SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara: - operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trova applicazione l’art. 47 del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice è vietato partecipare, ai sensi dell’art. 48, comma 7, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Non è, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza. Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione della gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinary Guidelines for Tenders
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ai sensi dell’art.45 del D. Lgs. 50/2016, che non incorrono nelle cause di gara: - esclusione come determinate dall’art.80 del medesimo decreto. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art.45 comma 2 lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art.45 comma 2 lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art.48 del medesimo decreto. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui alle all’art.45 comma 2, lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabilidel D.Lgs. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art.110 comma 3, lettera a), dell’artpossono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.186 bis del R.D. 267/1942. 45La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art.45, comma 2, del Codice; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le . Le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Per i Consorzi consorziate appartenenti a consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art.186 bis R.D. 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del D.lgscomma 5 dell’art.110 del D.Lgs 50/2016. n. 50/2016 e s.m.iTale Impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. trova applicazione l’art. 47 L’Operatore economico dovrà specificare le parti del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici si applicano riuniti o consorziati. Condizioni di partecipazione e motivi di esclusione Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le disposizioni cause di esclusione di cui all’artall’art.80 del D.Lgs. 48 del Codice50/2016. Agli L’offerta degli operatori economici concorrentiraggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana Soggetto Aggregatore ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti, nonché nei confronti dei fornitori. Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. All’interno del medesimo lotto è fatto divieto, ai sensi dell’art. 48, dell'art.48 comma 7, primo periodo, 7 del Codice, è vietato D.Lgs 50/2016: • ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai consorziati indicati ; caso di violazione sono esclusi dalla gara; • alle consorziate per l’esecuzione da un consorzio i quali i consorzi di cui all’artall'art.45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 concorrono, di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto di gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. 45A tal fine, i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai soggetti sopra indicati si applicano le disposizioni di cui agli artt.45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del Codice è vietato partecipareD.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 48, comma 7, in qualsiasi altra forma per quanto attinenti alla medesima natura dell’appalto oggetto di gara. Non èCon riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al successivo punto 2.1 il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere la sommatoria dei requisiti di partecipazione richiesti per ciascun lotto cui intende partecipare (se pertinente). Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza. Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici devono conferire, con sede in altri Stati membri dell’Unione Europeaun unico atto, costituiti conformemente alla legislazione vigente mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei rispettivi Paesiconfronti della Regione Toscana soggetto aggregatore e ESTAR. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, nonché gli operatori economici è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di Paesi terzi firmatari degli accordi consentire alle Amministrazioni Contraenti il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui all’artsopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art.45, comma 2, lett. 49 f) del CodiceD.Lgs. 50/2016. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso, alle condizioni la predetta modifica soggettiva di cui al presente disciplinare di gara. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione della gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Non primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.igara.;
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Specialità Medicinali
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara: - cui all'art. 45 del D.Lgs., 50/2016 ss.mm.ii, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 del medesimo decreto. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di cui alle lettere a) Raggruppamenti temporanei di concorrenti (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’artart. 45, 45 comma 2, del Codice; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere 2 lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti (raggruppamenti temporanei di concorrenti), art. 45 comma 2 lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (costituiti o costituendi con le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) modalità e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 4848 del medesimo decreto. E' ammessa la partecipazione anche in forma di G.E.I.E., comma 8, del Codice. Per in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trova applicazione l’art. 47 del Codiceordinari già costituiti. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, 48 comma 7, primo periodo, 7 del Codice, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii è vietato fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Ai consorziati indicati Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per l’esecuzione da un consorzio i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettlettere e) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (consorzi ordinari di concorrenti.) L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 26771942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c)) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 del Codice è vietato partecipareD.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, ai c. 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 4889, comma 7, in qualsiasi altra forma alla medesima garaD.Lgs. Non è50/2016 ss.mm.ii non è consentito, altresìa pena la non ammissione, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di imprese) di concorrenti un concorrente, ovvero che hanno identità totale o parziale delle persone partecipino sia l'impresa ausiliaria che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza. Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione della gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78)quella che si avvale dei requisiti. Non è ammessa la partecipazione alla gara ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause altro soggetto. E' ammesso l'avvalimento di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgspiù ausiliarie. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii il concorrente e s.m.il’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.;
Appears in 1 contract
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art 3 comma 1 lettera p) del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal nel successivo paragrafo 5 del presente disciplinare di gara: - disciplinare, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani, artigiani e le società, anche cooperative), ; b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e ; c) (consorzi stabili), costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art 2615 ter del Codice civile tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
2, del Codice; - . operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), ; f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e ; g) (soggetti che abbiano stipulato un gruppo europeo di interesse economicoeconomico (GEIE), dell’art. 45dell’art.45, comma 2, del Codice, D.Lgs. 50/2016 oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codicedello stesso Xxxxxx;
3. Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trova applicazione l’art. 47 del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui all’art 45 comma 1 del Codice.
4. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 48 49 del CodiceCodice dei contratti pubblici, nonché del presente Disciplinare di gara. Agli Per gli operatori economici stranieri, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del DPR n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’artdel D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dall’art. 4837 (Disposizioni antiriciclaggio) del D.L. 3 maggio 2010, n. 78. Ai sensi dell’art 48 comma 7, primo periodo, del CodiceCodice dei contratti pubblici, agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. Ai sensi dell’art 48 comma 7, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, ai consorziati indicati per l’esecuzione delle prestazioni da parte di un consorzio di cui all’art. 45, 45 comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c), del Codice ) (Consorzi stabili) è vietato partecipare, ai sensi dell’art. 48, comma 7, partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Non è, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea Nella domanda di imprese) di concorrenti partecipazione dovranno essere specificate le parti delle prestazioni oggetto dell’appalto che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza. Sono altresì ammessi alla gara gli verranno eseguite dai singoli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Gli operatori economici aventi sede, residenza riuniti o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione della gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze consorziati (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 7845 comma 4 D.Lgs 50/2016). Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinary Agreement
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che non incorrono nelle cause di esclusione indicate all’art. 80 del medesimo decreto, tra i quali, in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di garaparticolare: - • operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, 2 del CodiceD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - • operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo Gruppo Europeo di interesse economicoInteresse Economico GEIE), dell’art. 45, 45 comma 2, 2 del CodiceD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del CodiceD.Lgs. Per i Consorzi 50/2016 e s.m.i.; • operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’artagli artt. 45, comma 2 lett1, 49 e 83, comma 3, del D.Lgs. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trova applicazione l’art. 47 del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si .. Si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 48 80 del CodiceD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. I sopracitati motivi di esclusione non potranno essere oggetto di avvalimento e nel caso di raggruppamenti o consorzi dovranno essere posseduti obbligatoriamente da ciascuno dei componenti. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del CodiceD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. Ai Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs 50/2016 son tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati indicati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 21, lett. b) e c), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del Codice potere di rappresentanza o è vietato parteciparesprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 7, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Non è, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza. Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 12 del Codice, alle condizioni dando evidenza della ripartizione delle quote di cui al presente disciplinare di garapartecipazione. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione EuropeaAi sensi dell’art. 186-bis, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto comma 6 del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione della gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010X.X. 00 marzo 1942, n. 78). Non è ammessa 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la partecipazione alla gara qualità di concorrenti per i quali sussistano:
a) mandataria e sempre che le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ialtre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.;
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Di Servizi
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che non incorrono nelle cause di gara: - esclusione come determinate dall’art.80 del medesimo decreto. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art.45 comma 2 lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art.45 comma 2 lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art.48 del medesimo decreto. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui alle all’art.45 comma 2, lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabilidel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art.110 comma 3, lettera a), dell’artpossono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.186 bis del R.D. 267/1942. 45La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art.45, comma 2, del Codice; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le . Le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Per i Consorzi consorziate appartenenti a consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art.186 bis R.D. 267/1942. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del D.lgscomma 5 dell’art.110 del D.Lgs 50/2016. n. 50/2016 e s.m.iTale Impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. trova applicazione l’art. 47 L’Operatore economico dovrà specificare le parti del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici si applicano riuniti o consorziati. Condizioni di partecipazione e motivi di esclusione Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le disposizioni cause di esclusione di cui all’art. 48 80 del CodiceD.Lgs. Agli 50/2016 e ss.mm.ii.. L’offerta degli operatori economici concorrentiraggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti, nonché nei confronti dei fornitori. Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. All’interno del medesimo lotto è fatto divieto ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, dell'art.48 del Codice, è vietato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii: • ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai consorziati indicati ; caso di violazione sono esclusi dalla gara; • alle consorziate per l’esecuzione da un consorzio i quali i consorzi di cui all’art. 45all'art.45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii concorrono, comma 2, lett. b) e c), del Codice è vietato di partecipare, ai sensi dell’art. 48, comma 7, in qualsiasi altra forma forma, al medesimo lotto di gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. A tal fine, i consorzi di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai soggetti sopra indicati si applicano le disposizioni di cui agli artt.45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per quanto attinenti alla medesima natura dell’appalto oggetto di gara. Non èCon riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al successivo punto 2.1 il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere la sommatoria dei requisiti di partecipazione richiesti per ciascun lotto cui intende partecipare (se pertinente). Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza. Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici devono conferire, con sede in altri Stati membri dell’Unione Europeaun unico atto, costituiti conformemente alla legislazione vigente mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei rispettivi Paesiconfronti di ESTAR. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, nonché gli operatori economici è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di Paesi terzi firmatari degli accordi consentire alle Amministrazioni Contraenti il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui all’artsopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art.45 del D.Lgs. 49 50/2016 e ss.mm.ii.. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del Codiceraggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso, alle condizioni la predetta modifica soggettiva di cui al presente disciplinare di gara. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione della gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Non primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.igara.;
Appears in 1 contract
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 2.1 Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici iscritti al “Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni – MePA”, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara: - operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trova applicazione l’art. 47 del Codicedai successivi commi. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all’artagli artt. 47 e 48 del Codice.
