COMUNE DI ZOGNO
COMUNE DI ZOGNO
Provincia di Bergamo
Per la disciplina dei CONTRATTI
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
SOMMARIO
TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI) Capo I (DISPOSIZIONI PRELIMINARI)
Art. 1 (Oggetto)
Capo II (PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)
Art. 2 (Metodi di scelta)
Sezione I (Norme comuni alle procedure di gara) Art. 3 (Bandi)
Art. 4 (Pubblicità)
Art. 5 (Requisiti di partecipazione) Art. 6 (Documentazione dei requisiti) Art. 7 (Tornate di gare)
Art. 8 (Cause di esclusione)
Art. 9 (Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione) Art. 10 (Commissione giudicatrice)
Art. 11 (Criteri di aggiudicazione.) Sezione II (Offerte)
Art. 12 (Contenuto)
Art. 13 (Modalità di presentazione delle offerte) Art. 14 (Offerte anormalmente basse)
Art. 15 (Unica offerta)
Capo III (PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)
Art. 16 (Pubblico incanto)
Art. 17 (Metodo di aggiudicazione) Art. 18 (Svolgimento della gara)
Capo IV (PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)
Art. 19 (Licitazione privata) Art. 20 (Appalto concorso)
Art. 21 (Modalità di scelta delle ditte da invitare) Art. 22 (Lettera di invito)
Art. 23 (Licitazione privata con aggiudicazione al xxxxxxx xxxxxxx. Svolgimento)
Art. 24 (Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)
Art. 25 (Procedura per l'appalto concorso)
Capo V (PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)
Art. 26 (Trattativa privata previa gara ufficiosa) Art. 27 (Trattativa privata diretta)
Art. 28 (Rinvio ad altri regolamenti)
Art. 29 (Procedimento per la gara ufficiosa)
Capo VI (ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)
Art. 30 (Indagini di mercato) Art. 31 (Concorso di idee)
TITOLO II (DISPOSIZIONI SPECIALI) Capo I (LAVORI PUBBLICI)
Art. 32 (Pubblico incanto)
Art. 33 (Garanzie e coperture assicurative) Art. 34 (Inadempimenti contrattuali)
Art. 35 (Appalto congiunto)
Art. 36 ( La concessione di costruzione e gestione)
Capo II (SERVIZI)
Art. 37 (Metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte) Art. 38 (Servizi socio sanitari ed educativi)
Art. 39 (Incarichi)
TITOLO III (CONTRATTI IN GENERALE)
Art. 40 (Contenuto del contratto) Art. 41 (Competenza alla stipula) Art. 42 (Modalità di stipula)
Art. 43 (Revisione prezzi)
Art. 44 (Cauzione provvisoria e definitiva)
Art. 45 (Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi) Art. 46 (Subappalto e cessione del contratto)
Art. 47 (Penali)
Art. 48 (Repertoriazione e adempimenti conseguenti) Art. 49 (Oneri contrattuali e diritti)
Art. 50 (Responsabilità)
Art. 51 (Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione) Art. 52 (Inadempimento e risoluzione del contratto)
Art. 53 (Clausola compromissoria)
Art. 54 (Xxxxxxxx e rinnovi contrattuali)
TITOLO IV (DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)
Art. 55 (Alienazioni beni mobili) Art. 56 (Sponsorizzazioni)
Art. 57 (Abrogazione di norme)
TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)
Capo I (DISPOSIZIONI PRELIMINARI)
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria, disciplina l'attività negoziale del Comune nelle sue varie articolazioni organizzative. Costituiscono norme integrative del presente regolamento, oltre alle norme di legge statali e regionali di settore, i singoli capitolati speciali predisposti sia ai fini dell’appalto delle opere pubbliche sia dell’affidamento di servizi e forniture.
Capo Il
(PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)
Art. 2 (Metodi di scelta)
1. Per la scelta del contraente il Comune si avvale della procedura aperta (pubblico incanto), delle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso) o della procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono.
