Oggetto della contrattazione integrativa. 1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
Oggetto della contrattazione integrativa. La contrattazione collettiva integrativa d’Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’Istituzione Scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 66 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: • l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1); • i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); • i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); • i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); • i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Oggetto della contrattazione integrativa. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto le materie previste dall’articolo 97, terzo comma, lettere b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 del CCNL 19.04.2018. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri di gestione. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. La contrattazione integrativa di istituto, basata su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’Istituto. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, 3°comma, del D. Lgs. n.165/2001. Xxxxx i termini di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 7 del CCNL 19.04.2018, l’avvio della negoziazione di contrattazione integrativa avviene entro il 15 novembre e la sua durata non può protrarsi oltre il 31 gennaio. Gli incontri sono sempre formalmente convocati dall’Amministrazione. Per l’apertura della contrattazione l’Amministrazione convoca i soggetti sindacali. All’avvio di ciascuna contrattazione le parti comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti.
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto l’art. 6 del CCNL 2006/09, recepite le disposizioni contenute nell’art. 5 del DLgs 165/2001 come modificato dall’art. 34, comma 2, del Dlgs 150/2009.
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte (CCNL/2018 art. 22 c. 1).
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dal contratto e non in conflitto con le prerogative dirigenziali (come da X.Xxx. 150/2009 e D.Lgs. 141/2011, art. 5).
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. Sono oggetto della presente contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2( ad eccezione che in materia di assegnazioni del personale alle sedi staccate che, in assenza di contratto e secondo quanto previsto dall’art. 40 comma 3 ter, del Decreto L.vo 165/01, è disciplinata anche per il corrente anno scolastico dalla nota 6900 del 01/09/2011 del MIUR) ;dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.