2.2 Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la R.D.O. intenda presentare offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, tutti i soggetti facenti parte del medesimo raggruppamento devono essere a loro volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell’offerta. Agli In ogni caso gli operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo di concorrenti, in un consorzio temporaneo di concorrenti, devono possedere ed apportare requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo quanto indicato all’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
2.3 È fatto divieto ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato concorrenti di partecipare alla gara al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara al singolo lotto anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano abbia partecipato alla gara medesima al lotto medesimo in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta nella busta virtuale di qualifica, per quali consorziati indicati per l’esecuzione da un il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
2.4 Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
2.5 I concorrenti che presentano offerta per più lotti sono tenuti a presentarsi sempre nella medesima forma di partecipazione (singola o associata).
2.6 Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del Codice è vietato partecipareX.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
2.7 Non sussiste l’obbligo per l’operatore economico invitato di effettuare un sopralluogo dei luoghi dove debbono svolgersi le prestazioni oggetto delle presente procedura di gara.
2.8 Essendo l’importo di ciascun lotto posto a base di gara inferiore ad € 150.00,00, ai sensi dell’art. 48della Delibera 20 dicembre 2017, comma 7n. 1300 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Non è, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza. Sono altresì ammessi alla gara gli non è dovuto a carico degli operatori economici con sede invitati il pagamento di alcun contributo a 2avore dell’A.N.A.C medesima, quale condizione di ammissibilità alla procedura di affidamento in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione della gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ioggetto.;
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti dal di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-professionale ed economico e finanziario richiesti e da presentare con le modalità indicate nel presente disciplinare di gara: - operatori economici disciplinare. Agli Operatori Economici si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle lettere agare) e 48 (imprenditori individuali anche artigiani, Raggruppamenti temporanei e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti)operatori economici) del D.Lgs. 50/2016, f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto per quanto attinenti alla natura dell’appalto oggetto di rete) e g) (gruppo europeo gara. La partecipazione alla gara di interesse economico)Operatori riuniti è compiutamente descritta nel successivo art. 8 del presente disciplinare. Le imprese, dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Per ivi compresi i Consorzi consorzi di cui all’art. 4545 comma 2, comma 2 lett. lettere b) e c) del D.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trova applicazione l’art. 47 del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari 50/2016, ammesse a procedura di operatori economici si applicano concordato preventivo con continuità aziendale con le disposizioni modalità di cui all’art. 48 del Codice. Agli operatori economici concorrenti110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, 186 bis del Codice, è vietato partecipare alla gara in più R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara imprese vale anche in forma individuale qualora per gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettlettere e) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti). Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c), del Codice è vietato partecipare, ai sensi dell’art. 48, comma 7, ) in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Non è, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza. Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesiriferimento alle quali il consorzio concorre, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione della gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i186 bis R.D. 267/1942.;
Appears in 1 contract
Samples: Procedura Negozia
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici iscritti al mercato Elettronico della P.A. e abilitati al Bando Beni - “BENI / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale prescritti nel successivo articolo 4 del presente disciplinare. Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara: - cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del Codice degli Appalti:
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere lettere: a) (imprenditori individuali anche artigiani, artigiani e le società, anche cooperative), ; b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e ; c) (consorzi stabili), costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art 2615 ter del Codice civile tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
2, del Codice; - . operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), ; f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e ; g) (soggetti che abbiano stipulato un gruppo europeo di interesse economicoeconomico (GEIE), dell’art. 45dell’art.45, comma 2, del Codice, D.Lgs. 50/2016 oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trova applicazione l’art. 47 del Codicedello stesso Xxxxxx. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art 48 del D.Lgs,n. 50/2016 e smi ;
3. operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui all’art 45 comma 1 del Codice.
4. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 48 49 del CodiceCodice dei contratti pubblici, nonché del presente Disciplinare di gara. Agli Per gli operatori economici stranieri, il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è accertato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, ai la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del DPR n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena Ai sensi dell’art. 48, dell’art 48 comma 7, primo periodo, del CodiceCodice dei contratti pubblici, agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. Ai sensi dell’art 48 comma 7, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, ai consorziati indicati per l’esecuzione delle prestazioni da parte di un consorzio di cui all’art. 45, 45 comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lettera c), del Codice ) (Consorzi stabili) è vietato partecipare, ai sensi dell’art. 48, comma 7, partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Non è, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea Nella domanda di imprese) di concorrenti partecipazione dovranno essere specificate le parti delle prestazioni oggetto dell’appalto che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza. Sono altresì ammessi alla gara gli verranno eseguite dai singoli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Gli operatori economici aventi sede, residenza riuniti o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione della gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze consorziati (art. 37 del d.l47 comma 4 D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 7850/2016). Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura E Installazione Di Un Sistema Oracle Data Appliance