Sezione I
(Norme comuni alle procedure di gara)
Art. 3 (Bandi)
1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata, sono preceduti dalla determinazione a contrattare e dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale o comunque ad atti contenenti norme e clausole contrattuali, devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
3. Il bando o la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate, indicati in ordine decrescente di importanza.
4. Il bando o la lettera di invito devono precisare l’importo dell’eventuale cauzione provvisoria.
Art. 4 (Pubblicità)
1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla legislazione vigente.
2. Tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e devono essere messi a disposizione delle categorie interessate presso gli uffici competenti.
Art. 5
(Requisiti di partecipazione)
1. L'amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alle caratteristiche di appalti
analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell'appalto.
2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Comune devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, devono essere indicati nel bando.
4. Non è ammessa la compartecipazione alle gare di imprese (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, qualora ciò comporti un'incidenza operativa e gestionale delle prime sulle controllate. In presenza di tale compartecipazione deve procedersi all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
5. Non è ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di consorzi e imprese ad essi aderenti; in presenza di tale compartecipazione deve procedersi all'esclusione dalla gara delle sole imprese aderenti.
6. Della insussistenza di tali condizioni deve essere richiesta a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
Art. 6 (Documentazione dei requisiti)
1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa nei casi e nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni nelle forme previste dalla medesima norma.
2. E’ sempre fatta salva la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati. In ogni caso verranno verificati i requisiti relativamente ai soggetti aggiudicatari di contratti ai quali può essere richiesta la presentazione della documentazione in originale o in fotocopia autenticata.
3. Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d'appalto a mezzo pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti può essere documentata tramite:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci;
c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi.
Art. 7 (Tornate di gare)
1. Nel caso che l’Amministrazione proceda a più gare d’appalto da effettuarsi contemporaneamente, tali da configurarsi una tornata di gare, è sufficiente la presentazione, da parte dell’impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all’appalto di importo più elevato, con menzione nelle altre istanze.
2. Tale documentazione deve essere allegata all’offerta relativa alla prima delle gare, che deve essere quella di importo più elevato, alla quale l’impresa concorre secondo l’ordine stabilito nel bando di gara.
Art. 8
(Cause di esclusione)
1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o dal corretto svolgimento della gara, purché sia garantita in ogni caso parità di condizioni tra i partecipanti.
Art. 9
(Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione)
1. La gestione delle procedure connesse all'attività negoziale è di competenza dei responsabili dei settori.
2. Al responsabile del settore interessato compete in particolare redigere il capitolato, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito. In ogni fase del procedimento il responsabile di settore può avvalersi della consulenza giuridica del Segretario Comunale.
3. Il responsabile del settore interessato e comunque il Presidente di gara nell’asta e nella licitazione privata in seduta pubblica provvede all'aggiudicazione del contratto salvi i casi in cui tale competenza spetti ad altro organo dell'Amministrazione.
Art. 10 (Commissione giudicatrice)
1. Qualora la valutazione tecnica-qualitativa ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da apposita commissione, questa è presieduta dal responsabile del settore interessato.
2. Alla nomina della Commissione provvede il Direttore Generale, sulla base delle indicazioni del responsabile del settore interessato.
3. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico- amministrativa, interni e/o esterni all'Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto.
4. Gli esperti esterni all'Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.
5. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione.
6. La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo "plenum".
7. Qualora nel bando o nella lettera di invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, vi provvede la Commissione prima dell'apertura dei plichi.
8. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.
La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute opportunamente motivata.
9. Dei lavori della Commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta pubblica per la fase di esame dei requisiti di partecipazione e in seduta non pubblica per le fasi successive, vengono redatti appositi verbali corredati dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni, che vengono trasmessi all'organo competente per l'aggiudicazione.
Per la fase in seduta pubblica si applica quanto previsto dall’art. 23 comma 2 lettere a) e b), nonchè quanto previsto per la sottoscrizione della documentazione e del verbale.
Per la fase in seduta non pubblica viene redatto a cura del Presidente, apposito verbale sottoscritto dai membri della Commissione insieme alla documentazione presentata.
Art. 11
(Criteri di aggiudicazione)
1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di xxxxxx.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
5. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.
Sezione II (Offerte) Art. 12 (Contenuto)
1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, in ribasso rispetto ad un prezzo base, con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.
Art. 13
(Modalità di presentazione delle offerte)
1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza.
