Sistema dei controlli. (verifiche in itinere) e rilevazioni di irregolarità L’amministrazione competente effettua ispezioni e verifiche sui progetti finanziati in regime di convenzione, in regime di autorizzazione e su progetti di formazione ai quali è stato concesso il riconoscimento. Tali ispezioni, di norma sono effettuate senza alcun preavviso al soggetto attuatore presso le sedi di svolgimento delle azione e/o sedi amministrative. Tali verifiche hanno sia una finalità conoscitiva e di monitoraggio generale della corretta realizzazione degli interventi che di rilevazione di eventuali comportamenti amministrativi e formali non corretti. In generale durante la verifica si prendono in considerazione almeno i seguenti aspetti: verifica dei locali e delle attrezzature utilizzati e, se del caso, la loro corrispondenza con il formulario per l’accreditamento e le eventuali modifiche autorizzate; rispetto del calendario comunicato e dell’effettivo svolgimento delle attività; personale docente e non docente impiegato, la completezza e correttezza della documentazione relativa ed il ruolo assegnato e svolto; coerenza della tipologia di utenza con quanto previsto nella misura di finanziamento; correttezza e trasparenza delle procedure di selezione e rilevazione dei destinatari (presenti, assenti,ecc.), ove previste; corretta tenuta dei registri didattico, di stage, ecc.; conservazione di altra documentazione attestante l’attività svolta ad es. verbali di eventuali riunioni di indirizzo tecnico-scientifico, report periodici dell’attività del personale non docente, ecc; corrispondenza di report, studi e di eventuali altri prodotti a quanto previsto nel progetto; se prevista la FAD, la rilevazione e verifica della tipologia di strumenti, delle modalità di documentazione, di eventuali servizi di supporto; corretta documentazione delle attività svolte fuori dalla sede prevista e, se del caso, di spese di trasferimento degli allievi; verifica della gestione amministrativa, del monitoraggio e dell'aggiornamento del database regionale; verifica, nel caso di progetti finanziati, dei documenti giustificativi della spesa e della corretta tenuta della documentazione amministrativa, di monitoraggio e certificazione della spesa. Il soggetto attuatore è tenuto a garantire ai funzionari pubblici autorizzati il libero e tempestivo accesso alle strutture e agevolare il controllo. Qualsiasi impedimento allo svolgimento delle verifiche in itinere potrà costituire motivo di sanzioni e di revoca del finanziamento/riconoscimento. Per ciascuna verifica ispettiva effettuata, l’amministrazione competente redige un verbale (v. allegato), nel quale vengono registrate le attività svolte ed i relativi esiti; tale verbale viene sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione competente e dal soggetto attuatore. E.7.1 Procedure, tempi e modalità di presentazione da parte del soggetto attuatore di eventuali contestazioni degli esiti delle verifiche Avverso gli esiti delle verifiche è ammessa la possibilità del soggetto attuatore di presentare all’amministrazione regionale o all’organismo Intermedio competente, contestazioni o controdeduzioni al verbale. L’atto contenente il ricorso deve pervenire entro il termine di 30 giorni dal termine della verifica. L’amministrazione esamina le contestazioni o le controdeduzioni; e, qualora queste ultime siano accolte, ne dà comunicazione al soggetto attuatore e provvede a modificare gli esiti della verifica. Per la rilevazione di eventuali irregolarità ed il conseguente eventuale recupero dei relativi finanziamenti, l’amministrazione procede secondo quanto indicato dal Reg. CE 1681/94.
