SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (18) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata. Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 del presente Capitolato. Si richiama l’art. 160 del Regolamento. L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell’art. 159 del Regolamento. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contract for Public Works
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (1815) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata. Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 del presente Capitolato. Si richiama l’art. 160 del Regolamento. L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell’art. 159 del Regolamento. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto Stradale, Capitolato Speciale d'Appalto
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (1820) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata. Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 del presente Capitolato. Si richiama l’art. 160 del Regolamento. L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell’art. 159 del Regolamento. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto Edilizia, Contract for Public Works
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (1828) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata. Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 del presente Capitolato. Si richiama l’art. 160 del Regolamento. L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell’art. 159 del Regolamento. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.
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Samples: Appalto
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (1817) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata. Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 del presente Capitolato. Si richiama l’art. 160 del Regolamento. L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell’art. 159 del Regolamento. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.
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Samples: Contratto Di Appalto
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (18) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione 1. È ammessa la sospensione dei lavori, la Direzionesu ordine del Direttore dei lavori, a norma degli nei casi previsti dagli artt. 158 133 RG e 159 del Regolamento24 CG, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate con le modalità ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che l’hanno determinatane hanno comportato la interruzione.
3. Ove la sospensione o le Alle sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (previste dal Capitolato Speciale d’Appalto o comunque oltre sei mesi complessivi)dai piani di sicurezza come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto disposto dall’art. 24, comma 4 secondo periodo del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneriCG.
4. In caso di E’ ammessa la sospensione parziale dei lavorilavori con le modalità dell’articolo 133, comma 7 RG e 24, comma 7 del CG. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatorecasi previsti dall’art. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 del presente Capitolato24 CG, si applica la disciplina dell’art. Si richiama l’art. 160 del Regolamento25 CG.
6. L’Appaltatore che che, per cause allo stesso a lui non imputabili imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilitofissato, potrà chiederne può richiederne la proroga a norma con le modalità dell’art. 159 del Regolamento. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento26 CG.
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Samples: Contract for Works
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (1811) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli arttdell’art. 158 24 del Capitolato Generale d’Appalto e 159 dell’art. 133 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata. Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 all’art. 27 del presente Capitolato. Si richiama l’art. 160 25 del RegolamentoCapitolato Generale d’Appalto. L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell’art. 159 26 del RegolamentoCapitolato Generale d’Appalto. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimento.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali (1814) impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata. Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri. In caso di sospensione parziale dei lavori, il differimento dei termini contrattuali sarà pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto dall’Appaltatore. Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 10 (El) V. comunque l’ultimo comma del presente Capitolato. Si richiama l’art. 160 del Regolamento. L’Appaltatore che per cause allo stesso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito, potrà chiederne la proroga a norma dell’art. 159 del Regolamento. La richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni dalla data di ricevimentopunto 11.2.
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Samples: Construction Contract