2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'Ufficio Protocollo nei termini previsti.
3. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo per la trattativa privata diretta, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
Art. 14
(Offerte anormalmente basse)
1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell'Amministrazione e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della compatibilità con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria -, alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.
Art. 15 (Unica offerta)
1. L'Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso di licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa e, appalto concorso, qualora vi sia un unico concorrente, la commissione predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.
3. Per gli appalti riguardanti i lavori pubblici mediante licitazione privata o appalto concorso trova applicazione l’art. 76, comma 2, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
Capo III
(PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)
Art. 16 (Pubblico incanto)
1. E’ il sistema di gara attraverso il quale l’Ente si rivolge a tutti i soggetti che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione e sono interessati a presentare la loro offerta.
2. Salvo che la legge o il presente regolamento disponga diversamente, per la scelta del contraente, il Comune di Zogno si avvale del pubblico incanto.
Art. 17
(Metodo di aggiudicazione)
1. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge non disponga diversamente, il Comune adotta preferibilmente il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.
Art. 18 (Svolgimento della gara)
1. Il pubblico incanto deve essere esperito in luogo aperto al pubblico davanti al responsabile del settore interessato e a due testimoni scelti dal responsabile medesimo nell'ambito dell'amministrazione.
2. L’assistenza al responsabile di settore che presiede la gara è affidata all’Ufficio Contratti tramite il suo responsabile, con funzioni di consulente per gli aspetti giuridici e di segretario verbalizzante.
3. Delle operazioni di gara e dell’aggiudicazione viene redatto verbale firmato dal responsabile del settore, che presiede la gara, dai testimoni e dal segretario, il verbale non tiene luogo di contratto.
4. Si applica quanto disposto all’art. 23 in quanto compatibile.
5. Il contratto viene aggiudicato a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.
Capo IV
(PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)
Art. 19 (Licitazione privata)
1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatto richiesta e possedendo i requisiti previsti nel bando, sono invitate dall’Amministrazione Comunale. Il contratto viene aggiudicato a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 10.
Art. 20 (Appalto concorso)
1. Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolari, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto-concorso, fatte salve le eventuali autorizzazioni o i pareri richiesti dalla legge.
2. Le offerte vengono giudicate da una commissione nominata ai sensi dell'articolo 10, o, per quanto riguarda gli appalti di lavori, con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La Commissione giudicatrice propone all'organo competente l'aggiudicazione a favore del progetto-offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.
Art. 21
(Modalità di scelta delle ditte da invitare)
1. Nei casi in cui la scelta del contraente avvenga con procedura di prequalifica, l’elenco dei soggetti da invitare viene formato con provvedimento del Responsabile di Xxxxxxx. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione deve essere motivata. Della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata deve essere data comunicazione agli interessati.
Art. 22 (Lettera di invito)
1. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.
Art. 23
(Licitazione privata con aggiudicazione al xxxxxxx xxxxxxx. Svolgimento)
1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 2 del presente regolamento l'operazione di apertura delle offerte viene eseguita in seduta pubblica dal Presidente - di norma il responsabile del settore - alla presenza di due testimoni scelti fra dipendenti dell'Amministrazione, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito.
2. In particolare si procede:
a) all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l'integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nella lettera di xxxxxx;
b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati escludendo le offerte con documenti mancanti o incompleti;
c) all'apertura del plico contenente l'offerta economica dando lettura dei prezzi. La documentazione viene siglata dal Presidente e dai testimoni.
3. Effettuato il confronto fra i prezzi, qualora non debba procedersi alla verifica delle offerte anomale, il Presidente aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo più basso risulti da più offerte, dispone un esperimento di miglioria tra i concorrenti presenti. In assenza dei concorrenti interessati si procede al sorteggio.
4. Il Presidente può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando a suo insindacabile giudizio reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.
5. Delle operazioni e dell'avvenuta aggiudicazione viene redatto verbale facendo menzione delle eventuali contestazioni dei presenti ritenute rilevanti ai fini del procedimento.
6. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dai due testimoni e dal segretario di cui all’art. 18.
Art. 24
(Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.
