Stagionalità. Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore. A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di: - assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione; - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione; - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato; - incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale. Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)
Stagionalità. Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità l’occupabilità e incentivando la permanenza nel settore. A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro dell’incontro tra la domanda e l'offerta l’offerta di lavoro. Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di: - assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione; - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione; - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito nell’ambito di un contratto a tempo determinato; - incremento pluriennale dell'occupazione dell’occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale. Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica nell’ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo l’obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
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Stagionalità. Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente riconoscono che il periodo concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore alimentare - si è nel tempo significativamente modificato ed ampliato, estendendosi da una stagionalità legata alla disponibilità delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli materie prime ad una stagionalità di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settoreconsumo fortemente condizionata dalla domanda del consumatore. A tal fineIn relazione alla particolarità del settore alimentare, le parti in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4 ter del D.Lgs. 368/2001, così come modificato dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4 bis del D.lgs. 368/01, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal DPR 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, per le seguenti attività connesse ad esigenze ben definite dell'organizzazione tecnico- produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell'azienda, che in maniera consolidata hanno sviluppato trovato attuazione ai sensi della precedente normativa contrattuale. Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui al citato art. 5, c. 4 bis, non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell'anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo pubblicitarie, per un insieme combinato periodo di politiche attive del lavoro tempo limitato. Al fine dell'individuazione delle attività di cui sopra: • alle ragioni climatiche vanno ricondotte le attività finalizzate a rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti; • alle ricorrenze e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare che contemplano interventi sul versante della formazione continuadeterminano un incremento dei consumi; • alle iniziative promo pubblicitarie vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate; • quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie come sopra individuate, del sostegno al redditoper cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, dell'incontro tra la domanda e l'offerta è necessario che il ricorso a tale tipo di lavoroassunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario; • nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non sarà consentito superare una durata massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe. Per il raggiungimento di tali finalitàA titolo esemplificativo, le parti congiuntamente richiedono al Governo indicano di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale seguito - per i lavoratori addetti alla fabbricazione, confezionamento, movimentazione e contributivo anche in caso direlative attività accessorie all'interno dell'unità aziendale - le seguenti fattispecie produttive, rispondenti ai criteri sopra concordati: - assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione; - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione; - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno• prodotti freschi e/o conservati, anche nell'ambito con il freddo, di un contratto origine animale; • prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale; • prodotti a tempo determinatobase di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria; - incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni • gelati, dessert, creme, pret a tempo determinatoglacer e affini; • caffè sotto forma di cialde o capsule predosate; • acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini; • birra e bibite alcoliche; • vini, vini speciali e bevande spiritose • essiccazione di semi oleosi; • raffinazione e lavorazione degli zuccheri (si veda nota n. 1 in calce); • partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni. Resta ferma la facoltà delle parti a livello nazionale di integrare o modificare le disposizioni di cui sopra, anche a tempo parzialeseguito delle richieste derivanti dal livello aziendale. Le parti parti, inoltre, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall'art. 5, comma 4 bis, terzo periodo, del D.lgs. 368/2001 così come modificato dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007, concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare che la durata delle fasi stagionali massima dell'ulteriore successivo contratto a termine (cd. deroga "assistita") - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi di attivitàcui all'art. 5, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivicomma 4 bis, primo periodo, della citata legge - sia pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.
