Sorveglianza sanitaria. il medico competente rimane a disposizione per rispondere e dare informazioni a chi ne facesse richiesta • il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy e secondo le indicazioni delle Autorità Sanitarie, anche ai sensi dell’art. 26 comma 2 DL 17.03.2020 n. 18
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