Common use of Sistema di gestione e di controllo Clause in Contracts

Sistema di gestione e di controllo. L’attuazione del Fondo richiede che ciascuno Stato istituisca un sistema di gestione e di controllo per l’amministrazione delle risorse ricevute. Tale sistema è costituito da un’autorità responsabile, un’autorità di audit, un’autorità designante e un’autorità delegata, quest’ultima non è però obbligatoria. L’autorità responsabile è competente per la gestione e il controllo corretti del program- ma nazionale, come pure per l’intera comunicazione con la Commissione europea. L’autorità di audit accerta che il sistema di gestione e di controllo funzioni effica- cemente, verificando i controlli amministrativi e in loco già effettuati dall’autorità responsabile. Inoltre, deve emanare la decisione sull’audit da allegare alla richiesta di contributi destinata alla Commissione europea. L’autorità designante nomina l’autorità responsabile, assicurandosi che sia in grado di attuare correttamente il Fondo. L’autorità delegata, la cui istituzione non è obbligatoria, può espletare determinati compiti dell’autorità responsabile sotto la responsabilità di quest’ultima. In Svizzera sono state designate le seguenti tre autorità: 1. la SEM (Sezione Europa) assume il ruolo di autorità responsabile; 2. il Controllo federale delle finanze (CDF) assume il ruolo di autorità di audit; 3. la Segreteria generale del DFGP assume il compito dell’autorità designante e nomina l’autorità responsabile. A causa della complessità dell’attuazione del Fondo e dei possibili rischi connessi alla gestione delle risorse, è necessario garantire l’indipendenza delle suddette autorità. L’autorità responsabile ha già creato le necessarie strutture di gestione e di controllo conformemente alle disposizioni della Commissione europea. In dicembre 2016/gen- naio 2017 il CDF, in quanto autorità di audit, ha esaminato il sistema di gestione e di controllo giudicandolo adeguato. La Commissione europea ne è stata informata (art. 13 dell’Accordo aggiuntivo). Alla stregua della programmazione del progetto (cfr. n. 4.1.4), anche il sistema di gestione e di controllo è stato istituito su riserva dell’entrata in vigore delle basi legali necessarie per il Fondo.

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Samples: Accordo Aggiuntivo Sulla Partecipazione Della Svizzera Al Fondo Per La Sicurezza Interna