Svolgimento)
1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del presente regolamento, per la procedura di gara si applicano le disposizioni indicate all'articolo 10.
2. L'aggiudicazione da parte dell'organo competente avviene su proposta della Commissione giudicatrice. L'aggiudicazione non conforme alle proposte della Commissione deve essere compiutamente motivata.
Art. 25
(Procedura per l'appalto concorso)
1. La gara si svolge secondo le modalità previste per la licitazione privata con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Sono salve le disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.
Capo V
(PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)
Art. 26
(Trattativa privata previa gara ufficiosa)
1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.
2. Salva la normativa comunitaria e di recepimento per i contratti di importo superiore alle soglie ivi fissate e salve apposite disposizioni di legge, può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata previa gara ufficiosa nei seguenti casi:
a) quando, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale;
b) qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese, purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa;
c) quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, non consenta l'indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione;
3. Nella determinazione a contrattare deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
4. E’ vietata la suddivisione artificiosa del valore o della natura delle prestazioni per eludere l’applicazione delle procedure pubbliche di scelta del contraente.
Art. 27 (Trattativa privata diretta)
1. La trattativa privata può avvenire direttamente senza gara ufficiosa nelle seguenti ipotesi:
a) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
b) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;
c) quando l'oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali e di ricerca;
d) qualora si tratti di prestazioni di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti formativi predisposti dall'Amministrazione;
e) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio e a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell'appalto iniziale ed il loro valore complessivo non superi il 25% dell'importo dell'appalto principale;
f) qualora si debba assicurare ai cittadini la continuità di un servizio, purché tale servizio sia conforme ad un progetto base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto a seguito di gara di evidenza pubblica, il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei due anni successivi alla conclusione del primo appalto;
g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad
acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche;
h) per l'acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati nonché per l'acquisizione di beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l'offerta e le relative condizioni;
i) per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni mobili registrati;
l) quando l’urgenza sia tale da risultare incompatibile col tempo necessario anche per la gara ufficiosa di cui all’articolo precedente;
2. E’ vietata la suddivisione artificiosa del valore e della natura delle prestazioni per escludere lo svolgimento della gara ufficiosa o delle procedure pubbliche di scelta del contraente.
3. Il ricorso a tale trattativa deve essere congruamente motivato anche in ordine a valutazioni di merito e di convenienza per l’Ente.
4. Per le convenzioni con enti pubblici, con società a partecipazione statale o controllate da enti pubblici, con enti o istituzioni aventi finalità similari, con associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro o con le federazioni sportive affiliate al CONI o agli enti di promozione sportiva, è sempre consentita la trattativa privata senza necessità di interpellare più enti o soggetti.
Art. 28
(Rinvio ad altri regolamenti)
1. Sono fatte salve le diverse procedure negoziali previste dal Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia e dal Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia.
Art. 29 (Procedimento per la gara ufficiosa)
1. Salvo il rispetto di apposite disposizioni di legge nazionali e comunitarie, il procedimento di gara ufficiosa si svolge come segue:
a) la scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal responsabile del settore interessato;
b) il numero delle ditte non deve essere inferiore a cinque, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero (in quest'ultimo caso l'atto di scelta deve precisare tale circostanza).
2. Le ditte vengono scelte tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione
3. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole, in relazione all’oggetto del contratto, per la presentazione delle offerte. Alle ditte che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta documentazione o dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
4. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al responsabile del settore interessato e a due testimoni scelti nell'ambito del settore. Qualora per la particolare natura del contratto o per la modalità di valutazione dell’offerta, il Responsabile di Xxxxxxx lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell'articolo 10.
5. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal Responsabile del Settore e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
6. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo.
7. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articoli una unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.
8. Per l'aggiudicazione si applica l'articolo 9 del presente regolamento. Rimane salva la normativa in materia di lavori pubblici.
Capo VI
(ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)
Art. 30 (Indagini di mercato)
1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale può procedersi ad una indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità ed i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria.
Art. 31 (Concorso di idee)
1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di concorsi di progettazione, per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale il Comune può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando e nella eventuale lettera di invito deve essere indicato:
a) se al vincitore competerà un premio (e quale), ovvero un rimborso spese;
b) se il Comune intende acquistare il progetto o l'elaborato, precisandone il prezzo;
c) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni.
