Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Codice Disciplinare, Codice Disciplinare Nuovo Contratto Scuola, Codice Disciplinare
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. 165/2001, l'amministrazionel'Azienda o Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativosospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001, l'amministrazionel’Azienda o Ente, laddove riscontri la necessità di qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili dirigente, in concomitanza con sanzione non inferiore alla la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal servizio e dalla retribuzionelavoro dello stesso dirigente, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzionela corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.
2. Quando Qualora il procedimento disciplinare si conclude concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativosospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Capo X Responsabilità Disciplinare
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneL'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro, CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneL'Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, per motivate ragioni di opportunità, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater quater, comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento dell' allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis bis, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001, l'amministrazionel’amministrazione, laddove riscontri la necessità di qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili dirigente o al professionista, in concomitanza con sanzione non inferiore alla la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal servizio e dalla retribuzionelavoro dello stesso personale, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzionela corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.
2. Quando Qualora il procedimento disciplinare si conclude concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativosospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Disciplinary Responsibility Regulations, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater 55-quater, comma 3 bis 3- bis, del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneL'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal capo di istituto, salva la ratifica, da parte del Provveditore, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.
3. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, sanzione ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
34. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneL'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneL'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneL’Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, per motivate ragioni di opportunità, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneLa Fondazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il II periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro, Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater 55- quater, comma 3 bis 3-bis, del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzionere- tribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione retri- buzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater quater, comma 3 bis del d.lgsD. Lgs. 165/2001n.165 del 2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Il presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 66 CCNL del 17/5/2004
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. 165/2001, l'amministrazionel’Azienda o Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativosospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneIl CNEL, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità dell’anzianità di servizio.
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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgsD. Lgs. n. 165/2001, l'amministrazionel’amministrazione, laddove riscontri la necessità di qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili dirigente, in concomitanza con sanzione non inferiore alla la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal servizio e dalla retribuzionelavoro dello stesso dirigente, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzionela corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.
2. Quando Qualora il procedimento disciplinare si conclude concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativosospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneLa Fondazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzioneretribuz ione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il II periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgsD.Lgs. 165/2001, l'amministrazionel'Azienda o Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. (Art. 48 CCNL 27.01.2005)
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneL'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta Xxxxx salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’artdell'art. 55 quater 55-quater, comma 3 3-bis del d.lgs. decreto legislativo n. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità necessita' di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può puo' disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è servizio, e' valutabile agli effetti dell'anzianità dell'anzianita' di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneL'Azienda, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneL'Agenzia, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater quater, comma 3 bis del d.lgsD. lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Il presente articolo sostituisce e disapplica l’art. 66 CCNL del 17/5/2004
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. (1. Fatta salva ) Il personale, al quale siano stati contestati fatti disciplinari punibili con la sanzione del licenziamento dal servizio e qualora sussistano indizi sulla sua colpevolezza, può essere sospeso cautelativamente dal servizio, con privazione della retribuzione, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di altri sei mesi.
(2) La sospensione cautelare dal servizio per un periodo non superiore a 30 giorni può essere disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri anche prima della contestazione degli addebiti qualora:
a) vi sia la necessità di espletare accertamenti su ulteriori accertamenti;
b) trattasi di fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione non inferiore alla della sospensione o della destituzione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo e
c) sussistano indizi di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzionecolpevolezza.
2. (3) In caso di sospensione ai sensi del comma 2 l'amministrazione deve comunicare contestualmente al provvedimento di sospensione l'oggetto degli accertamenti.
(4) Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzioneservizio, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere di sospensione cautelare viene computato nella sanzione, ferma fermo restando la privazione della retribuzione relativa ai dello stipendio limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. (5) Il periodo trascorso in allontanamento cautelativostato di sospensione cautelare dal servizio, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile valutato agli effetti dell'anzianità di servizio.. Tale periodo non è in ogni caso valutato agli effetti del trattamento di fine rapporto in caso
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater quater, comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazioneL'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento la sospensione dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo della sospensione cautelativa deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativosospensione cautelativa, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per Il Personale Non Docente
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’artdell'art. 55 quater 55-quater, comma 3 3-bis del d.lgs. decreto legislativo n. 165/2001, l'amministrazionel'azienda o ente, laddove riscontri la necessità di qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili dirigente, in concomitanza con sanzione non inferiore alla la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, puo' disporre la sospensione dal servizio e dalla retribuzionelavoro dello stesso dirigente, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzionela corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potra' essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravita' e complessita'.
2. Quando Qualora il procedimento disciplinare si conclude concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai limitata agli effettivi giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativosospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio è servizio, e' valutabile agli effetti dell'anzianità dell'anzianita' di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
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