Incidenza prevista sulle spese Clausole campione

Incidenza prevista sulle spese. 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Incidenza prevista sulle spese. 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
Incidenza prevista sulle spese. 3.2.1 Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese (1) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Pagamenti (2) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 01.040502 (2020) poi 02.050202 Dotazione della garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti strategici" (FEIS) - Sportello solvibilità Impegni (1) 4 980,000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 4 980,000 Pagamenti (2) 2 490,000 490,000 500,000 500,000 500,000 500,000 p.m. p.m. 4 980,000 01.040602 (2020) poi 02.050302 Polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) e portale dei progetti di investimento europei (PPIE) - (assistenza tecnica) - Sportello solvibilità Impegni (1) 18,000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 18,000 Pagamenti (2) 8,000 10,000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 18,000 TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma Impegni = 1 + 3 5 500,000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 500,000 Pagamenti = 2 + 3 3 000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 p.m. p.m. 5 500,000 Oltre alla dotazione finanziaria assegnata alla garanzia del FEIS a norma del regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento FEIS), saranno disponibili 28 318,160 ì milioni di EUR (a prezzi correnti) come entrate con destinazione specifica esterne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, a titolo di finanziamento nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Di tale importo fino a 6,520 milioni EUR possono essere destinati alle spese amministrative, compresi i costi per il personale esterno. Sarà necessario un importo specifico di 80 milioni di EUR per coprire i costi operativi relativi all'istituzione e alla gestione delle strutture (fondi azionari, società veicolo, piattaforme d'investimento e altri) attraverso i quali sarà fornito supporto tramite lo sportello del sostegno alla solvibilità e per i relativi servizi di consulenza e assistenza tecnica, compreso il supporto amministrativo. In linea con le disposizioni del regolamento EURI, gli impegni giuridici coperti dalle entrate con destinazione specifica esterne derivanti dall'assunzione di prestiti sono contratti entro il 31 dicembre 2024. La ripartizione indicativa delle spese derivanti da entrate con destinazione specifica esterne è la seguente:
Incidenza prevista sulle spese. 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese per l'ACER Titolo 1: Impegni (0) 000 000 000 000 000 000 152 000 152 000 760 000 Pagamenti (0) 000 000 000 000 000 000 152 000 152 000 760 000 Titolo 2: Impegni (1a) Pagamenti (2 a) Titolo 3: Impegni (3a) Pagamenti (3b) TOTALE stanziamenti per l'ACER Impegni =1+1a +3a 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 760 000 Pagamenti =2+2a +3b 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 760 000 3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese per la DG ENER DG ENER Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 TOTALE Spese operative Impegni (3a) 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 Pagamenti (3b) 100 000 300 000 300 000 300 000 500 000 1 500 000 TOTALE stanziamenti per la DG ENER (non amministrativi) Impegni =1+1a +3a 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 500 000 Pagamenti =2+2a +3b 100 000 300 000 300 000 300 000 500 000 1 500 000 Rubrica del quadro finanziario pluriennale 7 "Spese amministrative" EUR Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 TOTALE • Risorse umane 304 000 304 000 304 000 304 000 304 000 1 520 000 • Altre spese amministrative TOTALE DG <…….> Stanziamenti 304 000 304 000 304 000 304 000 304 000 1 520 000 TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale (Totale impegni = Totale pagamenti) 304 000 304 000 304 000 304 000 304 000 1 520 000 EUR Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 Anno 2026 Anno 2027 TOTALE TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale Impegni 756 000 756 000 756 000 756 000 756 000 3 780 000 Pagamenti 556 000 756 000 756 000 756 000 956 000 3 780 000 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'ACER e della DG ENER
Incidenza prevista sulle spese. 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 1) 5,400 5,550 5,235 4,585 4,585 4,585 4,585 34,525 Pagamenti 2) 34,525 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma55 Impegni = Pagamenti 3) TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma Impegni =1+3 5,400 5,550 5,235 4,585 4,585 4,585 4,585 34,525 Pagamenti =2+3 34,525 Rubrica del quadro finanziario pluriennale 7 "Spese amministrative" 55 Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. Mio EUR (al terzo decimale) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Dopo il 2027 TOTALE Risorse umane 2,244 0,902 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 4,274 Altre spese amministrative TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale (Totale impegni = Totale pagamenti) 2,444 0,952 0,276 0,276 0,276 0,276 0,276 4,774 Mio EUR (al terzo decimale) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Dopo il 2027 TOTALE TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale Impegni 7,644 6,452 5,460 4,810 4,810 4,810 8,910 38,798 Pagamenti 3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

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  • Valutazione sulla produzione complessiva L’intensità della produzione scientifica appare molto buona nell'arco di tempo considerato e le pubblicazioni sono considerate di livello buono quanto a originalità, innovatività e rigore metodologico. Il giudizio complessivo è PIÙ CHE BUONO.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.