4. Al concorso di idee si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento relative all'appalto concorso.
TITOLO II (DISPOSIZIONI SPECIALI)
Capo I (LAVORI PUBBLICI)
Art. 32 (Pubblico incanto)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, per appalti di lavori l'amministrazione adotta preferibilmente il metodo del pubblico incanto per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di EURO.
Art. 33
(Garanzie e coperture assicurative)
1. Relativamente alla cauzione provvisoria e definitiva per appalti di lavori pubblici si applica la normativa nazionale vigente.
2. Qualora per disposizione di legge, di capitolato o per contratto il partecipante alla gara o l'appaltatore presti una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa essa deve prevedere il pagamento "a prima richiesta".
3. In caso di inadempienza o di grave negligenza dell'appaltatore anche nel corso dell'esecuzione dell'opera l'amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della cauzione prestata salva l'azione di risarcimento danni.
4. Qualora la cauzione venga incamerata in corso d'opera essa deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario; in mancanza l'amministrazione può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti in acconto dovuti all'appaltatore.
5. L'esecutore prima della consegna dei lavori deve presentare all'Amministrazione polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ad opere ed impianti in corso di costruzione o preesistenti, con massimali adeguati sia al valore dell'appalto che al tipo e alla zona di intervento di volta in volta stabiliti nel capitolato.
Art. 34 (Inadempimenti contrattuali)
1. L'Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, non invita a gare informali per un periodo di tre anni l'appaltatore che, dopo l'aggiudicazione, si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto, ovvero si sia reso inadempiente ai seguenti obblighi:
a) presenza in cantiere durante l'esecuzione dell'opera soltanto di soggetti autorizzati;
b) rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro nei cantieri;
c) esecuzione di un'opera collaudabile;
d) subappalto di parte dei lavori in presenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
e) stipulazione del contratto entro 15 giorni dalla diffida inviata dall'Amministrazione;
f) presa in consegna dei lavori entro 15 giorni dall'invito rivolto dall'Amministrazione;
g) adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori.
Art. 35 (Appalto congiunto)
1. Le somme costituenti il corrispettivo dell’appalto, oltre che nelle modalità ordinarie (fondi propri o finanziamento tramite mutuo), possono essere procurate inserendo nel bando di gara il trasferimento di proprietà di beni immobili appartenenti al Comune ed indicati nel programma triennale.
2. La gara dovrà essere effettuata mediante:
a) aggiudicazione della migliore offerta congiunta, relativa alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione di beni;
b) aggiudicazione alle migliori due offerte separate relative all’acquisizione dei beni ed all’esecuzione dei lavori. La gara dovrà essere dichiarata deserta qualora non vi siano offerte per l’acquisizione del bene.
3. Nel bando di gara dovrà essere indicato, oltre al prezzo massimo per l’esecuzione dei lavori, posto a base di gara, l’importo minimo che l’offerente dovrà versare per l’acquisizione del bene.
Detto ultimo valore dovrà essere determinato dal responsabile del procedimento, sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.
4. I concorrenti potranno alternativamente presentare offerte eventi ad oggetto:
- il prezzo di acquisizione del bene;
- il prezzo per l’esecuzione dei lavori;
- il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.
5. E’ fatto divieto di presentare più offerte ed è indispensabile che i soggetti offerenti diano indicazione della modalità prescelta nella busta contenente l’offerta, pena esclusione dalla gara.
6. Qualora le offerte pervenute riguardano:
a) esclusivamente l’acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;
b) esclusivamente l’esecuzione di lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto dei lavori, vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;
c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto per l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l’aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa all’acquisizione del bene e a quella relativa all’esecuzione dei lavori.
Art. 36
La concessione di costruzione e gestione
1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione dell’opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un’opera e l’esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
3. L’affidamento della concessione avviene, di regola, mediante licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad un capitolato-programma, che deve fissare criteri e requisiti dell’opera e del servizio che saranno praticati dal concessionario. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. Il bando di gara dovrà specificare le modalità con le quali i concorrenti debbono dimostrare la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire l’investimento.
