Anticipo sull’indennizzo Clausole campione

Anticipo sull’indennizzo. Fermo il disposto dell’Art. 2.4 - Pagamento dell’indennizzo - e a richiesta del Contraente, l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno, a condizione che: • l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 2.1 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’As- sicurato - e che ne faccia esplicita richiesta; • non esistano dubbi e/o non siano state for- malizzate contestazioni sulla indennizzabili- tà del danno; • l’indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00; • non esistano impedimenti contrattuali (vin- coli, interessi di terzi, ipoteche). La Società corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro sem- preché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta. L’acconto non potrà comunque superare: • € 50.000,00 in caso di sinistro relativo alla garanzia Furto, • € 250.000,00 in caso di sinistro relativo alla garanzia Incendio qualunque sia l’entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.
Anticipo sull’indennizzo. Limitatamente alla garanzia Incendio, l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad € 25.000,00. L’obbligazione della Società: - sarà in essere dopo 90 giornidalladata di denunciadelsinistro, semprechésianopassati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del contraente o dell’assicurato degli obblighi a cui deve ottemperare in caso di sinistro. L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 350.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Anticipo sull’indennizzo. Fermo il disposto dell’Art. 2.19 - Pagamento dell’indennizzo e a richiesta del Contraente, l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile dell’indennizzo liquidabile, a con- dizione che: 1) l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 2.15 - Denun- cia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta; 2) non esistano dubbi e/o siano state forma- lizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno; 3) l’indennizzo presumibile non sia inferiore a € 30.000,00; 4) non esistano impedimenti contrattuali (vin- coli, interessi di terzi, ipoteche). La Società corrisponderà l’anticipo dopo no- vanta giorni dalla data di denuncia del sini- stro, sempreché siano trascorsi almeno tren- ta giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque superare € 250.000,00 in caso di sinistro relativo alla presente Sezione Rischio Terremoto qualun- que sia l’entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.
Anticipo sull’indennizzo. In caso di Sinistro relativo al Modulo Responsabilità Civile verso Terzi, l’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto. L’ammontare dell’acconto è pari al 30% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite. L’anticipo è liquidato se: a) non ci sono contestazioni sul fatto che il Sinistro stesso è indennizzabile; b) la stima dell’Indennizzo complessivo è pari ad almeno 30.000 euro. Il pagamento dell’anticipo viene effettuato entro 30 giorni dalla richiesta, se sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro. La Compagnia ha il diritto di richiedere la restituzione dell’anticipo se viene successivamente accertato che il Sinistro non era indennizzabile.
Anticipo sull’indennizzo. Fermo il disposto dell’Art. 12.5 Pagamento dell’Indennizzo - e a richiesta del Contraente - l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno, a condizione che: • l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta; • non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno; • l’indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00 per le Sezioni Danni ai beni e Furto e Rapina e € 30.000,00 per la Sezione Eventi catastrofali • non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche). La Società corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni (90 giorni per la Sezione Eventi catastrofali) dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque superare: • € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto e Xxxxxx • € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Danni ai beni ed Eventi catastrofali qualunque sia l’entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell’Anticipo sull’Indennizzo già versato.
Anticipo sull’indennizzo. È data facoltà al Contraente di scegliere, durante la fase di accertamento di danno, se rendere operante il presente punto o in alternativa il punto 20.12 “Indennizzo separato”. La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso. Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del sinistro, l’As- sicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Anticipo sull’indennizzo. Per i soli Sinistri della Sezione 1 - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI e della Sezione 2 - CATASTROFI NATURALI, fermo il disposto dell’Art. 51- “Pagamento dell’Indennizzo” - e a richiesta del Contraente - l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dall’Assicuratore, pari al 50% dell’ammontare presumibile del Danno, a condizione che: L’Assicuratore corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo, vale a dire decurtata dell’anticipo sull’Indennizzo già versato.
Anticipo sull’indennizzo. Relativamente alle garanzie per le quali è previsto, nel caso in cui non sussistano dubbi sull’indennizzabilità del sinistro, la Società è tenuta a concedere un anticipo dell’indennizzo nel rispetto dei limiti indicati.
Anticipo sull’indennizzo a) Invalidità Permanente, stimata dalla Società superiore al 20% in base alla documentazione acquisita e sempre che siano decorsi almeno 150 giorni dalla data di presentazione della denuncia 1. Fino a 1/3 del presumibile indennizzo in caso di: Contraente o dell’Assicurato, anticipa: In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società, a titolo di acconto, su richiesta del 2. l’indennizzo maturato fino al momento della richiesta, nei seguenti casi: a) Inabilità Temporanea totale ininterrotta di almeno 45 giorni; b) Indennità Giornaliera per Ricovero di almeno 30 giorni; c) Rimborso Spese di Cura. L’anticipo di cui sopra verrà erogato solo qualora non siano sorte contestazioni sull’operatività delle garanzie, entro 45 giorni dalla richiesta, ed una sola volta per sinistro.
Anticipo sull’indennizzo. 29.1. Si intende convenuto che, trascorse due settimane dalla denuncia del danno, può essere richiesto un primo pagamento parziale, pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti. 29.2. Se in quel momento non si dispone ancora di una perizia, l’Assicuratore individuerà, d’accordo con il perito, un adeguato importo da riconoscere a titolo di acconto. 29.3. Anche nel caso in cui non ci sia assoluta certezza circa l’obbligo in capo all’Assicuratore di erogare la prestazione, si provvederà a concedere un acconto senza pregiudizio e con l’obbligo di restituzione integrale dello stesso in caso di esonero dalla prestazione, a condizione che il Contraente metta a disposizione una garanzia corrispondente. 29.4. Le predette pattuizioni valgono fatto salvo il consenso dei beneficiari del vincolo a pagare l’indennizzo al Contraente.