo tra le barriereconciliazioni. Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 80 Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 81 In data 8 novembre 2018 è stata depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 che ha dichiarato illegittimo l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte non modificata dal Decreto Dignità. Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 82 Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 83 “ (…) il denunciato art. 3, comma 1, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»” Dunque non viene interessata dalla pronuncia la parte dell’art. 3, comma 1, relativa alla determinazione di un importo minimo/massimo (c.d. forbice), che era stata modificata dal d.lgs. n. 87/2018, transitando da 4/24 a 6/36 mensilità. Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 84 Ad essere stati violati, per la Consulta, sono alcuni principi costituzionali contenuti nelle seguenti norme: - Art. 3 Cost.: sia il conducente debba contattare l’utenza telefonica indicata dal Gestore dell’Infrastrutturaprincipio di uguaglianza sotto il profilo dell’ingiustificata omologazione di situazioni diverse, sia il principio di ragionevolezza; - Artt. 4, comma 1, e 35, comma 1, Cost.: il mancato tallonamento principio di ragionevolezza; - Artt. 76 e 117, comma 1, Cost.: il principio di osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (qui per violazione dell’art. 24 della Carta Sociale Europea). Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 85 In parziale accoglimento delle barriere da parte dell’autobus. Le cause a monte sono: - la presenza del PLquestioni sollevate dal Giudice remittente (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro), la cui soppressione era già stata prevista; - il mancato ripristino dell’ordinario itinerario dell’autobusCorte ha anzitutto osservato che l’art. 3, sospeso comma 1, prevede una indennità rigida «in quanto non graduabile in relazione a parametri diversi dall’anzianità di servizio, e la rende uniforme per lavori stradali su via Roma tutti i lavoratori con la stessa anzianità. L’indennità assume così i connotati di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata», insuscettibile di personalizzazione. Da tale presupposto, la Corte ha quindi sostanzialmente evidenziato che erano ormai conclusitale metodo di calcolo: Ultimo aggiornamento 13 novembre 2018 86 Da tale presupposto, per il quale era stato temporaneamente previsto il transito attraverso il PL km 140+487 da via da Vinci.la Corte ha quindi sostanzialmente evidenziato che tale metodo di calcolo:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto a Tempo Determinato: Proroghe

Sintesi. 1.1Le attività svolte all’interno dell’area Tecnologica di Via Macchioni e di Via Corticella sono condotte dalla ditta Frantoio Fondovalle srl, che ha improntato la propria attività all’insegna di una imprenditorialità innovativa, capace di valorizzare risorse e potenzialità, costruendo e rafforzando un ecosistema dell’innovazione che ha consentito di aggregare esigenze e interessi e costruire collegamenti più ampi, sfruttando al meglio l’economia aziendale circolare, di cui si è dotata, e si è impegnata al miglioramneto continuo delle proprie performance ambientali nell’ottica di avviare anche un percorso di certificazione EMAS, avendo già acquisito le certificazioni: ISO 14001:2015; OHSAS 18001; UNI EN ISO 9001:2015; SOA per OG1 OG3 OG6 OG8 –OS21 –OS26; RATING DI LEGALITA’; ANAGRAFE ANTIMAFIA; WHITE LIST, ed elenco di merito degli operatori economici settore edile. Breve descrizione dell’evento In data 30.06.2015- Gli elementi della proposta e del progetto possono tradursi in significativi miglioramenti rispetto alla situazione attuale di seguito sintetizzati. - Le modifiche apportate al PPIP – Variante 2011, alle ore 8:20 circaconsentono di avere un notevole miglioramento paesaggistico-ambientale con un aumento delle aree proposte in cessione al Comune che, ridistribuite lungo il treno regionale 3950 dell’Impresa Ferroviaria Trenitalia SpAconfine con il fiume Xxxxxx, proveniente da Cagliari vanno a sommarsi e diretto a Olbiaintegrarsi con quelle di fruizione pubblica previste in cessione, in