4. Il bando di gara, sulla base del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, deve indicare obbligatoriamente:
a) il prezzo massimo che il Comune intende corrispondere;
b) l’eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costruzione ed il trasferimento di diritti;
c) l’eventuale canone da corrispondere al Comune;
d) la percentuale dei lavori da appaltare a terzi;
e) il tempo massimo per l’esecuzione dei lavori e l’avvio della gestione;
f) la durata della concessione;
g) il livello della qualità di gestione del servizio e le relative modalità;
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all’utenza e la metodologia del loro adeguamento;
i) la facoltà o l’obbligo per il concessionario di costituire società di progetto.
5. Il bando può prevedere, altresì:
- ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto;
- la facoltà per i concorrenti di inserire nell’offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell’opera è possibile variare e a quali condizioni.
6. L’offerta dovrà contenere, oltre quanto richiesto nel bando e di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, un dettagliato piano economico finanziario dell’investimento e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto.
7. La commissione giudicatrice dovrà essere nominata con le modalità di cui all’art. 92 del DPR
21.12.99 n. 554.
8. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l’opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.
Capo II (SERVIZI E FORNITURE)
Art. 37
(Metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte)
1. L’Amministrazione nell’ambito delle procedure di scelta del contraente, previste in materia di appalti di forniture, qualora non utilizzi lo strumento della trattativa privata, se consentito, adotta preferibilmente la procedura del pubblico incanto con il sistema del prezzo più basso, quando la fornitura deve essere conforme ad appositi dettagliati capitolati o disciplinari tecnici.
2. L'Amministrazione, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa in materia di appalti di servizi, qualora non utilizzi lo strumento della trattativa privata, se consentito, adotta preferibilmente la procedura della licitazione privata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una adeguata valutazione della qualità e del prezzo del servizio offerto, anche in relazione alla conoscenza e alla soddisfazione degli utenti.
3. Qualora per la natura del servizio sia utile sollecitare i partecipanti alle gare a suggerire progetti di miglioramento dei servizi, di sviluppo ed innovazione, l'amministrazione può utilizzare la procedura dell'appalto concorso.
Art. 38
(Servizi socio sanitari ed educativi)
1. Nelle gare relative a servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi l'Amministrazione può fissare oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per l'accesso con riferimento alla disponibilità di personale con specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali e precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, all'iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative dell'impresa e alla capacità progettuale ed innovativa.
Art. 39 (Incarichi)
1. Il conferimento degli incarichi esterni deve limitarsi di norma ai casi in cui non sia possibile provvedere avvalendosi del personale comunale.
Per l’affidamento di incarichi professionali si seguiranno i seguenti criteri: competenza, specializzazione ed esperienza maturate, desumibili da curricula di studio e professionali in relazione alla natura dell’incarico, con particolare attenzione alla rotazione degli incarichi.
2. L'Amministrazione può inoltre avvalersi di professionisti esterni per la particolarità o la complessità della prestazione richiesta o di collaborazioni esterne in relazione a sperimentazioni o progetti ed in relazione a necessità funzionali ed organizzative connesse all'attività istituzionale.
3. Il ricorso a collaboratori o professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi, alternativamente con le procedure di cui agli artt. 26, 27 e 37 del presente Regolamento, devono essere
compiutamente motivati. Resta salva comunque l'applicazione della normativa europea e di recepimento in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati. Restano altresì salve le diverse procedure per l’affidamento di collaborazioni disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e gli incarichi per la redazione dei progetti di lavori pubblici regolati dalla normativa speciale in vigore.
4. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto che non sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.
5. Il disciplinare di incarico sottoscritto dal Responsabile di Settore e dal professionista deve prevedere l'oggetto della prestazione, la durata del rapporto, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e le modalità di rimborso delle spese.
