Opere in cemento armato. 1. Nelle esecuzioni delle opere in cemento armato, l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme ora in vigore per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato ed a quelle che potranno essere successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture in cemento precompresso.
2. Tutte le opere in cemento armato, facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati dai disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato da un ingegnere specializzato e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori entro il termine che verrà prescritto, attenendosi agli schemi ed ai disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto od alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
3. L'esame e la verifica, da parte della Direzione Lavori, dei progetti delle varie strutture in cemento armato, non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità derivanti per Xxxxx e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione: di conseguenza, dovrà rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza dovessero verificarsi.
4. Tale responsabilità non cessa per effetto di revisioni o di eventuali modifiche suggerite dalla Direzione dei lavori ed accettate dall'Appaltatore.
5. Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia del tipo indicato precedentemente. L'applicazione si farà previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, mediante l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro.
6. I casseri occorrenti per le opere di xxxxx, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura o vibratura.
7. Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati dovranno essere vibrati con adatti mezzi.
8. Si dovrà mettere particolare cura per evitare la separazione degli elementi componenti del conglomerato; per questo esso dovrà essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.
9. La granulomet...
Opere in cemento armato. Nelle esecuzioni delle opere in cemento armato, l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme ora in vigore per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato ed a quelle che potranno essere successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture in cemento precompresso.
Opere in cemento armato. I conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia (DM 14 gennaio 2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni) alle prescrizioni riportate nel presente capitolato prestazionale d’appalto, al progetto esecutivo delle strutture. In particolare il calcestruzzo armato dovrà rispondere a quanto riportato nelle “Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive.” Redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale nel Febbraio 2008 Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali e orizzontali e a complessi di opere, omogenee o miste, che assolvono una funzione statica con l’impiego di qualunque tipo di materiale. Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da parte dell’appaltatore nell’assoluto rispetto delle qualità e quantità previste.
Opere in cemento armato. Nell’esecuzione delle opere in cemento armato l’Appaltatore dovrà attenersi strettamente al D.M. 14 gennaio 2008 e al D.M. 18 gennaio 2018, a tutte le seguenti norme. Per i carichi ammessi sulle strutture: “Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” D.M. 16 gennaio 1996 e Circolare Ministero LL.PP. 04-07-1996, n. 156 XX.XX./STC Per le fondazioni: “Istruzioni per il progetto, esecuzione e collaudo delle fondazioni”, Circ. Min. LL.PP. n. 3797 del 6 novembre 1967, “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, D.M. 11 marzo 1988. Per il dimensionamento delle strutture in c.a. e metalliche: “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, D.M. 09 gennaio 1996 e Circolare Min. LL.PP. 15-10-1996, n. 252 XX.XX./S.T.C.. Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati dai disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato dall’Ingegnere Progettista e Direttore lavori. Ciò non esonera in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, esso rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze, essi potranno risultare. Tale responsabilità non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla Direzione lavori ed accettate dall’Appaltatore.
Opere in cemento armato. Nelle esecuzioni delle opere in cemento armato e in cemento armato precompresso l’appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le vigenti norme in materia e a quelle che potranno essere successivamente emanate. Le norme succitate s’intendono pertanto come qui letteralmente trascritte. Tutte le opere in cemento armato e in cemento armato precompresso facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato da un ingegnere abilitato. L’esame verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l’appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che esso rimane unico e completo responsabile delle opere per quanto ha rapporto con la loro esecuzione e la qualità dei materiali. Di conseguenza egli dovrà rispondere dei relativi inconvenienti che avessero a verificarsi. Tale responsabilità non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla direzione dei lavori ed accettate dall’appaltatore. I casseri occorrenti per le opere di xxxxx, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura o vibratura. Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati dovranno essere vibrati con adatti mezzi. Si dovrà mettere particolare cura per evitare la separazione degli elementi componenti del conglomerato; per questo esso dovrà essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica. La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione per evitare sia la sedimentazione degli inerti in strati di diversa granulometria, sia la formazione di vuoti. Di mano in mano che una parte di una struttura in cemento armato sarà ultimata, la sua superficie dovrà essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando accorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l’opera da variazioni troppo rapide di temperatura. Le riprese dovranno essere, per quanto possibile, evitate. Il getto sino a sufficiente indurimento è da proteggere da influssi negativi, come bruschi raffreddamenti e riscaldamenti, essiccamenti, forti piogge, acqua corrente, polvere, aggressioni chimiche, scuotimenti ecc. In generale l’umidificazione o la protezione contro l'essicc...
Opere in cemento armato. Per le strutture in cemento armato si fa esplicito riferimento alla normativa in vigore.
Opere in cemento armato. 30 ART. XLVIII - SOLAI 31 ART. XLIX - CONTROSOFFITTI 31
Opere in cemento armato. Tutti i lavori che prevedano opere in cemento armato saranno eseguiti in base ai calcoli strutturali di stabilità, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un Ingegnere incaricato dalla Azienda ASL 7, attenendosi agli schemi e i disegni facenti parte del progetto o alle norme di legge. L'esame e verifica da parte del Direttore dei lavori delle strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per precise prescrizioni di legge. L'Appaltatore rimane l’unico responsabile delle opere in cemento armato, con riferimento alla loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli eventuali inconvenienti che dovessero a verificarsi a opera ultimata.
Opere in cemento armato. Tutte le travi, i pilastri, le solette delle scale e dei balconi, ossia i calcestruzzi per qualsiasi tipo di opere in c.a., saranno confezionati con dosi e tipo di cemento per mc. di sabbia e pietrisco o ghiaietto di varia granulometria, secondo le prescrizioni del calcolatore delle opere in c.a..
Opere in cemento armato. Per le strutture in cemento armato si fa esplicito riferimento alla normativa in vigore ed in particolare alle XXX 0000.