Spese di prima necessità Clausole campione

Spese di prima necessità. In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di beni di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.
Spese di prima necessità. Qualora l’Assicurato riporti lesioni a seguito di grave infortunio indennizzabile a termini di polizza, lo stesso potrà richiedere all’Impresa la concessione quale anticipo sull’indennizzo, di una cifra forfettaria, pari a Euro 1.000,00 a fronte di spese immediate imposte dall’evento. A tal fine l’Assicurato dovrà rivolgersi all’ Intermediario a cui è assegnata la polizza e l’Impresa potrà concedere l’anticipo richiesto purché si verifichino le seguenti condizioni: a) la richiesta deve pervenire all’ Intermediario entro e non oltre 30 giorni dalla data dell’infortunio; b) le lesioni subite dovranno essere accertate e documentate dall’attestazione di dimissione della Struttura Sanitaria oppure, in caso di persistente degenza, da dichiarazione della Direzione Sanitaria o da personale medico del reparto di ricovero da cui si rilevi il tipo di lesione e la causa dell’infortunio; c) dalla documentazione sanitaria inviata all’ Intermediario e dagli ulteriori accertamenti eventualmente richiesti, la lesione deve comportare a giudizio del medico dell’Impresa una presunta percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 10%. L’Impresa comunicherà all’Assicurato l’esito della richiesta ed in caso di positivo accoglimento, provvederà a versare l’anticipo entro 15 giorni. Detto importo si intenderà versato a titolo di acconto sull’indennizzo totale dovuto per invalidità permanente e come tale sarà scomputato all’atto della liquidazione definitiva dello stesso. La liquidazione dell’anticipo non pregiudica alcuna ragione di successiva contestazione totale o parziale del diritto all’indennizzo da parte dell’Impresa e la conseguente restituzione della somma anticipata ove risultasse in tutto o in parte contrattualmente non dovuta. La richiesta dell’anticipo equivale a tutti gli effetti, ove non già presentata in precedenza, a denuncia di sinistro a sensi delle Condizioni di Assicurazione.