Sistema di reportistica e SLA Management Clausole campione

Sistema di reportistica e SLA Management. Il Fornitore dovrà rendere disponibile all’Università un Sistema per l’analisi automatica degli andamenti allo scopo di: - verificare la conformità dei servizi rispetto a quanto richiesto/proposto; - verificare l’effettivo andamento dei servizi e anticipare la gestione degli scostamenti; - consuntivare i servizi e le attività; - verificare l’andamento degli Indicatori di qualità; - ottimizzare le attività di monitoraggio dei servizi. Dovrà inoltre essere prevista la predisposizione e l’utilizzo di uno strumento di sintesi per il monitoraggio dinamico dell’andamento dei servizi, con dati aggiornati ad intervalli di tempo concordati con l’Università. Il sistema dovrà raccogliere i dati elementari e calcolare gli Indicatori di qualità del servizio e, sulla base di essi, predisporre delle rappresentazioni dell’andamento. Nel caso in cui alcuni dati elementari siano gestiti da sistemi dell’Università, il Fornitore dovrà predisporre ed assicurare tutto quanto necessario per il caricamento dei dati, nel formato e con la periodicità stabilita congiuntamente all’Università, e la successiva elaborazione e pubblicazione secondo le stesse modalità applicate ai dati elementari direttamente gestiti. Di seguito si riporta qualche esempio delle funzionalità attese: • gestire l’escalation; • rilevare e rappresentare, per ciascun componente della fornitura, i tempi di risoluzione ed eventuali scostamenti; • supportare la struttura dei processi operativi per:
Sistema di reportistica e SLA Management. Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Ente una piattaforma, disponibile sul mercato da configurare e personalizzare, un sistema per l’analisi degli andamenti dei livelli di servizio, allo scopo di: - verificare la conformità dei servizi rispetto a quanto richiesto; - verificare l’effettivo andamento dei servizi e anticipare la gestione degli scostamenti; - consuntivare i servizi e le attività; - verificare il rispetto e l’andamento degli Indicatori di qualità; - ottimizzare le attività di monitoraggio dei servizi. Il sistema dovrà raccogliere i dati elementari e calcolare gli Indicatori di qualità della fornitura e, sulla base di essi, predisporre delle rappresentazioni dell’andamento della stessa. Nel caso in cui parte dei dati elementari siano gestiti da sistemi dell’Ente, il Fornitore deve predisporre ed assicurare tutto quanto necessario per il caricamento dei dati, nel formato e con la periodicità stabilita congiuntamente all’Ente, e la successiva elaborazione e pubblicazione secondo le stesse modalità applicate ai dati elementari direttamente gestiti. Inoltre, il Fornitore si impegna a fornire la base dati di dettaglio contenente tutti i dati rilevati, utilizzata per la valorizzazione degli indicatori di qualità. Il sistema dovrà prevedere la possibilità di esportare i report in formati dati e grafici di comune utilizzo e visualizzabili nelle comuni Suite applicative per l’ufficio, per un successivo ed eventuale trattamento (modifica, manipolazione, esportazione, ecc.). Inoltre, è richiesta la fornitura di strumenti idonei, cui verrà dato accesso all’Ente, per effettuare interrogazioni e query delle basi dati sopra definite.

Related to Sistema di reportistica e SLA Management

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).