Appears in 1 contract
Samples: Manual for the Design, Management, and Reporting of Training Interventions
Sistema dei controlli. (1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell’interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell’interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche in itineredei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L’attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell’appalto con particolare riguardo:
a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
b) all’adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
c) all’erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all’atto della consegna dei beni;
d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
e) all’efficacia e rilevazioni alla qualità dei servizi di irregolarità L’amministrazione competente effettua ispezioni assistenza generica alla persona, nonché all’adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e verifiche sui progetti finanziati in regime ai minori;
f) all’effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di convenzionerendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in regime termini di autorizzazione risorse umane e su progetti strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. All’esito dei controlli, in presenza di formazione ai quali è stato concesso il riconoscimento. Tali ispezioni, elementi di norma sono effettuate senza alcun preavviso al soggetto attuatore presso le sedi di svolgimento delle azione e/o sedi amministrative. Tali verifiche hanno sia una finalità conoscitiva e di monitoraggio generale della corretta realizzazione degli interventi che di rilevazione di eventuali comportamenti amministrativi e formali non corretti. In generale durante la verifica si prendono in considerazione almeno i seguenti aspetti: verifica dei locali e delle attrezzature utilizzati e, se del caso, la loro corrispondenza con il formulario per l’accreditamento e le eventuali modifiche autorizzate; difformità rispetto del calendario comunicato e dell’effettivo svolgimento delle attività; personale docente e non docente impiegato, la completezza e correttezza della documentazione relativa ed il ruolo assegnato e svolto; coerenza della tipologia di utenza con quanto previsto nella misura di finanziamento; correttezza e trasparenza delle procedure di selezione e rilevazione dei destinatari (presenti, assenti,ecc.), ove previste; corretta tenuta dei registri didattico, di stage, ecc.; conservazione di altra documentazione attestante l’attività svolta ad es. verbali di eventuali riunioni di indirizzo tecnico-scientifico, report periodici dell’attività del personale non docente, ecc; corrispondenza di report, studi e di eventuali altri prodotti a quanto previsto nel progetto; se prevista la FADcontratto, la rilevazione e il direttore dell’esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all’aggiudicatario, secondo le modalità previste dall’articolo 21 .
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della tipologia di strumenti, delle modalità di documentazione, di eventuali servizi di supporto; corretta documentazione delle attività svolte fuori dalla sede prevista e, se del caso, di spese di trasferimento degli allievi; verifica della gestione amministrativa, del monitoraggio e dell'aggiornamento del database regionale; verifica, nel caso di progetti finanziati, dei documenti giustificativi della spesa e della corretta tenuta regolarità della documentazione amministrativaprodotta dall’aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, di monitoraggio ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e certificazione della spesa. Il soggetto attuatore è tenuto a garantire ai funzionari pubblici autorizzati il libero e tempestivo accesso alle strutture e agevolare il controllo. Qualsiasi impedimento allo svolgimento delle verifiche in itinere potrà costituire motivo di sanzioni e di revoca del finanziamento/riconoscimento. Per ciascuna verifica ispettiva effettuata, l’amministrazione competente redige un verbale (v. allegato), nel quale vengono registrate le attività svolte ed i relativi esiti; tale verbale viene sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione competente e dal soggetto attuatoreFinanze 18 ottobre 2017.
