Common use of Sponsorizzazioni Clause in Contracts

Sponsorizzazioni. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45 c.2 l.d del DLgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche: - beni voluttuari in genere; - produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la natura; - aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: - le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; - intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; - la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: - in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola; - nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.

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Sponsorizzazioni. La stipula dei contratti di sponsorizzazione Il cofinanziamento a carico del soggetto proponente può essere disposta dal Dirigente scolasticocoperto anche con sponsorizzazioni private, ai sensi dell’art. 45 c.2 l.d fermo restando che al fine di tutelare gli interessi dell’Amministrazione comunale (tutela dell’immagine del DLgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti Comune e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti del decoro del centro storico), gli stessi soggetti sono tenuti a rendere noti all’Amministrazione i relativi rapporti di sponsorizzazione, specificando la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione, il valore, nonché i benefit concessi allo sponsor. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono L’eventuale spazio dedicato ai suddetti sponsor dovrà essere in contrasto termini di occupazione di suolo pubblico assolutamente minoritario rispetto allo spazio riservato all’attività culturale. Le somme relative a sponsorizzazioni, indicate nel piano economico-finanziario, dovranno essere documentate da lettere di impegno dello sponsor o attestate dal soggetto partecipante. Laddove l’Amministrazione Comunale ritenesse tali sponsorizzazioni incompatibili con le finalità (educative) istituzionali funzioni svolte dal Comune o con il luogo in cui si svolge l’evento, segnalerà al proponente l’inammissibilità della scuolaproposta chiedendo allo stesso le necessarie modifiche entro il termine fissato dall’Amministrazione. PertantoIn assenza di queste ultime, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologichela proposta selezionata non potrà essere accolta. L’Amministrazione non accetterà in ogni caso proposte che prevedano sponsorizzazioni che: - beni voluttuari in generearrechino un pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Reggio Calabria; - produzioni dove è più contengano riferimenti, contenuti o meno evidente il rischio per l’essere umano propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o per la naturareligiosa; - aziende sulle quali grava la certezza costituiscano pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o la presunzione distribuzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minoriletabacco, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/materiale pornografico o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione a sfondo sessuale e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: - le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativoarmi; - intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; - la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto contengano messaggi offensivi o lesivi della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli umana, contro la parità di genere o oneri derivanti dall’acquisto espressioni di beni e/fanatismo, razzismo, odio, minaccia o servizi da parte motivi di inopportunità generale. I soggetti organizzatori sono tenuti, altresì, a veicolare gli sponsor degli alunni/e della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare eventi con le finalità e le garanzie offerte dal soggetto modalità che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: - in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola; - nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenzasaranno indicate dall’Amministrazione comunale.

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Samples: Accordo Di Programma Mic – Comune Capoluogo Della Citta’

Sponsorizzazioni. La stipula dei contratti Le iniziative di sponsorizzazione può essere disposta sono ammesse nei limiti del budget stanziato annualmente dal Dirigente scolasticoC.d.A. a tale scopo. In assenza di un preventivo stanziamento, ai sensi dell’art. 45 c.2 l.d del DLgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non iniziative devono essere singolarmente sottoposte al vaglio del C.d.A. in contrasto forma scritta dal soggetto proponente. Ciascuna proposta deve contenere la descrizione dell’iniziativa; il nominativo del destinatario e l’attività svolta; i contenuti della proposta; il contributo richiesto. Le iniziative di sponsorizzazione sono autorizzate dal C.d.A. di concerto con le finalità (educative) istituzionali della scuolala Direzione generale Amministrativa previa valutazione di costo/beneficio. Pertanto, si dovranno escludere le La valutazione viene effettuata secondo i seguenti tipologie merceologicheparametri: - beni voluttuari in genereeffetto mediatico perseguibile; - produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la naturacoerenza con lo scopo istituzionale dell’Università; - aziende sulle quali grava opportunità che potrebbe determinarsi; - incremento di valore all’Università in termini di visibilità e di business. La proposta deve inoltre prevedere un'adeguata descrizione circa la certezza e/o natura e la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento finalità della singola iniziativa, nonché il potenziale partner del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola. A seguito dell’autorizzazione del C.d.A. il contratto è firmato dall’Amministratore delegato. Il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere le seguenti previsioni: - la dichiarazione della controparte che le somme saranno utilizzate esclusivamente per le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; - intenzioni pattuite nel contratto e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuolanon saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale a fini corruttivi; - la dichiarazione della controparte che al momento della firma dell’accordo, i suoi amministratori o i suoi dipendenti non sussistenza sono Pubblici Ufficiali; - le somme pagate ai fini della sponsorizzazione; - i termini e condizioni di natura pagamento conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione Finanza e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza Contabilità di Unicusano; - la clausola di rispetto dei principi del MOG, del Codice etico nonché l’impegno della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica controparte a rispettare le leggi applicabili e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi le disposizioni anti-corruzione; - il diritto da parte di Unicusano di risolvere il contratto in caso di violazione da parte della controparte degli alunni/e della scuola. Ogni contratto obblighi contrattuali, di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico Leggi anticorruzione o degli impegni anticorruzione previsti dal contratto; Le sponsorizzazioni effettuate sono oggetto di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e specifica informativa da parte del C.d.A. all’Organismo di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: - in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola; - nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenzaVigilanza.

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