TITOLO III (CONTRATTI IN GENERALE)
Art. 40 (Contenuto del contratto)
1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrattare, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Elementi essenziali del contratto sono:
a) individuazione dei contraenti;
b) oggetto del contratto;
c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
d) importo contrattuale;
e) modalità e tempi di pagamento;
f) durata del contratto;
3. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
a) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
b) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
c) regolamentazione del subappalto e del subcontratto;
d) cauzione definitiva;
e) revisione prezzi;
f) elezione del domicilio;
4. Non possono essere effettuate aggiunte o altre variazioni ai contratti stipulati. Tuttavia se, nel corso della esecuzione di un contratto, occorra apportare variazioni alle quantità o alle qualità dei lavori, delle forniture o dei servizi, necessità attestata con relazione del responsabile del Settore interessato, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo contrattuale. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
5. In questo caso al contraente sarà pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.
Art. 41 (Competenza alla stipula)
1. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del settore interessato. Nel caso di più settori interessati viene individuato nel Responsabile firmatario sulla base della maggiore incidenza del valore economico.
2. La stipulazione è subordinata all’adozione di specifico impegno di spesa.
3. Qualora senza giustificato motivo l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, salva e impregiudicata l’azione di danno.
Art. 42 (Modalità di stipula)
1. La stipulazione del contratto ha luogo per atto pubblico:
a) a seguito di asta pubblica;
b) a seguito di licitazione privata o appalto concorso;
c) quando la natura del contratto lo richieda (es. trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso o gratuito) o l’importo contrattuale sia comunque superiore a 7.750,00 EURO, IVA esclusa.
2. Nei restanti casi la stipulazione ha luogo a mezzo di scrittura privata o di scrittura privata autenticata se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell’atto.
3. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario, nonché la stipula di contratti a seguito di trattativa fino all’importo di 7.750,00 EURO, IVA esclusa possono avvenire mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo di strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonchè mediante sottoscrizione a piè del capitolato o del disciplinare, a cura del Responsabile del Settore competente, il quale ne curerà altresì la conservazione. Per i contratti di importo superiore provvede l’Ufficio Contratti nelle modalità di cui ai commi 1. e 2.
4. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica (nonchè all’autentica delle scritture private) provvede il Segretario Comunale, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio.
Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.
Il Segretario comunale può procedere all’autenticazione di atti unilaterali d’obbligo:
a) qualora siano richiesti dall’Amministrazione all’interno di un procedimento volto all’emanazione di un atto di sua competenza;
b) qualora siano effettuati a favore dell’Amministrazione stessa;
c) qualora promani dalla stessa.
5. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale provvede alla rogazione dei contratti e alle autentiche chi legalmente lo sostituisce.
Art. 43 (Revisione prezzi)
1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, può essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.
Art. 44
(Cauzione provvisoria e definitiva)
1. Oltre quanto previsto dal precedente art. 33 per i lavori pubblici, anche per gli appalti di forniture e servizi può essere richiesta una cauzione provvisoria a garanzia della sottoscrizione del contratto, il cui importo deve essere indicato nella determinazione a contrattare, nel bando di gara o nella lettera di invito. La cauzione provvisoria viene restituita ai concorrenti non aggiudicatari alla chiusura delle operazioni di gara e all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto.
2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, deve essere prevista idonea cauzione a favore dell'Amministrazione comunale, da prestarsi anche a mezzo di fideiussione a prima richiesta rilasciata da Istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.
3. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.
4. L’importo della cauzione è commisurato di volta in volta all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo, comunque non inferiore al 5%.
5. La definizione dell'importo della cauzione, l'incameramento e lo svincolo sono di competenza del responsabile del settore interessato. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono discrezionalmente disporsi svincoli parziali per la quota corrispondente a lavori, servizi e forniture già eseguiti.
6. Le disposizioni precedenti valgono, salve diverse disposizioni di legge, per tutti i contratti del Comune, qualunque sia l'oggetto della prestazione.
7. Salvo diverso provvedimento dirigenziale per i contratti fino all’importo di € 7.750,00, non è dovuta cauzione.
Art. 45
(Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi)
1. Chiunque stipuli un contratto x xxxxxx comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, obbliga il Comune a sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso incamerando la cauzione di cui al precedente articolo.
Art. 46
(Subappalto e cessione del contratto)
1. Salva la normativa in materia di lavori pubblici, il subappalto è consentito previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti del subappaltatore previsti dalla legge.
2. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.
4. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita cessione del contratto.
