Sospensione dei termini di pagamento. L’Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti. L’Istituto informa quanto prima l’Impresa per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi. La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, l’Impresa può chiedere all’Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione. Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto.
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Sospensione dei termini di pagamento. L’Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al contraente Contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti. L’Istituto informa quanto prima l’Impresa per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi. La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, l’Impresa può chiedere all’Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione. Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto.
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Sospensione dei termini di pagamento. L’Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del contratto CQ oppure perché non corredata degli idonei documenti. L’Istituto informa quanto prima l’Impresa l’appaltatore per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi. La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due (2) mesi, l’Impresa il contraente può chiedere all’Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione. Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contrattoCQ come previsto dall’Articolo II.14.1 (c).
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