Common use of SOGGETTI AMMESSI Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 , sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.n. 163/06, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre. c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticale, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010.

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Samples: Appalto Per Lavori Pubblici

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 , sono Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che possono essere costituiti da una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compresi il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 Luglio 1991, n. 240, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le associazioni e le fondazioni di volontariato e di promozione sociale, le cooperative sociali e i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può consorzi di cooperative sociali che offrono sul mercato la prestazione di servizi. Sono, altresì, ammessi i predetti operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ivi compresi i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, costituite in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti. Il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possono partecipare su autorizzazione del giudice delegato sentita l’ANAC e previo avvalimento di altro operatore economico ove subordinato dall’Anac ai sensi dell’art. 110 co. 5 del Codice. Il curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, per partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresaprocedura, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”allegare nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 37 comma 11 l’autorizzazione del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) giudice delegato sentita l’ANAC, e c) del D.Lgs.n. 163/06, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre. c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva ove l’Anac abbia subordinato la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti partecipazione ad avvalimento di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticale, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento altro operatore ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 110 co. 5 del D.Lgs.n.163/06Codice, dovranno allegare insieme con la prescrizione dell’Anac ed oltre al DGUE del concorrente, DGUE dell’operatore economico ausiliario compilato e sottoscritto da quest’ultimo recante le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ - escluse Sezioni B e C - e VI^, il Mod. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010AV di quest’ultimo nonché il contratto di avvalimento.

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Samples: Bando Di Gara Per L’affidamento Dei Servizi Di Accoglienza Tutela Ed Integrazione

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 Possono chiedere di partecipare alla presente gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente avviso, sono ammessi a partecipare i seguenti soggetticostituiti da: a) L’impresa singola può operatori economici con idoneità individuale (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili); b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico); Ente Fiera in ogni caso, qualora lo ritenga utile ed opportuno, si riserva di ammettere alla selezione anche soggetti costituiti in maniera diversa da quelle sopra indicate. Agli operatori economici è vietato chiedere di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti anche in forma plurisoggettiva, ovvero in forma individuale qualora sia gli stessi abbiano chiesto di essere invitati alla selezione in possesso dell’attestazione raggruppamento o consorzio ordinario di qualificazione rilasciata concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete in qualunque altra forma aggruppata. E’ altresì̀ vietato ai consorziati indicati per l’esecuzione da una SOA regolarmente autorizzata riferita un consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane chiedere di partecipare, e quindi eventualmente partecipare in qualsiasi altra forma alla categoria prevalente medesima procedura. E’ infine vietato ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile chiedere di partecipare, e alle categorie scorporabili per i singoli importiquindi eventualmente partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento nonché le prestazioni di competenza dei diversi operatori economici; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti anche se ancora non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalentecostituiti. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) concorrenti e c) del D.Lgs.n. 163/06contenere l’impegno che, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorziaggiudicazione della gara, tenendo conto gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto ad essi, da indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre. c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34e qualificare come mandatario, comma 1, lettere d), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere il quale stipulerà il contratto in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese nome e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticale, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo conto dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010mandanti.

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Samples: Service Agreement

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art Sono ammessi a partecipare alla gara, tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/06 , e dalle relative disposizioni di settore. Non sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può partecipare gli operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici, né gli operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara qualora sia presente procedura di affidamento, in possesso dell’attestazione una situazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi controllo di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) 2359 del D.Lgs.n. 163/06codice civile o in una qualsiasi relazione, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme anche di gara devono essere riferiti ai consorzifatto, tenendo conto se la situazione di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Il Consorzio è tenuto ad indicare soggetto partecipante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, con le modalità previste al punto 14 del presente bando. E’ fatto divieto agli operatori di partecipare alla gara in sede più di offerta per quali consorziati concorre. c) Nel caso un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di raggruppamenti temporanei concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d)lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, e)sono tenuti a indicare, ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di qualificazione posseduti dall’associato o dal partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Nell’ambito E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi soggetti di cui all’art. 34, comma 1 1°, lettere d)) ed e) del D.Lgs. 163/06, e)anche se non ancora costituiti. In tal caso, e-bis ed f), del D.Lgs.n. 163/06 l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di tipo verticale, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzataconcorrenti, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà la Convenzione in nome e per l’importo conto proprio e dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singolamandanti. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite concorrenti riuniti in raggruppamento ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo o consorzio ordinario dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, dell’art. 37 del D.Lgs.nD.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno assunto in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata sede di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010offerta.

