Danni assicurati. Sono assicurati i danni materiali che
Danni assicurati. Per danni materiali si intende l’improvviso danneggiamento degli oggetti utilizzati esclusivamente per il tiro.
Danni assicurati. La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti. Per quanto concerne la garanzia Eccesso di Pioggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.
Danni assicurati. La Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.
Danni assicurati. 2.2.1 L’assicurazione copre le pretese avanzate nei confronti degli assi- curati in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile, a seguito di: _ danni corporali, vale a dire omicidio, lesioni o altri danni alla salute di persone; _ danni materiali, vale a dire distruzione, danneggiamento o per- dita di cose; morte, ferimento o smarrimento di animali; _ danni patrimoniali, tuttavia solo se essi sono la conseguenza di un danno corporale assicurato o di un danno materiale assicu- rato arrecato alla parte lesa.
Danni assicurati. Le spese di riparazione sono tuttavia limitate al valore a nuovo dell’apparecchio o dell’installazione danneg- giata.
Danni assicurati. Sono assicurati i deterioramenti o le distruzioni che si verificano all’improvviso e in modo imprevisto e che sono la conseguenza di una causa esterna, vale a dire dovuti all’azione di una forza esterna.
Danni assicurati. La Società risarcisce i danni di quantità e qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti. Per quanto concerne l’evento Eccesso di Pioggia, a parziale deroga di quanto espressamente delineato in sede di definizione dell’avversità, la garanzia riguarda, esclusivamente, i danni dovuti all’insorgenza di marcescenza conseguente all’Eccesso di Pioggia, prima della raccolta, limitatamente al verificarsi dell’evento dalle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente le seguenti date convenzionali di inizio raccolta: Per i vitigni con epoca di raccolta precoce: 25 agosto; Per i vitigni con epoca di raccolta medio precoce: 5 settembre; Per i vitigni con epoca di raccolta media: 15 settembre; Per i vitigni con epoca di raccolta medio-tardiva: 25 settembre; Per i vitigni con epoca di raccolta tardiva: 30 settembre, La suddetta garanzia cessa alle ore 24,00 delle date convenzionali sopra riportate. Si veda tabella sottostante per quanto concerne le epoche CONVENZIONALI di raccolta delle diverse varietà assicurabili. Per tutte le varietà non riportate, per l’individuazione dell’epoca di raccolta, si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite Aglianico tardiva Aleatico medio-tardiva Ancelotta media Bombino Bianco medio-tardiva Bombino Nero medio-tardiva Cabernet Franc medio-tardiva Cabernet Sauvignon medio-tardiva Cannonau medio-tardiva Carmènere media Chardonnay precoce Cigliegiolo medio-precoce Corvinone medio-tardiva Croatina medio-tardiva Dolcetto medio-precoce Garganega media Incrocio Manzoni media Lambrusco di Sorbara medio-tardiva Lambrusco grasparossa medio-tardiva Lambrusco Maestri medio-tardiva Lambrusco Salamino media Longanesi medio-tardiva Malbech medio-precoce Malvasia di Candia aromatica medio-tardiva Malvasia Istriana media Malvasia Nera Medio tardiva Marzemino media Molinara medio-tardiva Montepulciano medio-tardiva Moscato bianco medio-precoce Moscato giallo Media Xxxxxxx xxxx medio-tardiva Xxxxxx Thurgau medio-precoce Nebbiolo tardiva Negro amaro media Pignoletto Media Pinot bianco medio-precoce Pinot grigio precoce Pinot nero precoce Primitivo precoce Prosecco medio-tardiva Raboso piave tardiva Refosco media Ribolla gialla medio-tardiva Riesling italico medio-precoce Riesling Renano medio-precoce Rondinella medio-tardiva Sangiovese media Sauvignon b. medio-precoce Schiava grossa media Schioppettino medio-tardiva Xxxxxxxx media Teroldego medio-tardiva Tocai f...
Danni assicurati. La Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato dai rischi in garanzia al Prodotto assicurato. • OPZIONE H: In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi Grandine e/o Vento Forte, l’Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella H riportata nell’allegato 1.
Danni assicurati. La Società indennizzerà all’Assicurato i danni materiali e diretti per la perdita o il danneggiamento del veicolo indicato nel Fax di Copertura e nel Certificato di Assicurazione, causati dagli eventi di cui alle garanzie previste dal programma richiamato nel Certificato di Assicurazione. Le garanzie possono essere: