Sospensione e risoluzione del Contratto per mancato pagamento del Premio. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1901 e 1924 c.c., se il Contraente non paga il Premio relativo al primo anno – o la prima rata di Premio in caso di frazionamento – il Programma Assicurativo resta sospeso e decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo non saranno indennizzati dalla Compagnia. Se il pagamento del Premio relativo al primo anno – o della prima rata di Premio in caso di frazionamento – non avviene entro 6 mesi dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo, il Contratto è risolto di diritto. Se il Contraente non paga i premi successivi entro 30 giorni dalla data di scadenza, il Programma Assicurativo resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza. Il Contraente può riattivare il Programma Assicurativo entro 1 anno dalla data di scadenza versando le rate di Premio mancanti, oltre agli interessi legali. Se sono trascorsi più di 6 mesi dalla data di scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del Contraente ed accettazione da parte della Compagnia che potrà richiedere ulteriore documentazione e/o accertamenti sanitari. In questo caso il Programma Assicurativo riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto, senza efficacia retroattiva. Eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo non saranno indennizzati dalla Compagnia.
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Sospensione e risoluzione del Contratto per mancato pagamento del Premio. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1901 e 1924 c.c., se il Contraente non paga il Premio relativo al primo anno – o la prima rata di Premio in caso di frazionamento – il Programma Assicurativo resta sospeso e decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo non saranno indennizzati dalla Compagnia. Se il pagamento del Premio relativo al primo anno – o della prima rata di Premio in caso di frazionamento – non avviene entro 6 mesi dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo, il Contratto è risolto di diritto. Se il Contraente non paga i premi successivi entro 30 giorni dalla data di scadenza, il Programma Assicurativo resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza. Il Contraente può riattivare il Programma Assicurativo entro 1 anno dalla data di scadenza versando le rate di Premio mancanti, mancanti oltre agli interessi legali. Se sono trascorsi più di 6 mesi dalla data di scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del Contraente ed accettazione da parte della Compagnia che potrà richiedere ulteriore documentazione e/o accertamenti sanitari. In questo caso il Programma Assicurativo riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto, senza efficacia retroattiva. Eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo non saranno indennizzati dalla Compagnia.
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Sospensione e risoluzione del Contratto per mancato pagamento del Premio. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1901 e 1924 c.c., se il Contraente non paga il Premio relativo al primo anno – o la prima rata di Premio in caso di frazionamento – il Programma Assicurativo resta sospeso e decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo non saranno indennizzati dalla Compagnia. Se il pagamento del Premio relativo al primo anno – o della prima rata di Premio in caso di frazionamento – non avviene entro 6 mesi dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativoscadenza, il Contratto è risolto di diritto. Se il Contraente non paga i premi successivi entro 30 giorni dalla data di scadenza, il Programma Assicurativo resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza. Il Contraente può riattivare il Programma Assicurativo entro 1 anno dalla data di scadenza versando le rate di Premio mancanti, mancanti oltre agli interessi legali. Se sono trascorsi più di 6 mesi dalla data di scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro richiesta scritta del Contraente ed accettazione da parte della Compagnia che potrà richiedere ulteriore documentazione e/o accertamenti sanitari. In questo caso il Programma Assicurativo riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto, senza efficacia retroattiva. Eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo non saranno indennizzati dalla Compagnia.
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