Common use of Sospensioni e riprese dei lavori Clause in Contracts

Sospensioni e riprese dei lavori. Nella eventualità che successivamente all’inizio dei lavori o alla consegna degli stessi, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospen- sione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato come segue: Ove pertanto, secondo il programma redatto dall’Appaltatore, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di sca- denza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Qualora le sospensioni siano dovute alle cause di forza maggiore, condizioni cli- matologiche od altre simili circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo sciogli- mento del contratto né ad alcuna indennità. Nel caso di cui, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulte- riori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. Eventuali proroghe sulla durata dei lavori, potranno essere concesse dalla Direzione dei Lavori per periodi non superiori a 30 (trenta) giorni, con provvedimento motivato. Per proroghe di durata superiore ai 30 (trenta) giorni, le decisioni sono avallate dal Di- rigente che ha autorizzato la spesa , mediante formale provvedimento. La proroga potrà essere concessa solo a fronte di motivate esigenze che impediscono la corretta esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, o nel caso in cui, per le esi- genze istituzionali dell'ente, si renda opportuno dilazionare i lavori.

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Samples: servizi2.inps.it, servizi2.inps.it

Sospensioni e riprese dei lavori. Nella eventualità che successivamente all’inizio Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori in tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.L.vo. 50/2016. Il RUP può disporre, altresì, la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi. Qualora successivamente alla consegna degli stessi, dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti circostanze che non consentano di procedere, impediscano parzialmente o totalmente, al il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore l'esecutore è tenuto a proseguire i lavori le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospen- sione, anche parziale, si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili eseguibili, dandone atto in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato come segue: Ove pertanto, secondo il programma redatto dall’Appaltatore, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di sca- denza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Qualora le sospensioni siano dovute alle cause di forza maggiore, condizioni cli- matologiche od altre simili circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo sciogli- mento del contratto né ad alcuna indennità. Nel caso di cui, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulte- riori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. Eventuali proroghe sulla durata dei lavori, potranno essere concesse dalla Direzione dei Lavori per periodi non superiori a 30 (trenta) giorni, con provvedimento motivato. Per proroghe di durata superiore ai 30 (trenta) giorni, le decisioni sono avallate dal Di- rigente che ha autorizzato la spesa , mediante formale provvedimento. La proroga potrà essere concessa solo a fronte di motivate esigenze che impediscono la corretta esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, o nel caso in cui, per le esi- genze istituzionali dell'ente, si renda opportuno dilazionare i lavoriapposito verbale.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Lavori E Dei Servizi Pluriennali Di Gestione E Manutenzione Del Patrimonio Infrastrutturale Stradale Comunale

Sospensioni e riprese dei lavori. Nella eventualità che successivamente all’inizio Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori in tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.L.vo. 50/2016. Il RUP può disporre, altresì, la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore negli altri casi. Qualora successivamente alla consegna degli stessi, dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti circostanze che non consentano di procedere, impediscano parzialmente o totalmente, al il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore l'esecutore è tenuto a proseguire i lavori le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospen- sione, anche parziale, si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili eseguibili, dandone atto in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato come segue: Ove pertanto, secondo il programma redatto dall’Appaltatore, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di sca- denza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Qualora le sospensioni siano dovute alle cause di forza maggiore, condizioni cli- matologiche od altre simili circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo sciogli- mento del contratto né ad alcuna indennità. Nel caso di cui, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulte- riori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. Eventuali proroghe sulla durata dei lavori, potranno essere concesse dalla Direzione dei Lavori per periodi non superiori a 30 (trenta) giorni, con provvedimento motivato. Per proroghe di durata superiore ai 30 (trenta) giorni, le decisioni sono avallate dal Di- rigente che ha autorizzato la spesa , mediante formale provvedimento. La proroga potrà essere concessa solo a fronte di motivate esigenze che impediscono la corretta esecuzione delle opere secondo le regole dell'arte, o nel caso in cui, per le esi- genze istituzionali dell'ente, si renda opportuno dilazionare i lavoriapposito verbale.

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Samples: Accordo Quadro

Sospensioni e riprese dei lavori. Nella eventualità In tutti i casi in cui ricorrano circostanze spe- ciali che successivamente all’inizio impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del con- tratto, il direttore dei lavori o alla consegna degli stessipuò disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, insorganocompi- lando, per cause imprevedibili se possibile con l'intervento dell'esecutore o di forza maggioreun suo legale rappresentante, impedimenti il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento hanno determinato l'interruzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei lavori dispone la sospen- sione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza nonchè dello stato di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato come segue: Ove pertanto, secondo il programma redatto dall’Appaltatore, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di sca- denza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Qualora le sospensioni siano dovute alle cause di forza maggiore, condizioni cli- matologiche od altre simili circostanze speciali, l’Appaltatore non ha diritto allo sciogli- mento del contratto né ad alcuna indennità. Nel caso di cui, le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulte- riori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. Eventuali proroghe sulla durata avanzamento dei lavori, potranno delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possano essere concesse continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della so- spensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla Direzione dei Lavori per periodi non superiori a 30 (trenta) giorni, con provvedimento motivato. Per proroghe di durata superiore ai 30 (trenta) giorni, le decisioni sono avallate dal Di- rigente che ha autorizzato la spesa , mediante formale provvedimentodata della sua redazione. La proroga potrà sospensione può essere concessa solo a fronte disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di motivate necessità o di pubblico interesse, tra cui l’in- terruzione di finanziamenti per esigenze che impediscono di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la corretta esecuzione delle opere secondo le regole dell'arteripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o nel caso in cuile sospen- sioni, durino per le esi- genze istituzionali dell'enteun periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza inden- nità; se la stazione appaltante si renda opportuno dilazionare oppone, l'ese- cutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i lavoritermini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto al- l’esecutore negli altri casi.

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Samples: sangiuseppevesuviano.etrasparenza2.it