Sospensione dei termini di pagamento. La Stazione appaltante può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando all’Appaltatore che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del Contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti. La Stazione appaltante informa quanto prima l’Appaltatore per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi. La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte della Stazione appaltante. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, l’Appaltatore può chiedere alla Stazione appaltante di giustificare il mantenimento della sospensione. Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento e il nuovo documento è anch'esso rigettato, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto a norma dell’articolo II.14.1, lettera c).
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