Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 107 del Codice può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore. L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l’approvazione dell’atto di collaudo. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale. Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale. Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di conse...
Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Art. 33 – Varianti in corso d’opera
Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea la corretta ed utile esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. 1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione23.
Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. 12 Art. 17 Anticipazione dell'Amministrazione all'Appaltatore 12
Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. I lavori possono essere sospesi durante i periodi di eccezionali avversità atmosferiche o per cause di forza maggiore od altre circostanze. L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di terminare i lavori nel tempo previsto, può chiedere, la proroga, che dovrà essere formulata in congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In materia di proroga trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Nel caso che i lavori debbano essere totalmente sospesi per cause dipendenti direttamente o indirettamente dal committente, e quando l’appaltatore ha ottemperato ai suoi impegni, quest’ultimo – oltre alla corrispondente proroga dei termini di ultimazione – ha diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito della sospensione. Qualora la sospensione dei lavori, dipendente direttamente o indirettamente dal committente, continui oltre 30 giorni anche non consecutivi, l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. In caso di sospensione parziale dei lavori, il direttore dei lavori stabilisce l’entità della proroga dei termini di ultimazione e l’ammontare dell’indennizzo spettante all’appaltatore.
Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni rispettivamente, dell’art.24 e 26 del Capitolato generale. Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa impediscono temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Responsabile del procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, ne disporrà la sospensione e, tosto che ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa. Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'appaltatore. Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento.
Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Qualora cause di forza maggiore, altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione. La proroga al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto è concessa in relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, su precisa richiesta dell'appaltatore stesso presentata prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.