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Samples: Bando Di Gara

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 , sono Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia i concorrenti, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 del D.lgs. 163/2006 nonché i concorrenti con sede in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente e altri stati membri dell’Unione europea, alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi condizioni di cui all’art. 34 comma 1 lettere b47 D.lgs. 163/2006. I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere l’attestazione per prestazioni di costruzione, o di costruzione e progettazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) e c) del D.Lgs.n. 163/06, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre. c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla che documenti il possesso della qualificazione nella categoria ed agli di lavori secondo gli importi da appaltaredi cui al precedente punto 1. I concorrenti devono, inoltre, dimostrare il possesso dei requisiti progettuali di cui al successivo punto 6.1. In caso di mancato possesso dei requisiti progettuali di cui a detto punto, i concorrenti dovranno associare o individuare un progettista in possesso dei requisiti medesimi. I concorrenti dovranno,infine, dimostrare di aver eseguito nel triennio 2006-2008 almeno un contratto avente ad oggetto lavori analoghi per un importo non inferiore al 40% all'importo complessivo del lotto per il quale concorrono, ovvero due contratti aventi ad oggetto lavori analoghi per un importo complessivo non inferiore al 50%, ovvero 3 contratti aventi ad oggetto lavori analoghi per un importo complessivo non inferiore al 60%. Relativamente ai lavori indicati la dichiarazione dovrà contenere l’indicazione specifica dell’oggetto del lavoro (con indicazione delle specifiche attività comprese), del committente, dell’importo del contratto, del periodo di esecuzione e dell’ammontare dei lavori eseguiti in ciascun anno di riferimento. Per lavori analoghi di cui al presente paragrafo si intende la realizzazione, in ambienti esterni, di una rete di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per la rete a banda larga, comprensiva della fornitura e posa in opera di cavi in fibra ottica. Non saranno presi in considerazione contratti avente come oggetto principale la manutenzione Nel caso di associazione orizzontale di imprese, la mandataria e ciascuna mandante devono possedere i requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella cui ai punti precedenti in misura minima del rispettivamente non inferiore al 40% ed al 10% dell’importo totale dei lavori e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve delle forniture; in ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti il requisito in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate Ciascun componente dell’ATI dovrà essere in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessatepossesso del sopraindicato requisito relativo all’attestazione SOA. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticale, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 Gli operatori economici, sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara qualora sia in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dell’attestazione dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente cui agli artt. 47 e alle categorie scorporabili per i singoli importi48 del Codice. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere 45, co. 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 163/06Codice sono tenuti ad indicare, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre. c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandatariaper quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in ogni casoqualsiasi altra forma, deve assumere alla presente gara in sede caso di offerta, i requisiti violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla garacaso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) 353 del codice penale. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 3445, comma 1 lettere dco. 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), el’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), e-bis ed f)l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticaleche assumerà il ruolo della mandataria, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i qualora in possesso dei requisiti previsti per l’importo la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella misura indicata per l’impresa singolaforma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunti assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese riunite in raggruppamento di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo dell’art. 48 co. 12 del D.Lgs.n. 163/06Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 186-bis, co. 6 del D.P.R. X.X. 00 marzo 1942, n. 207/2010267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualificazione in qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010procedura concorsuale.

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Samples: Concession Agreement