arrivo nella stazione sinistra idraulica del fiume, dai soggetti cavatori secondo la Convenzione allegata alla variante di Borore (NU)cui sopra al Comune di san Xxxxxxx. ( vedi Tav 7- 9) - L’area impiantistica, arresta già messa in sicurezza da possibili rischi di allagamento, essendo posta a Piano ribassato rispetto al P.C., mediante la propria marciacreazione di un fossato che corre ai margini del suo perimetro di est e di ovest, secondo lo studio idraulico condotto dall’Ing X. Xxxxxxx nel 2015, di cui all’all. 5, prevede l’approntamento di opere importanti volte in tal senso, ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza. - L’ulteriore studio idraulico condotto nel 2018-2019 di cui all’ all. 6 definisce l’opera definitiva di canalizzazione delle acque dell’intera area ribassata ricompresa nel Comparto Nord, con frenatura allontanamento a gravità nel Fiume Xxxxxx, azzerando di emergenzafatto i consumi energetici necessari per sollevamento e pompaggio delle acque da defluire. - Tale intervento consentirà di evitare l’allagamento che persiste nell’arco di tutto l’anno sui terreni di proprietà pubblica, posti ad est di Via Ghiarole, attraverso la messa in opera di uno spingitubo che farà defluire le acque all’interno del comparto nord allontanandole come detto, e su di essi sarà possibile valutare ulteriori progetti di tutela e di valorizzazione ambientale. - La progettazione ha preso in esame anche il potenziamento delle mitigazioni sui marggini sud-est e ovest dell’area tecnologica di Via Macchioni con un corretto inserimento paesaggistico di argini di mitigazione (tav. 7) per rendere, in particolare, compatibile il futuro insediamnto del frantoio, che contribuiscono a ridurre le problematiche segnate nello studio di impatto acustico, dei cui all 7. - Il progetto che interessa le aree di cessione al Comune prevede che I lavori potranno essere completati integralmente nell’arco di circa tre anni, con la possibilità di restuire anzitempo alla mano pubblica i bacini di stoccaggio attualmente in uso, previsti di maggiori dimensioni, dislocati nelle aree estrattive di nuova previsione, con conseguente incremento di ricarica della falda con esclusione di qualsiasi genere di contaminazione. Sono inoltre previste importanti opere compensative, per la presenza maggior parte orientate a realizzare infrastrutture a sostegno della mobilità sostenibile. Indipendentemente dall’avvio della nuova prevista attività estrattiva il privato si impegna ad attuare in tempi certi, la realizzazione del primo stralcio della Ciclabile di un autobus sulla sede ferroviaria, in corrispondenza del PL sito al km140+487 della linea Macomer – Cagliari. L’autoveicolo è rimasto intrappolato collegamento tra le barriere del PL, regolarmente chiuse, scuole di San Xxxx e il treno si è fermato a circa 50 m dall’ostacolola ciclabile Modena – Vignola. L’evento non ha generato danni a cose o persone. La causa diretta dell’evento è l’incompatibilità della manovra di svolta a destra con la geometria dell’itinerario di approccio al PL, per gli automezzi di lunghezza pari o superiore a quella dell’autobus rimasto intrappolato che provengono da via Xxxxxxxx xx Xxxxx. Le cause indirette dell’evento sono: - l’assenza di visibilità della lanterna semaforica speciale del PL da via Xxxxxxxx xx Xxxxx; - l’assenza di segnaletica stradale di avviso della presenza del PL sugli itinerari di approccio; - la mancata attivazione delle procedure di emergenza indicate dalla segnaletica verticale installata da RFI SpA all’interno del passaggio a livello, che prevedono, in caso di intrappolamento di automezzo tra le barriere, che il conducente debba contattare l’utenza telefonica indicata dal Gestore dell’Infrastruttura; - il mancato tallonamento delle barriere da parte dell’autobus. Le cause a monte sono: - la presenza del PL, la cui soppressione era già stata prevista; - il mancato ripristino dell’ordinario itinerario dell’autobus, sospeso per lavori stradali su via Roma che erano ormai conclusi, per il quale era stato temporaneamente previsto il transito attraverso il PL km 140+487 da via da Vinci.Spilamberto 12 febbraio 2019

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Ai Sensi Dell'