Entrata in vigore e applicazione. 1. Il presente protocollo di modifica richiede la ratifica o l'approvazione delle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto completamento di tali procedure. Il presente protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del gennaio successivo all'ultima notifica.
Entrata in vigore e applicazione. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d’istituto.
Entrata in vigore e applicazione. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 dicembre 2009 fatta eccezione per l’articolo 26, che si applica a decorrere dal 17 giugno 2009.
Entrata in vigore e applicazione. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d’istituto. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Entrata in vigore e applicazione. 1. Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo secondo le rispettive proce- dure interne. Ogni Parte notifica all’altra Parte l’avvenuto espletamento di tali pro- cedure.
Entrata in vigore e applicazione. 1. Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo in conformità con le rispettive procedure interne. Ogni Parte notifica all’altra Parte il completamento di tali procedure.
Entrata in vigore e applicazione. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2021. Tuttavia, l'articolo 10 si applica a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], e l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1º novembre 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 11.3.2019
Entrata in vigore e applicazione. 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Entrata in vigore e applicazione. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d’istituto. Ha durata e validità illimitate e andrà rinnovato a seconda di nuove e diverse disposizioni normative. Esso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.