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 , sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è È ammessa la partecipazione dei consorzi alla procedura di RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) e di Consorzi di cui all’artall’articolo 45 del D.Lgs. 34 50/16 e s.m.i.. Non è ammessa alla procedura l’Impresa che parteci singolarmente e quale componente di un RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. La forma di partecipazione (RTI/Consorzio o Impresa singola), nonché la quota di partecipazione, devono pertanto rimanere le stesse per tutti i lotti a cui si intende partecipare I Consorzi ex art 45 comma 1 lettere 2 lett. b) e c) del D.Lgs.nD.lgs. 163/06, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara 50/2016 e s.m.i. devono essere riferiti ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta manifestazione di interesse e contestuale presentazione dell’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. c) Nel ; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. In caso di raggruppamenti temporanei partecipazione di un RTI/Consorzi ordinari ogni componente dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui all’art. 34, comma 1, lettere dal paragrafo 1 “Premessa” punti a), eb) e c), ed f. Il requisito di cui al punto d) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve dovrà essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti posseduto dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella (Capogruppo) in misura minima del 40non inferiore al 60% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre da ciascuna mandante in misura non inferiore al 10% fermo restando il possesso dell’intero requisito di cui al citato punto d) da parte del RTI nel suo complesso. In caso di Xxxxxxxx ordinari almeno una delle imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticale, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata la mandataria, mentre ciascuna altra consorziata deve possedere i requisiti previsti per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare le mandanti fermo restando il possesso dei requisiti alle condizioni precisate dell’intero requisito di cui al medesimo artcitato punto d) da parte del Consorzio nel suo complesso. 47 sopracitato e artIl requisito di cui al punto e) del paragrafo 1 “Premessa” dovrà essere posseduto solo dalla mandataria. 38 comma 5 Il requisito di cui al punto f) del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono paragrafo 1 “Premessa” dovrà essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana posseduto da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010RTI nel suo complesso.

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Samples: Capitolato Speciale D’oneri

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 , sono Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi tutti soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere bdel Codice dei Contratti. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito RTI), Consorzio ordinario o Gruppo Europeo di Interesse Economico (in seguito GEIE) non ancora costituito/individuato al momento della domanda di partecipazione, questa deve contenere, pena l’esclusione, l’indicazione dell’impresa che sarà designata capogruppo/mandataria e c) del D.Lgs.n. 163/06delle mandanti, nonché l’impegno, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorziaggiudicazione, tenendo conto di quanto disposto ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 79 comma 13 37 del DPR 207/2010 Codice dei Contratti, e deve essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o dal soggetto comunque dotato degli idonei poteri di firma, di tutti i soggetti raggruppandi / consorziandi. L’allegato Mod.1b al presente capitolato costituisce il modello di documento di riferimento per la dichiarazione di impegno per il RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito/individuato al momento della domanda, contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 35 37 del D.Lgs.n.163/06Codice dei Contratti. Il E’ fatto comunque divieto ai concorrenti, a pena esclusione, di partecipare alla procedura in più di un RTI o Consorzio è tenuto ad o GEIE, di partecipare alla gara in forma individuale, se partecipante anche in RTI o Consorzio o GEIE. I Consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre. c) Nel ; questi ultimi non possono partecipare alla gara in alcuna altra forma e non possono partecipare alla gara come parti di più di un Consorzio stabile. In caso di raggruppamenti temporanei violazione di tali disposizioni, saranno esclusi dalla gara, oltre agli autori della violazione, tutti i soggetti con essi raggruppati o consorziati e il fatto può costituire reato, ai sensi dell’art. 353 c.p. In caso di partecipazione in RTI, Consorzio o GEIE già costituito al momento della domanda di partecipazione, questa deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, dal titolare, legale rappresentante o soggetto comunque dotato degli idonei poteri di firma, della capogruppo / mandataria e deve essere presentata copia autentica del mandato conferito. In caso di partecipazione contemporanea come operatore economico individuale e come parte di RTI, Consorzio o GEIE e/o come parte di più RTI, Consorzi o GEIE, saranno esclusi i concorrenti rei di detta partecipazione plurima ed anche i RTI, Consorzi o GEIE dei quali facciano parte tali soggetti. Ogni operatore economico, in qualunque modo o forma si presenti (concorrente singolo, raggruppato o consorziato), deve dichiarare e poter comprovare individualmente il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 3438 del Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del predetto Codice. E’ pertanto posto il divieto di partecipazione disgiunta di imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettere dlettera m−quater del Codice dei Contratti), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti partecipanti devono dimostrare la propria situazione giuridica mediante il modello di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola dichiarazioni (allegato “A”) e/o eventuale altra documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticale, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento rese ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare 445/2000 e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata quindi accompagnate da fotocopia semplice di un quinto; nel caso documento di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede identità in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

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Samples: Affidamento Di Servizi Specialistici

