Revisione degli indicatori di qualità Clausole campione

Revisione degli indicatori di qualità. Durante l’intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità potrà essere riesaminato su richiesta della Committente ed in accordo con il Monitore; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di pubblicazione del presente documento e/o dall’adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità eventualmente risultate non efficaci. La Committente e il Monitore, in caso di necessità, concorderanno eventuali modifiche ai metodi di calcolo previsti.
Revisione degli indicatori di qualità. Durante l’intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualità potrà essere riesaminato su richiesta dell’Amministrazione; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di stipula del contratto e/o dall’adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualità che sono risultate non efficaci. L’Amministrazione ed il Fornitore, in caso di necessità, concorderanno eventuali modifiche ai metodi di calcolo successivamente riportati e tracciati nel Piano della Qualità generale. Il Fornitore si impegna a erogare i servizi tenendo conto delle modifiche richieste e a recepirle nel Piano della Qualità generale, da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione
Revisione degli indicatori di qualità. Durante l’intero periodo contrattuale ciascun IQ potrà essere riesaminato su richiesta del Centro InfoSapienza; il riesame potrà derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di stipula del contratto e/o dall’adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione ed al calcolo dei singoli IQ che sono risultate non efficaci. Il Centro InfoSapienza ed il Fornitore, in caso di necessità, concorderanno eventuali modifiche ai metodi di calcolo successivamente riportati e tracciati nel Piano di Qualità. Il Fornitore sarà tenuto ad erogare i servizi tenendo conto delle modifiche richieste e a recepirle nel Piano, da sottoporre all’approvazione del Centro InfoSapienza.

Related to Revisione degli indicatori di qualità

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • RICHIAMATI Il Dlgs 150/2015 che ha disciplinato il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, tra cui le procedure per il rilascio e la conferma dello stato di disoccupazione; - la Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”; - la Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia”; - la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”; - il D.D.U.O. n. 7285 del 22 luglio 2010 “procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali”; - il D.D.U.O. n. 7105/2011 “Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia-Istituzione di nuove sezioni e adozioni di nuovi profili”; - le linee guida regionali sui tirocini extracurricolari; - la d.g.r. N° X /7763 del 17/01/2018 “Indirizzi Regionali in materia di tirocini”; - il d.d.s. 6286 del 07/05/2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”; - il DL 4/2019 come modificato dalla L 26/2019 - Nel Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura Regione Lombardia ha individuato il tirocinio fra gli strumenti prioritari per la formazione in assetto lavorativo nell’ambito del sostegno all’occupazione; - l’art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, demanda all'ANCI la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l’intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo; - ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 22/2009, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ANCI Lombardia è individuata quale componente di diritto dello stesso e fa parte di Tavoli istituzionali regionali che definiscono le politiche regionali assumendo atti impegnativi nei confronti degli Enti Locali (es. patto di stabilità territoriale, ISV, Welfare etc.); - L’ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che, a seguito del D.Lgs. 175/2016, risulta ora pacifico che ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, sia soggetta al D.Lgs. 50/2016, configurandosi pertanto quale amministrazione pubblica aggiudicatrice, che può stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 50/2016; - ANCI Lombardia partecipa all'attività dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI - nei modi e nelle forme previste dallo statuto nazionale ed in particolare all’art. 33; associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni suoi associati, delle Città metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione; - ANCI Lombardia è l’interlocutore in grado di attuare servizi di formazione/orientamento e inserimento/reinserimento al lavoro in stretta collaborazione con i Comuni, partecipando attivamente alla progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative; - per l'espletamento delle attività descritte nella presente convenzione sono necessarie competenze specifiche, con perfetta conoscenza dei sistemi comunali, che ANCI Lombardia è in grado di assicurare, anche attraverso l'operato della propria società partecipata AnciLab su cui esercita attività di direzione, coordinamento; - per l’espletamento delle suddette attività, AnciLab è inserita nell’ Albo Regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro e svolgerà funzioni di Ente Promotore; - Regione Lombardia ed ANCI Lombardia rispondono ad obiettivi comuni di perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza amministrativa in quanto fondanti della propria natura istituzionale; - sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 5, co. 6 del D.Lgs. 50/2016; -