Art. 47 (Penali)
1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, normalmente, devono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
Art. 48
(Repertoriazione e adempimenti conseguenti)
1. Salvo quanto previsto all’art. 42, e salvo diverse disposizioni i contratti vengono stipulati e immessi a Repertorio, tenuto dal Segretario Comunale, a cura dell’Ufficio Contratti.
2. Gli originali dei contratti immessi a repertorio sono conservati, presso l’Ufficio Xxxxxxxxx che provvede altresì alla loro registrazione ed agli altri adempimenti dovuti per legge. L’Ufficio trasmette copia del contratto agli uffici interessati, per gli adempimenti di loro competenza.
Art. 49
(Oneri contrattuali e diritti)
1. Ai contratti stipulati dal Comune, alle scritture private e agli atti unilaterali d’obbligo autenticati dal Segretario Comunale vengono applicati i diritti di segreteria con le modalità previste dalla legge. Tali diritti sono posti a carico della parte che sostiene le spese contrattuali.
2. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente.
3. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite di beni immobili ed alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere parzialmente o totalmente a carico dell’Amministrazione comunale in dipendenza dell’effettivo interesse alla stipulazione.
Art. 50 (Responsabilità)
1. Il Responsabile del settore competente che stipula il contratto è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione, deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione od ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.
Art. 51
(Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione)
1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da attestazione del responsabile del procedimento del settore interessato.
Art. 52
(Inadempimento e risoluzione del contratto)
1. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile del Settore preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Responsabile del Settore ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione dello stesso, vengono valutati dal Responsabile del settore interessato e dal Segretario Comunale, per i provvedimenti più opportuni.
4. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile del Settore, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, procede in collaborazione con il Segretario Comunale alla risoluzione del contratto.
Qualora il Responsabile del Settore valuti che la risoluzione implichi conseguenze non rientranti nelle proprie competenze di gestione propone la risoluzione del contratto alla Giunta Comunale con articolata relazione.
Art. 53 (Clausola compromissoria)
1. I contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione degli stessi.
2. Di norma l'arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
3. In contratti di particolare importanza può essere previsto che le controversie siano sottoposte ad un collegio arbitrale composto da tre membri, uno scelto dal Comune, uno dalla controparte. Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti; in caso di mancato accordo è nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
4. L’arbitro di nomina comunale è scelto tra gli esperti anche esterni e funzionari preposti alla materia.
5. In ogni caso gli arbitri giudicano secondo diritto. Si applicano per il resto le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
6. Sono fatte salve le norme speciali relative ai lavori pubblici.
Art. 54
(Proroghe e rinnovi contrattuali)
1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è consentito se è comunque preceduto dall'accertamento della permanenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
2. Il rinnovo è ammesso esclusivamente ai medesimi patti e condizioni del contratto originario e può avvenire anche più di una volta, ponendo comunque un limite complessivo massimo di due rinnovi.
Salvo diversa previsione del contratto originario in sede di rinnovo è ammesso l’adeguamento ISTAT ai prezzi secondo la normativa vigente.
3. Se prevista nell'originario contratto, è ammessa la proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione.
TITOLO IV
(DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)
Art. 55 (Alienazioni beni mobili)
1. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e non più vantaggiosi per i servizi comunali.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E' consentita la donazione di beni fuori uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro.
5. Per la vendita dei beni mobili pignorati, consegnati invenduti dalla competente Esattoria comunale, l'amministrazione procede a trattativa privata.
Art. 56 (Sponsorizzazioni)
1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.
Art. 57 (Abrogazione di norme)
1. E' abrogato il Regolamento dei contratti approvato con deliberazioni consiliari n. 46 del 23.06.1993 e n. 16 del 16.09.1993 ed ogni altra disposizione contenuta in altri regolamenti comunali, in contrasto con il presente regolamento.
Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 14 dicembre 2001, pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal 28 dicembre 2001 al 12 gennaio 2002, senza opposizioni, e divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Zogno, 14 maggio 2002
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Xxxxxxxx Xxxx)
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Ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 09.01.2002 al 24.01.2002.
Zogno, 14 maggio 2002
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Xxxxxxxx Xxxx)