E.7.1 Procedure, tempi e modalità di presentazione da parte del soggetto attuatore di eventuali contestazioni degli esiti delle verifiche Avverso gli esiti delle verifiche è ammessa la possibilità del soggetto attuatore di presentare all’amministrazione regionale o all’organismo Intermedio competente, contestazioni o controdeduzioni al verbale. L’atto contenente il ricorso deve pervenire entro il termine di 30 giorni dal termine della verifica. L’amministrazione esamina le contestazioni o le controdeduzioni; e, qualora queste ultime siano accolte, ne dà comunicazione al soggetto attuatore e provvede a modificare gli esiti della verifica. Per la rilevazione di eventuali irregolarità ed il conseguente eventuale recupero dei relativi finanziamenti, l’amministrazione procede secondo quanto indicato dal Reg. CE 1681/94.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Di Appalto
Sistema dei controlli. (1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell’interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio,
2. Il Ministero dell’interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche in itineredei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L’attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell’appalto con particolare riguardo:
a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
b) all’adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e rilevazioni abitative, secondo quanto indicato dall’art. 9;
c) all’erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di irregolarità L’amministrazione competente effettua ispezioni tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all’atto della consegna dei beni;
d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
e) all’efficacia e verifiche sui progetti finanziati in regime alla qualità dei servizi di convenzioneassistenza generica alla persona, nonché all’adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
f) all’effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in regime termini di autorizzazione risorse umane e su progetti strumentali e alle esigenze contingenti del centro;
5. All’esito dei controlli, in presenza di formazione ai quali è stato concesso il riconoscimento. Tali ispezioni, elementi di norma sono effettuate senza alcun preavviso al soggetto attuatore presso le sedi di svolgimento delle azione e/o sedi amministrative. Tali verifiche hanno sia una finalità conoscitiva e di monitoraggio generale della corretta realizzazione degli interventi che di rilevazione di eventuali comportamenti amministrativi e formali non corretti. In generale durante la verifica si prendono in considerazione almeno i seguenti aspetti: verifica dei locali e delle attrezzature utilizzati e, se del caso, la loro corrispondenza con il formulario per l’accreditamento e le eventuali modifiche autorizzate; difformità rispetto del calendario comunicato e dell’effettivo svolgimento delle attività; personale docente e non docente impiegato, la completezza e correttezza della documentazione relativa ed il ruolo assegnato e svolto; coerenza della tipologia di utenza con quanto previsto nella misura di finanziamento; correttezza e trasparenza delle procedure di selezione e rilevazione dei destinatari (presenti, assenti,ecc.), ove previste; corretta tenuta dei registri didattico, di stage, ecc.; conservazione di altra documentazione attestante l’attività svolta ad es. verbali di eventuali riunioni di indirizzo tecnico-scientifico, report periodici dell’attività del personale non docente, ecc; corrispondenza di report, studi e di eventuali altri prodotti a quanto previsto nel progetto; se prevista la FADcontratto, la rilevazione e il direttore dell’esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all’aggiudicatario, secondo le modalità previste dall’articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della tipologia di strumenti, delle modalità di documentazione, di eventuali servizi di supporto; corretta documentazione delle attività svolte fuori dalla sede prevista e, se del caso, di spese di trasferimento degli allievi; verifica della gestione amministrativa, del monitoraggio e dell'aggiornamento del database regionale; verifica, nel caso di progetti finanziati, dei documenti giustificativi della spesa e della corretta tenuta regolarità della documentazione amministrativaprodotta dall’aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, di monitoraggio ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e certificazione della spesa. Il soggetto attuatore è tenuto a garantire ai funzionari pubblici autorizzati il libero e tempestivo accesso alle strutture e agevolare il controllo. Qualsiasi impedimento allo svolgimento delle verifiche in itinere potrà costituire motivo di sanzioni e di revoca del finanziamento/riconoscimento. Per ciascuna verifica ispettiva effettuata, l’amministrazione competente redige un verbale (v. allegato), nel quale vengono registrate le attività svolte ed i relativi esiti; tale verbale viene sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione competente e dal soggetto attuatoreFinanze 18 ottobre 2017.
E.7.1 Procedure, tempi e modalità di presentazione da parte del soggetto attuatore di eventuali contestazioni degli esiti delle verifiche Avverso gli esiti delle verifiche è ammessa la possibilità del soggetto attuatore di presentare all’amministrazione regionale o all’organismo Intermedio competente, contestazioni o controdeduzioni al verbale. L’atto contenente il ricorso deve pervenire entro il termine di 30 giorni dal termine della verifica. L’amministrazione esamina le contestazioni o le controdeduzioni; e, qualora queste ultime siano accolte, ne dà comunicazione al soggetto attuatore e provvede a modificare gli esiti della verifica. Per la rilevazione di eventuali irregolarità ed il conseguente eventuale recupero dei relativi finanziamenti, l’amministrazione procede secondo quanto indicato dal Reg. CE 1681/94.
