Common use of Sospensioni ordinate dal R.U.P. Clause in Contracts

Sospensioni ordinate dal R.U.P.. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. L’amministrazione committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

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Sospensioni ordinate dal R.U.P.. Ai sensi dell’artdell‟art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016n. 50/2016, il RUP “R.U.P” può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L’ordine L‟ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore all‟appaltatore e al direttore dei lavori “D.L.” ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. “R.U.P.” determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i sospensione dei lavori ed emette l'ordine l‟ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore all‟appaltatore e al direttore dei lavori“D.L.”. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 dall‟articolo 3.3 del presente Capitolato Speciale“C.S.”, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. L’amministrazione committente La “S.A.” può opporsi allo scioglimento del contratto ma, ma in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. “R.U.P.” si applicano le disposizioni dell'articolo 16del precedente articolo 3.5, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

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Sospensioni ordinate dal R.U.P.. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP 0.Xx R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità pubblico interesse o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L’ordine particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo 2.Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore all’appaltatore e al direttore dei lavori. Se 3.Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 3.4, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4.Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale3.2, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. L’amministrazione committente ; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:.

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