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 , sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può Possono partecipare alla gara qualora sia procedura tutti i soggetti in possesso dell’attestazione dei requisiti richiesti dal presente Avviso, singoli o i raggruppamenti temporanei di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per imprese o i singoli importi. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lettere b2602 del codice civile, anche se non ancora costituiti, i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter c.c., i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, associazioni, fondazioni. La richiesta di partecipazione alla presente procedura deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della concessione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei mandanti. Ai fini della partecipazione in RTI/Consorzio di tipo verticale vengono considerate scorporabili le attività riguardanti l’esecuzione degli interventi di tipo edilizio da una parte e la gestione del Complesso dall’altra. I Raggruppamenti/Consorzi dovranno indicare la quota di partecipazione di ciascun operatore, specificando se alle attività di esecuzione dei lavori di recupero del Complesso e/o alla sua gestione. Sarà vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dalla richiesta di partecipazione, salvo che sarà ritenuto ammissibile il recesso di una o più imprese( e non l’aggiunta o la sostituzione) a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura. Il concessionario potrà essere comunque solo il soggetto che avrà sottoscritto l’offerta. Potranno presentare offerta congiunta soggetti che dichiarino di voler costituire e c) si impegnino in tal senso, altro soggetto giuridico distinto che stipulerà l’atto di convenzionamento con la Città Metropolitana di Firenze. In tal caso i soggetti dovranno a pena di esclusione, all’esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 93 del D.Lgs.n. 163/0650/2016, sottoscrivere tutti congiuntamente la manifestazione di interesse istanza e le dichiarazioni richieste ovvero conferire ad uno di essi procura speciale per atto pubblico o scrittura privata autenticata da allegarsi in tal caso originale o in copia autenticata nel plico contenente i requisiti richiesti documenti. Tali soggetti saranno considerati obbligati solidali nei confronti della Città Metropolitana. In tale ipotesi l’eventuale società concessionaria dovrà risultare iscritta nel Registro imprese prima della data fissata per la stipula dell’atto. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alla gara presentando più domande di ammissione come singolo e/o come concorrente in una delle forme associative di cui sopra, ovvero di avere rapporti di controllo e collegamento formale o sostanziale con altri operatori che partecipano alla gara singolarmente o nelle norme forme associative sopra elencate, a pena di gara devono essere riferiti ai consorziesclusione di tutte le diverse domande presentate. I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, tenendo conto a pena di quanto disposto esclusione all’esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 93 del D.Lgs.n. 50/2016, a quale tipologia appartengono tra quelle previste dall’art. 79 comma 13 45 del DPR 207/2010 D.Lgs.n 50/2016 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. c) Nel ; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticale, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010.

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Samples: Concessione Di Valorizzazione

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 A PARTECIPARE‌ Gli operatori economici, sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara qualora sia in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dell’attestazione dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente cui agli artt. 47 e alle categorie scorporabili per i singoli importi48 del Codice. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 all’articolo 45, comma 1 2, lettere b) e c) del D.Lgs.n. 163/06Codice sono tenuti ad indicare, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. c) ; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di raggruppamenti temporanei consorzi di cui all’art. 34all’articolo 45, comma 12, lettere d)b) e c) del Codice, e)le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, ed f) a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Nel caso di tipo orizzontaleRTI/consorzio ordinario non ancora costituito, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante l’offerta deve essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzatasottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno l’RTI/consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in corso caso di validitàaggiudicazione della gara, adeguata gli stessi operatori conferiranno alla categoria ed agli importi da appaltarecapogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza. I requisiti In caso di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme RTI già costituito deve esser prodotto, contestualmente alla documentazione amministrativa, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per l’impresa singola atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio. Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario devono inoltre essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le indicate le quote di partecipazione al raggruppamento o consorziodi ciascun componente e le corrispondenti quote di esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, indicate in sede di offertacomma 2 lett. f) del Codice, possono essere liberamente stabilite entro rispettano la disciplina prevista per i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e per i consorzi di cui all’artsoggettività giuridica (cd. 34, comma 1 lettere drete - soggetto), el’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), e-bis ed f)l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticaleche assumerà il ruolo della mandataria, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i qualora in possesso dei requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere la mandataria e nella misura indicata qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata determinate tipologie di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base procedure di gara. Le L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese aventi sede retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente fare parte di queste; c) nel caso in altri Staticui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle condizioni precisate al medesimo artgare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 Determinazione ANAC n. 3 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/201023 aprile 2013).

