Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/ 200123, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/201224. corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.
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Samples: Codice Disciplinare, Codice Disciplinare Dei Dipendenti
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessatatali da comportare, qualora l’ente dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/ 200123dell'articolo 25, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62commi 4 e 5.
3. Resta fermo l’obbligo L'amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente in presenza dei fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dagli articoli 7dall'art. 15, comma 1, e 8della legge 19 marzo 1990, n. 55 (44), come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgsdella legge 18 gennaio 1992, n. 16.5. n. 235/201224. corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenzaNei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto, in relazione alla propria organizzazionetema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, può procedere al trasferimento di sededall'articolo 25, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendentecommi 6, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza7 e 8.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente dipendente, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’ente dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/ 20012395, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62commi 8 e 9.
34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del dipendente in presenza D.lgs. n.267/2000.
5. Nel caso dei casi reati previsti dagli articoli 7all'art. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 97 del D.Lgs. n. 235/201224. corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza2001, in relazione alternativa alla propria organizzazionesospensione di cui al presente articolo, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.possono essere applicate le misure previste dallo stesso
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Samples: Contratto Nazionale Scuola
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’ente dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/ 20012312 (Codice disciplinare , la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62commi 5 e 6).
34. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi per i reati previsti dagli articoli 7, comma dall’art. 1, commi 1 e 84 septies, comma 1, del D.Lgslett. n. 235/201224. corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.a),
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. (Art.47 CCNL 27.01.05)
1. Il dipendente personale che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L’Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del personale, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del successivo comma 3.
3. Il dipendente personale, può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’ente dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/ 20012346, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62commi 5 e 6.
34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del dipendente in presenza d.lgs. n. 267/2000.
5. Nel caso dei casi reati previsti dagli articoli 7all'art. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 97 del D.Lgs. n. 235/201224. corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza2001, in relazione alternativa alla propria organizzazionesospensione di cui al presente articolo, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenzapossono essere applicate le misure previste dallo stesso art.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’ente dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/ 20012312, la sospensione del procedimento commi 5 e 6 (Codice disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62).
34. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i reati previsti dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del dipendente in presenza codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Nel caso dei casi reati previsti dagli articoli 7all’art. 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 97 del D.Lgs. n. 235/201224. corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza2001, in relazione alternativa alla propria organizzazionesospensione di cui al presente articolo, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenzapossono essere applicate le misure previste dallo stesso art.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. L’art. 73 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è sostituito dal seguente:
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. L'Azienda, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessataper fatti tali da comportare, qualora l’ente dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 55-ter 71 del D.LgsCCPL 1998/2001, come sostituito dall’art. n. 165/ 200123, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine 47 di quello penale, ai sensi dell’art. 62questo accordo.
34. Resta fermo l’obbligo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei per i casi previsti dagli articoli 7dall'art. 15, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) e 8comma 4 septies, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del D.Lgs. n. 235/201224. corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza2001, in relazione alternativa alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenzasospensione possono essere applicate le misure previste dallo stesso art.
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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 1. Il testo dell'art.. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio d'uf- ficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o co- munque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà liber- tà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o questa sia comunque cessatatali da comportare, qualora l’ente dispongase accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’artdell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/ 200123, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 6225 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).
3. Resta fermo l’obbligo L'ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può pro- lungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7dipendente, fino alla sentenza de- finitiva, alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall'art. 1, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgslett. n. 235/201224. corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.a),
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Personale Del Comparto Delle Regioni E Delle Autonomie Locali