Somministrazione a tempo determinato. 1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. 2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, il numero e la figura professionale dei lavoratori interessati e la durata delle missioni. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente punto assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/2015. 3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere. 4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300. 5. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità Area Attività Ferroviarie
Somministrazione a tempo determinato. 1Ciò premesso giungiamo a delineare i tratti caratteristici della somministra- zione a termine. La Anzitutto va evidenziato che questa forma di somministrazione è, in buona sostanza, l’erede diretta del vecchio lavoro temporaneo o interinale, sebbene nell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015 (a differenza di quanto accadeva nell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003), questa tipologia di somministrazione di lavoro, seppu- re ammessa in via generale, senza particolari limitazioni, né intrinseche né estrinseche, finisce per essere elencata solo come seconda, dietro la sommini- strazione a tempo indeterminato. Secondo il dettato normativo dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2015 il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato con le Agenzie (per il lavo- ro) di somministrazione che sono iscritte alla prima sezione dell’Albo infor- matico delle Agenzie, cioè di quelle Agenzie generaliste, che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 possono svolgere qualsiasi forma di somministrazione, a termine e a tempo indeterminato. Questa forma di somministrazione è pienamente acausale e non necessita di riferimenti a specifiche causali giustificative. Le nuove norme devono essere lette nel senso di una chiara manifestazione della volontà di ridurre, fino ad eliminarlo del tutto, il contenzioso giudiziario sul contratto di somministrazione a tempo determinato. D’altro canto, l’Autorità giudiziaria (ma anche l’ispettore del lavoro) avrà piena libertà di analisi e di giudizio sulla sussistenza effettiva di tutti gli elemen- ti e i requisiti essenziali di legalità, di validità e di legittimità dell’instaurazione di un rapporto trilaterale di somministrazione di lavoro. A questo proposito, ad esempio, si rifletta sulla circostanza che la sommini- strazione di lavoro a termine non soggiace ad alcun obbligo di stop and go, vale a dire dei periodi di intervallo minimo o “cuscinetto” che caratterizzano, invece, i contratti di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni determinato. Ne consegue che due contratti di legge. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, il numero e la figura professionale dei lavoratori interessati e la durata delle missioni. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente punto assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/2015.
3. I lavoratori somministrati somministrazione a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte potranno succedersi l’uno all’altro (con lo stesso lavoratore, presso il medesimo utilizzatore, per le mansioni da svolgerestesse mansio- ni) senza soluzione di continuità. Non altrettanto pacifico, tuttavia, è il caso in cui un contratto di somministrazione a termine succede a un contratto a termine stipulato in immediata continuità fra lo stesso lavoratore e il datore di lavoro che diviene utilizzatore in somministrazione. Argomentando, per diretta analogia, in base a quanto sostenuto dal Ministe- ro del Lavoro a proposito dell’assunzione con contratto di lavoro intermittente dopo un contratto a termine, senza il rispetto degli intervalli temporali (Lettera circolare n. 7258 del 22 aprile 2013) l’operazione potrebbe comportare la tra- sformazione del rapporto in somministrazione in rapporto di lavoro a tempo in- determinato alle dipendenze dirette dell’utilizzatore («la condotta, potrebbe in- tegrare la violazione di una norma imperativa (art. 1344 c.c.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto ) e trattandosi di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà un contratto stipulato in frode alla legge, con conseguente nullità dello stesso e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300trasformazione del rapporto»).
5. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, i lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.
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