Common use of Stagionalità Clause in Contracts

Stagionalità. I limiti nella successione di contratti a tempo determinato tra le medesime parti di cui all'art. 19, comma 2, del D.lgs. 81/2015, nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all’art. 23 comma 1 del D.lgs. 81/2015, non trovano applicazione, per le attività stagionali. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, le Parti – in aggiunta alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle peculiarità del settore convengono che debba essere considerata azienda a carattere stagionale ogni singola unità produttiva autonoma sul piano organizzativo e produttivo che operi come di seguito specificato: - unità produttive il cui periodo di apertura al pubblico in località anche distinte da quella della sede della ditta e quand'anche appartenenti al medesimo comune, provincia o regione della stessa, coincide temporalmente con flussi turistici stagionali e che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi; - quelle in cui le attività, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità di rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre b. periodo invernale: dal 1° dicembre al 30 marzo. - le attività connesse a ricorrenze di eventi e festività, cui vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo natalizio: dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio b. periodo pasquale: dalle due domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua - le iniziative promo-pubblicitarie cui vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate. c. periodi di intensificazione dell’attività che nel corso dell’anno solare si ripetano da almeno i tre anni precedenti documentalmente attestabili e previa informativa alle RSA o RSU ove presenti. In mancanza di RSA /RSU, l’informativa sarà fornita alle OOSS territoriali. Quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario. Nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di sei mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe. Per i lavoratori assunti a tempo determinato in ragione di attività stagionale, si applicherà la specifica disciplina dettata dal D.lgs. n. 81/2015 relativa a: a. Durata del rapporto (art. 19, comma 2) b. Numero complessivo dei contratti (art. 23, comma 2, lett. c)) c. Causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1) d. Intervalli temporali per riassunzioni (art. 21, comma 2)