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Samples: Gara d'Appalto

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.LgsPossono presentare l’offerta tutte le persone fisiche o le persone giuridiche iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura, che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione di contratti con pubbliche amministrazioni e/o che non si trovino in situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione Comunale, salvo piani di rientro approvati dall’Amministrazione e puntualmente rispettati dal concessionario. n. 163/06 , sono Sono altresì ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può partecipare alla gara qualora gli Operatori Economici sia in forma singola che raggruppata. È possibile anche la partecipazione di soggetti singoli e associati i quali, in caso di aggiudicazione, si impegnino a iscriversi alla Camera di Commercio per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura, ovvero a costituire un’apposita società/associazione per la gestione dell’attività e per l’intestazione del contratto. In tal caso tutti i soggetti componenti la futura ditta o società dovranno sottoscrivere la domanda di partecipazione, la dichiarazione amministrativa e l’offerta economica pena l’esclusione dalla gara. L’Operatore Economico, dovrà, a pena d’esclusione, essere composto solamente dai soggetti offerenti, dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, pena la revoca della stessa e l’introito della cauzione provvisoria. La persona fisica, impresa, ditta/società/associazione offerente e la ditta/società/associazione successivamente costituita ai sensi del periodo precedente devono essere in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente partecipazione, secondo le disposizioni di legge. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e alle categorie scorporabili per i singoli importi48 del Codice. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 all’articolo 45, comma 1 2, lettere b) e c) del D.Lgs.n. 163/06Codice sono tenuti ad indicare, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre. c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandatariaper quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in ogni casoqualsiasi altra forma, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in sede caso di offerta, fatta salva la facoltà inosservanza di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per i consorzi la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 3445, comma 1 lettere d1, lett. b), ec) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), etale organo assumerà la veste di mandataria della sub-bis ed f)associazione; se, del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticaleinvece, la capogruppo deve possedere l’attestazione rete è dotata di qualificazione per la categoria prevalenteorgano comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzatail ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento mediante mandato ai sensi dell’art.37 dell’art. 48 comma 6 ultimo periodo 12 del D.Lgs.n. 163/06Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 61 186-bis, comma 2 6 del D.P.R. X.X. 00 marzo 1942, n. 207/2010267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualificazione in qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010procedura concorsuale.

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Samples: Concessione Di Gestione

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 Possono chiedere di partecipare alla presente gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente bando, sono ammessi a partecipare i seguenti soggetticostituiti da: a) L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente operatori economici con idoneità individuale (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi tra società cooperative e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresaconsorzi tra imprese artigiane, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006.consorzi stabili); b) Alla gara operatori economici con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico); Ente Fiera in ogni caso, qualora lo ritenga utile ed opportuno, si riserva di ammettere alla selezione anche soggetti costituiti in maniera diversa da quelle sopra indicate. Agli operatori economici è ammessa la partecipazione dei vietato chiedere di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti anche in forma plurisoggettiva, ovvero in forma individuale qualora gli stessi abbiano chiesto di essere invitati alla selezione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete in qualunque altra forma aggruppata. E’ altresì̀ vietato ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane chiedere di cui all’artpartecipare, e quindi eventualmente partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura. 34 comma 1 lettere b) E’ infine vietato ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile chiedere di partecipare, e c) del D.Lgs.n. 163/06quindi eventualmente partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti anche se ancora non costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i requisiti richiesti nelle norme raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di gara devono essere riferiti ai consorziconcorrenti e contenere l’impegno che, tenendo conto in caso di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre. c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34e qualificare come mandatario, comma 1, lettere d), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere il quale stipulerà il contratto in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese nome e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticale, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo conto dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010mandanti.

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Samples: Concessione Per La Gestione Dei Parcheggi

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.LgsSono ammessi alla partecipazione alla presente procedura di gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, iscritti e abilitati, entro la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte (RdO in modalità “Aperta a tutti”), al Bando “BENI” categoria “BENI - Categoria merceologica: FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’, RICERCA E BENI – RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA” del XX.XX. n. 163/06 , sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può I suddetti soggetti iscritti e abilitati possono partecipare alla presente gara qualora sia in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dell’attestazione dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare: È vietato al concorrente che partecipa alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per i singoli importila medesima gara, in forma singola o associata. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 all’articolo 45, comma 1 2, lettere b) e c) del D.Lgs.n. 163/06Codice sono tenuti ad indicare, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre. c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono essere liberamente stabilite entro partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i limiti consentiti dai raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione posseduti dall’associato qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o dal consorziatocostituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Nell’ambito dei propri requisiti possedutiDeterminazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la mandatariarete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in ogni casoconcordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Secondo quanto disposto dall’art. 48, deve assumere comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione dal lotto dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa partecipa. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), del D. Lgs. 50/2016, saranno escluse le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. 5/2009, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, i requisiti per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla qualsiasi altra forma, ad ogni singolo lotto della presente gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel In caso di raggruppamenti temporanei violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di imprese e per i inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. Ai consorzi di cui all’art. 3445 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 1 lettere d), e), e7-bis ed f)del Codice, del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticalee sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata mancanza di un quinto; nel caso requisito di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010.