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Stagionalità. Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente riconoscono che il periodo concetto di attività stagionale - sempre presente nel settore alimentare - si è nel tempo significativamente modificato ed ampliato, estendendosi da una stagionalità legata alla disponibilità delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli materie prime ad una stagionalità di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settoreconsumo fortemente condizionata dalla domanda del consumatore. A tal fineIn relazione alla particolarità del settore alimentare, le parti in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall’art. 5, comma 4 ter del D.Lgs. 368/2001, così come modificato dalla Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, concordano che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. 368/01, non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, per le seguenti attività connesse ad esigenze ben definite dell’organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell’Azienda, che in maniera consolidata hanno sviluppato trovato attuazione ai sensi della precedente normativa contrattuale. Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, la disciplina di cui al citato art. 5, comma 4 bis, non trova applicazione per i contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale in senso ampio e cioè alle attività produttive concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo pubblicitarie, per un insieme combinato periodo di politiche attive del lavoro tempo limitato. Al fine dell’individuazione delle attività di cui sopra: • alle ragioni climatiche vanno ricondotte le attività finalizzate a rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti; • alle ricorrenze e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare che contemplano interventi sul versante della formazione continuadeterminano un incremento dei consumi; • alle iniziative promo pubblicitarie vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate; • quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie come sopra individuate, del sostegno al redditoper cui occorra procedere all’assunzione temporanea di lavoratori, dell'incontro tra la domanda e l'offerta è necessario che il ricorso a tale tipo di lavoroassunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario; • nell’arco dello stesso ciclo di attività stagionale non sarà consentito superare una durata massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe. Per il raggiungimento di tali finalitàA titolo esemplificativo, le parti congiuntamente richiedono al Governo indicano di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale seguito - per i lavoratori addetti alla fabbricazione, confezionamento, movimentazione e contributivo anche in caso direlative attività accessorie all’interno dell’unità aziendale - le seguenti fattispecie produttive, rispondenti ai criteri sopra concordati: - assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione; - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione; - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno• prodotti freschi e/o conservati, anche nell'ambito con il freddo, di un contratto origine animale; • prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale; • prodotti a tempo determinatobase di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria; - incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni • gelati, dessert, creme, pret a tempo determinatoglacer e affini; • caffè sotto forma di cialde o capsule predosate; • acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini; • birra e bibite alcoliche; • vini, vini speciali e bevande spiritose • essiccazione di semi oleosi; • raffinazione e lavorazione degli zuccheri (si veda nota n. 1 in calce); • partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni. Resta ferma la facoltà delle parti a livello nazionale di integrare o modificare le disposizioni di cui sopra, anche a tempo parzialeseguito delle richieste derivanti dal livello aziendale. Le parti parti, inoltre, in attuazione del rinvio legislativo previsto dall’art. 5, comma 4 bis, terzo periodo, del D.Lgs. 368/2001 così come modificato dalla Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare che la durata delle fasi stagionali massima dell’ulteriore successivo contratto a termine (cd. deroga “assistita”) - da stipularsi in deroga al limite temporale massimo dei 36 mesi di attivitàcui all’art. 5, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivicomma 4 bis, primo periodo, della citata Legge - sia pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.
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Stagionalità. In considerazione delle particolarità del settore alimentare e della panificazione, le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l'occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore e dalle disponibilità delle materie prime in alcuni periodi dell'anno. Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale in senso ampio, ossia quella concentrata in periodi dell'anno e finalizzata a rispondere all'intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali. A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:
1. produzioni stagionali principalmente legate al settore agricolo;
2. produzioni connesse a ricorrenze, cerimonie, eventi e manifestazioni di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo;
3. produzioni legate a consumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldi o freddi);
4. produzioni per consistenti variazioni di consumi collegate ai flussi turistici;
5. produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a qualificare e promuovere la tipicità;
6. unità locali i cui periodi di apertura al pubblico limitatamente ad alcuni periodi all'anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, quand'anche situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali. La possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguarda i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, ivi compresa l'amministrazione e la vendita. Ulteriori specifiche lavorazioni verranno individuate dalle parti a livello regionale, anche in considerazione delle punte di più intensa attività legate alle produzioni locali. Le parti Parti stabiliscono anche che nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di otto mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe e rinnovi. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-ter, seconda parte, del D.Lgs. 368/2001 le Parti concordano nel considerare che la stagionalitàdisciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 5, nelle sue diverse accezioni (ciclicacomma 4-bis del D.Lgs. 368/2001 non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai commi precedenti. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, climaticaha diritto di precedenza, festivarispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferialeferma restando l'identità di mansioni. Per accedere a tale diritto di precedenza, fieristicail lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionali. Il periodo di prova per il personale stagionale assunto in forza del presente articolo è ridotto in misura del 70% rispetto al periodo di prova stabilito dal presente c.c.n.l. per la generalità dei lavoratori. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, etc.) D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in legge 99/2013, nei casi di riassunzione di un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente lavoratore per ragioni di carattere stagionale non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore. A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro intervallo tra la domanda e l'offerta di lavoro. Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di: - assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione; - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione; - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato; - incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni termine ed un altro. Ai sensi dell'art. 10, c. 7, del D.Lgs. 368/2001 i contratti a tempo determinato, anche a tempo parziale. Le parti concordano inoltre termine per ragioni di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivistagionalità sono esenti da limitazioni quantitative.
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