Oggetto della contrattazione integrativa Clausole campione

Oggetto della contrattazione integrativa. 1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j); b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k); c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l); d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4); e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2); x. xxxxxxxx per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1); g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4); h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09. 2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, c. 2, lett. j); b) attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6,
Oggetto della contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Oggetto della contrattazione integrativa. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto le materie previste dall’articolo 97, terzo comma, lettere b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 del CCNL 19.04.2018. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui in particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri di gestione. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto, ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. La contrattazione integrativa di istituto, basata su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’Istituto. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, 3°comma, del D. Lgs. n.165/2001. Xxxxx i termini di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 7 del CCNL 19.04.2018, l’avvio della negoziazione di contrattazione integrativa avviene entro il 15 novembre e la sua durata non può protrarsi oltre il 31 gennaio. Gli incontri sono sempre formalmente convocati dall’Amministrazione. Per l’apertura della contrattazione l’Amministrazione convoca i soggetti sindacali. All’avvio di ciascuna contrattazione le parti comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti.
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dal contratto e non in conflitto con le prerogative dirigenziali (come da X.Xxx. 150/2009 e D.Lgs. 141/2011, art. 5). 2. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto l’art. 6 del CCNL 2006/09, recepite le disposizioni contenute nell’art. 5 del DLgs 165/2001 come modificato dall’art. 34, comma 2, del Dlgs 150/2009. 2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d’istituto le materie previste dall’articolo 6, comma 2, lettere j, k, l - dall’articolo 9, comma 4 - dall’articolo 33, comma 21 - dall’articolo 34, comma 12 - dall’articolo 51, comma 43 - dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09. 2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Oggetto della contrattazione integrativa. 1. A livello di istituzione scolastica, in coerenza con il processo di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dall’art. 7 e dall'art. 22 del CCNL 2016/2018. Le materie oggetto di contrattazione integrativa sono quelle indicate dall’art.22 comma 4 lett.c) del CCNL 2016/ 2018. 2. Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto. 3. La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide. 4. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale. ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 5. Le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse previste dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno 6. La RSU può richiedere un apposito incontro per la verifica dell'attuazione del presente contratto e per l'analisi del consuntivo delle attività svolte.