Appears in 1 contract
Sistema dei controlli. (verifiche in itinere) e rilevazioni 1. Al fine di irregolarità L’amministrazione competente effettua ispezioni e verifiche sui progetti finanziati in regime di convenzioneassicurare la regolare esecuzione dell’Accordo la Prefettura, in regime di autorizzazione e su progetti di formazione ai quali è stato concesso il riconoscimento. Tali ispezioni, di norma sono effettuate senza alcun preavviso al soggetto attuatore presso secondo le sedi di svolgimento delle azione e/o sedi amministrative. Tali verifiche hanno sia una finalità conoscitiva e di monitoraggio generale della corretta realizzazione degli interventi che di rilevazione di eventuali comportamenti amministrativi e formali non corretti. In generale durante la verifica si prendono in considerazione almeno i seguenti aspetti: verifica dei locali e delle attrezzature utilizzati e, se del caso, la loro corrispondenza con il formulario per l’accreditamento e le eventuali modifiche autorizzate; rispetto del calendario comunicato e dell’effettivo svolgimento delle attività; personale docente e non docente impiegato, la completezza e correttezza della documentazione relativa ed il ruolo assegnato e svolto; coerenza della tipologia di utenza con quanto previsto nella misura di finanziamento; correttezza e trasparenza delle procedure di selezione e rilevazione dei destinatari (presenti, assenti,ecc.), ove previste; corretta tenuta dei registri didattico, di stage, ecc.; conservazione di altra documentazione attestante l’attività svolta ad es. verbali di eventuali riunioni linee di indirizzo tecnico-scientificofornite dal Ministero dell'Interno, report svolge controlli periodici dell’attività del personale non docentedei centri, ecc; corrispondenza anche avvalendosi di reportnuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, studi enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di eventuali altri prodotti indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a quanto previsto nel progetto; se prevista la FAD, la rilevazione e verifica della tipologia di strumenti, verificare il rispetto delle modalità di documentazioneerogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di eventuali controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie;
c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di supporto; corretta documentazione delle attività svolte fuori dalla sede prevista eassistenza generica alla persona, se nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto dell’Accordo, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del casocentro. Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Comune de L'Aquila - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, di spese di trasferimento degli allievi; verifica della gestione amministrativa, del monitoraggio e dell'aggiornamento del database regionale; verifica, nel caso di progetti finanziati, dei documenti giustificativi della spesa e della corretta tenuta della documentazione amministrativa, di monitoraggio e certificazione della spesaart. Il soggetto attuatore è tenuto a garantire ai funzionari pubblici autorizzati il libero e tempestivo accesso alle strutture e agevolare il controllo43 c.3. Qualsiasi impedimento allo svolgimento delle verifiche Ricevuto tramite posta elettronica certificata in itinere potrà costituire motivo di sanzioni e di revoca del finanziamento/riconoscimento. Per ciascuna verifica ispettiva effettuata, l’amministrazione competente redige un verbale (v. allegato), nel quale vengono registrate le attività svolte ed i relativi esiti; tale verbale viene sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione competente e dal soggetto attuatore.
E.7.1 Procedure, tempi e modalità di presentazione da parte del soggetto attuatore di eventuali contestazioni degli esiti delle verifiche Avverso gli esiti delle verifiche è ammessa la possibilità del soggetto attuatore di presentare all’amministrazione regionale o all’organismo Intermedio competente, contestazioni o controdeduzioni al verbale. L’atto contenente il ricorso deve pervenire entro il termine di 30 giorni dal termine della verifica. L’amministrazione esamina le contestazioni o le controdeduzioni; e, qualora queste ultime siano accolte, ne dà comunicazione al soggetto attuatore e provvede a modificare gli esiti della verifica. Per la rilevazione di eventuali irregolarità ed il conseguente eventuale recupero dei relativi finanziamenti, l’amministrazione procede secondo quanto indicato dal Reg. CE 1681/94.formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001
Appears in 1 contract