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Samples: Accordo Quadro

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dell’ art 34 D.Lgs. n. 163/06 , sono Sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti: a) L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi concorrenti di cui all’art. 34 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 1 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.n. 163/06, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06. Il Consorzio è tenuto sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.. Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale; − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) Nel nel caso in cui la rete sia dotata di raggruppamenti temporanei organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del contratto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’art. 34all’articolo 65, comma 12, lettere dlettera b), ec), ed fd) del Codice. L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontaleimprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, del D.Lgs.n.163/06oppure gli imprenditori consorziati, ciascun partecipante deve essere abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali stabiliti nel presente Disciplinare, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I dei requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme prescritti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticale, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010.

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Samples: Concessione Mista

SOGGETTI AMMESSI. Ai sensi dellEart 34 D.Lgsammessa la partecipazione di RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese), di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi ordinari e di consorzi stabili, anche in forma di società consortili, definiti in analogia a quanto previsto all’art. n. 163/06 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non è ammessa alla procedura l’Impresa che partecipi singolarmente e quale componente di un RTI/Consorzio Ordinario, sono ammessi ovvero partecipante a partecipare i seguenti soggetti: più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi stabili devono indicare in sede di manifestazione di interesse per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. In caso di partecipazione di un R.T.I./Consorzio ordinario ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui al paragrafo PREMESSA, lettere a) L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata riferita alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi), b), d). I requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti per intero con riferimento alla categoria prevalente. In relazione ai requisiti relativi a ciascuna lavorazione scorporabile delle categorie cosiddette “superspecialistiche”, si applica l’art. 37 comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006. b) Alla gara è ammessa la partecipazione dei consorzi di cui all’artparagrafo PREMESSA, lettere c) potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. 34 comma 1 Nel caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio Ordinario, ogni componente dovrà produrre copia scansionata della certificazione ISO di cui al paragrafo PREMESSA, lettera d) e attestare nella dichiarazione Allegato 1A Dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui paragrafo PREMESSA, lettere a), b) e c) del D.Lgs.n. 163/06, in tal caso i requisiti richiesti nelle norme di gara devono essere riferiti ai consorzi, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 79 comma 13 del DPR 207/2010 e dall’art. 35 del D.Lgs.n.163/06). Il Consorzio è tenuto ad indicare in sede requisito di offerta per quali consorziati concorre. cui al paragrafo PREMESSA, lettera e) dovrà essere posseduto interamente da almeno una delle imprese del Raggruppamento. L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al paragrafo PREMESSA, lettere c) Nel caso e quello delle altre Imprese non potrà essere inferiore al 10% di raggruppamenti temporanei ciascun requisito di cui all’art. 34, comma 1al paragrafo PREMESSA, lettere dc), e), ed f) di tipo orizzontale, del D.Lgs.n.163/06, ciascun partecipante deve essere in possesso dell’attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti di qualificazione economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dalle presenti norme per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. L’impresa mandataria deve in In ogni caso il R.T.I/Consorzio Ordinario nel suo complesso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria, in ogni caso, deve assumere in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara. I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis ed f), del D.Lgs.n. 163/06 di tipo verticale, la capogruppo deve possedere l’attestazione di qualificazione per la categoria prevalente, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, e ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento ai sensi dell’art.37 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.n. 163/06. Ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Le imprese aventi sede in altri Stati, come individuate all’art 47 del D.Lgs.n. n. 163/06 potranno provare il possesso 100% dei requisiti alle condizioni precisate al medesimo art. 47 sopracitato e art. 38 comma 5 del D.Lgs.n.163/06. Le autocertificazioni e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana, i documenti e le certificazioni devono essere tradotte in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre ai sensi dell'art 62 D.P.R. 207/2010richiesti.

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Samples: Service Agreement