TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI a) Dichiarazione delle Parti
b) Procedure per il miglioramento della prevenzione e protezione
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore è tenuto garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell’appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l’appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l’eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all’interno dell’area interessata dai servizi durante l’esecuzione degli stessi. Il committente è, quindi, esplicitamente esonerato relativamente ad eventuali inadempimenti dell’Appaltatore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. L’Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento, comprovati da appositi attestati, del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. L’Appaltatore è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro. Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti A e B segnalata formalmente dalle Amministrazioni o dagli Enti competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - il committente provvederà a trattenere il 20% dei corrispettivi in pagamento, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette, senza che ciò consenta all’Appaltatore di chiedere alcunché a titolo di danno o interessi sugli importi trattenuti. In caso di persistente inadempienza, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con rivalsa dei danni subiti.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI a) Dichiarazione delle parti Le Parti dichiarano congiuntamente che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro costituisce un principio impre- scindibile del comune impegno negoziale e un criterio caratterizzante la qualità delle attività aziendali. Le Parti riconoscono la necessità di contribuire, con il proprio operato congiunto, a recuperare il clima di fiducia dei cittadini consumatori verso la salubrità dei prodotti di allevamento in Italia e delle Istituzioni verso i corretti comportamenti degli operatori e l’utilità funzionale delle attività del settore. Le Parti intendono realizzare un percorso di relazioni e procedure, a supporto del sistema dell’allevamento, caratterizzato da iniziative volon- tarie atte a favorire la formazione degli operatori di tali aziende utenti, al fine di garantire azioni operative con effetti di: • prevenzione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; • tutela della salute e del benessere animale; • riduzione dell’impatto ambientale dell’allevamento sul territorio. zione delle buone pratiche di cui al comma precedente.
b) Procedure per il miglioramento della prevenzione e protezione Al fine di realizzare le migliori procedure per l’individuazione e l’elimi- nazione dei pericoli e dei rischi loro annessi, o per la loro costante ridu- zione ove non immediatamente o non tecnicamente eliminabili, ed a sup- porto delle eventuali capacità tecniche interne all’azienda (RSPP), il Datore di lavoro, nella valutazione dei rischi e previa consultazione del RLS, potrà avvalersi dell’intervento degli Enti ed Istituti, tecnici e sanita- ri, indicati nell’articolo 24 del D.Lgs. 626/1994.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto. L’UTdA è quindi esplicitamente esonerata in merito a eventuali inadempimenti dell'Impresa appaltatrice, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell’ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. Si precisa che non si procede alla redazione del Duvri, trattandosi di gestione integrale di servizi svolti in particolari cantieri, pertanto escludendosi l’esistenza di rischi da interferenza. Qualora circostanze differenti dovessero evidenziare tale necessità, l’UTdA promuoverà tutte le iniziative per la cooperazione ed il coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. L’Appaltatore è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, in particolare per quanto concerne gli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale. L’Unione è quindi esplicitamente esonerato rispetto ad eventuali inadempimenti della Ditta in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii. In particolare la Ditta deve: ⇒ redigere nei modi previsti dagli artt. n. 17 e n. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e far pervenire all’Unione entro 60 giorni dall’inizio del servizio il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta. Il suddetto documento non dovrà essere redatto in forma generica, ma relativo al presente appalto. Il concessionario si impegna inoltre a trasmettere entro 30 giorni all’Unione qualsiasi revisione del suddetto Documento; ⇒ far osservare le norme antinfortunistiche, effettuare la sorveglianza sanitaria, qualora se ne evidenzi la necessità nel Documento di Valutazione dei rischi, assicurare il personale addetto contro gli infortuni e dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresi gli eventuali DPI, qualora richiesti in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro e/o previsti nel proprio DVR e di ogni altra disposizione normativa che dovesse intervenire in vigenza di contratto; ⇒ provvedere all’adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. n. 36 e n. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii. e dell’accordo Stato Regioni del 21.11.2011. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi (medio rischio con aggiornamento) ed al primo soccorso con aggiornamento, comprovata da appositi attestati, ed alla formazione dei preposti (art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008). L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto. Si precisa infine che non si è proceduto alla redazione del DUVRI né alla stima d...
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. Durante l’eventuale permanenza dell’assegnista di ricerca presso la propria sede, la Digital Library applicherà all’assegnista le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e provvederà a comunicare le relative procedure interne. L’Università provvederà, tramite il proprio medico competente, a certificare l’idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività previste per ciascun assegnista, qualora fosse necessaria.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. L’Utilizzatore, nelle fasi di allestimento, svolgimento e disallestimento deve rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. 13 Art. 19 – Rischi da interferenza 14
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI. Il Gestore è tenuto all’adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, in particolare per quanto concerne gli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante la vigenza contrattuale. Le tre Unioni sono quindi esplicitamente esonerate rispetto ad eventuali inadempimenti del Gestore in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii. Il Gestore si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche, è tenuto alla sorveglianza sanitaria, qualora se ne evidenzi la necessità nel Documento di Valutazione dei rischi, è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, compresi gli eventuali DPI, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI a) Dichiarazione delle Parti.
b) Procedure per il miglioramento della prevenzione e protezione