Sospensione dei termini di pagamento. L’Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al Contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del Contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti. L’Istituto informa quanto prima l’Appaltatore per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi. La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due (2) mesi, il Contraente può chiedere all’Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione. Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’Istituto si riserva il diritto di risolvere il Contratto come previsto dall’Articolo II.14.1 (c).
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Samples: Contratto Di Servizi, Contratto Di Servizi, Contratto Di Servizi
Sospensione dei termini di pagamento. L’Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al Contraente contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del Contratto contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti. L’Istituto informa quanto prima l’Appaltatore l’Impresa per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi. La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due (2) mesi, il Contraente l’Impresa può chiedere all’Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione. Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’Istituto si riserva il diritto di risolvere il Contratto come previsto dall’Articolo II.14.1 (c)contratto.
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Samples: Contratto Di Fornitura, Contratto Di Fornitura
Sospensione dei termini di pagamento. L’Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al Contraente contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del Contratto CQ oppure perché non corredata degli idonei documenti. L’Istituto informa quanto prima l’Appaltatore l’appaltatore per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi. La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due (2) mesi, il Contraente contraente può chiedere all’Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione. Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’Istituto si riserva il diritto di risolvere il Contratto CQ come previsto dall’Articolo II.14.1 (c).
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Samples: Contratto Quadro Di Servizi
Sospensione dei termini di pagamento. L’Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al Contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del Contratto contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti. L’Istituto informa quanto prima l’Appaltatore l’Impresa per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi. La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due (2) mesi, il Contraente l’Impresa può chiedere all’Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione. Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’Istituto si riserva il diritto di risolvere il Contratto come previsto dall’Articolo II.14.1 (c)contratto.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Sospensione dei termini di pagamento. L’Istituto La Stazione appaltante può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al Contraente all’Appaltatore che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del Contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti. L’Istituto La Stazione appaltante informa quanto prima l’Appaltatore per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi. La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’Istitutodella Stazione appaltante. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due (2) mesi, il Contraente l’Appaltatore può chiedere all’Istituto alla Stazione appaltante di giustificare il mantenimento della sospensione. Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’Istituto si riserva il diritto di risolvere il Contratto come previsto dall’Articolo II.14.1 (c)Contratto.
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Samples: Contratto Di Fornitura