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro

Stagionalità. I limiti nella successione In considerazione delle particolarità del settore le parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l'occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione di contratti servizi è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore. Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile a tempo determinato tra le medesime parti di cui all'art. 19partire dal 1° dicembre 2011, comma 2, del D.lgs. 81/2015, nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all’art. 23 comma 1 del D.lgs. 81/2015, non trovano applicazione, oltre che per le attività stagionali. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, le Parti – in aggiunta alle attività stagionali definite previste dal D.P.R. 7 ottobre 1963n. 1525/1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale, ossia quella concentrata in relazione alle peculiarità del settore convengono che debba essere considerata azienda periodi dell'anno e finalizzata a carattere stagionale ogni singola unità produttiva autonoma sul piano organizzativo e produttivo che operi come rispondere all'intensificazione della domanda dovuta a variazioni di seguito specificato: - unità produttive il cui periodo consumi collegati a flussi turistici. La contrattazione collettiva regionale di apertura al pubblico in località anche distinte da quella della sede della ditta e quand'anche appartenenti al medesimo comune, provincia o regione della stessa, coincide temporalmente con flussi turistici stagionali e che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi; - quelle in cui le attivitàcategoria, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità di rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi esigenze cicliche o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/variazioni climatiche o delle caratteristiche dei prodotti. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre b. periodo invernale: dal 1° dicembre al 30 marzo. - le attività connesse a ricorrenze di eventi e festività, cui vanno ricondotte le occasioni civili, religiose religiosi, tradizionali e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo natalizio: dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio b. periodo pasquale: dalle due domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua - le iniziative promo-pubblicitarie promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate. c. periodi di intensificazione dell’attività che nel corso dell’anno solare si ripetano da almeno i tre anni precedenti documentalmente attestabili e previa informativa alle RSA o RSU ove presenti. In mancanza di RSA /RSU, l’informativa sarà fornita alle OOSS territoriali. Quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che sia possibile il ricorso a tale tipo al lavoro stagionale. La possibilità dell'assunzione di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessariocui ai punti precedenti riguarda tutte le mansioni contemplate nella classificazione del personale del presente c.c.n.l., ivi comprese quelle che riguardano l'amministrazione e la vendita. Nell'arco Le parti stabiliscono anche che nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare una la durata complessiva massima complessiva sarà di sei mesi per ogni singolo contratto. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comprese comma 4­ter, Parte seconda, del D.Lgs. n. 368/2001 le eventuali proroghe. Per i lavoratori assunti parti concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato in ragione di cui all'art. 5, comma 4­bis del D.Lgs. n. 368/2001 non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai commi precedenti. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionalestagionali, si applicherà ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando l'identità di mansioni. Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la specifica disciplina dettata dal D.lgs. n. 81/2015 relativa a: a. Durata propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto (artstesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 19, comma 2) b. Numero complessivo dei contratti (art. 23, comma 2, lett. c)) c. Causali La stessa normativa trova applicazione anche per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1) d. Intervalli temporali per riassunzioni (art. 21, comma 2)le imprese tipicamente stagionali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Stagionalità. I limiti nella Al fine di consentire una migliore programmazione del lavoro, di raggiungere la maggiore occupazione conformemente alle necessità stagionali e di conseguire gli obiettivi di efficientamento dei servizi indicati nel “Contesto” del presente contratto e remunerati con il premio aziendale di cui di seguito, le parti concordano e riconoscono che i seguenti servizi:  gestione campo boe di Margidore e il servizio di riscossione degli attracchi;  il servizio di visite guidate e di promozione delle miniere di Calamita;  il servizio di navette estive per le spiagge e per i parcheggi;  il servizio di pulizia dei bordi stradali;  il servizio di pulizia delle spiagge; sono servizi di natura stagionale, la cui durata è strettamente legata alla stagione turistica estiva. Pertanto il personale assunto con contratti a termine nei periodi di picco stagionale e necessario per lo svolgimento di tali servizi, sarà assunto con causale riferita all’incremento stagionale dell’attività. Ai sensi di quanto disposto dall’art.8, D.L. n.138/2011 (conv. L. n.148/2011), in merito alla disciplina di sostegno per la contrattazione di prossimità , le parti concordano di derogare a quanto previsto dall’art.5 comma 4 bis del D.Lgs n.368/2001 e di applicare per le assunzioni effettuate a tempo determinato stagionale in questo articolo disciplinate, quanto stabilito dall’art.5 comma 4 ter del D.Lgs. n.368/2001 in tema di successione di contratti a tempo determinato tra le medesime parti di cui all'art. 19, comma 2, del D.lgs. 81/2015, nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all’art. 23 comma 1 del D.lgs. 81/2015, non trovano applicazione, per le attività termine stagionali. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, le Parti – in aggiunta alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle peculiarità del settore convengono che debba essere considerata azienda a carattere stagionale ogni singola unità produttiva autonoma sul piano organizzativo e produttivo che operi come di seguito specificato: - unità produttive il cui periodo di apertura al pubblico in località anche distinte da quella della sede della ditta e quand'anche appartenenti al medesimo comune, provincia o regione della stessa, coincide temporalmente con flussi turistici stagionali e che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi; - quelle in cui le attività, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità di rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre b. periodo invernale: dal 1° dicembre al 30 marzo. - le attività connesse a ricorrenze di eventi e festività, cui vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo natalizio: dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio b. periodo pasquale: dalle due domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua - le iniziative promo-pubblicitarie cui vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate. c. periodi di intensificazione dell’attività che nel corso dell’anno solare si ripetano da almeno i tre anni precedenti documentalmente attestabili e previa informativa alle RSA o RSU ove presenti. In mancanza di RSA /RSU, l’informativa sarà fornita alle OOSS territoriali. Quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario. Nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di sei mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe. Per i I lavoratori assunti a tempo determinato in ragione termine per lo svolgimento di attività stagionalestagionali, avranno diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dell’azienda nella successiva stagione. A tale scopo si applicherà integralmente la specifica disciplina dettata prevista dall’art.5 cc.4 quinquies e sexies D.Lgs. n.368/2001. Ai lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività stagionali, nell’occasione di nuove assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’azienda, sarà riconosciuto un particolare punteggio per l’inserimento nelle graduatorie di assunzione. Per le caratteristiche di discontinuità della prestazione in tali settori, i dipendenti potranno essere assunti con contratti a tempo parziale sia nella fase iniziale, che nella fase finale della stagione turistica. I contratti sottoscritti secondo la disciplina in questa sede definita, essendo motivati da ragioni di stagionalità, non saranno soggetti ai limiti quantitativi previsti dal D.lgsC.C.N.L., né soggetti al limite percentuale stabilito dal D.L. 34/2014, secondo le disposizioni di cui all’art.10 c.7 D.Lgs. n. 81/2015 relativa a: a. Durata del rapporto (art. 19, comma 2) b. Numero complessivo dei contratti (art. 23, comma 2, lett. c)) c. Causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1) d. Intervalli temporali per riassunzioni (art. 21, comma 2)368/2001.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Stagionalità. I limiti nella successione (Vedi accordo di contratti rinnovo in nota) 1. produzioni stagionali principalmente legate al settore agricolo; 2. produzioni connesse a tempo determinato tra le medesime parti ricorrenze, cerimonie, eventi e manifestazioni di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo; 3. produzioni legate a consumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldi o freddi); 4. produzioni per consistenti variazioni di consumi collegate ai flussi turistici; 5. produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a qualificare e promuovere la tipicità; 6. unità locali i cui all'art. 19, comma 2, del D.lgs. 81/2015, nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all’art. 23 comma 1 del D.lgs. 81/2015, non trovano applicazione, per le attività stagionali. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, le Parti – in aggiunta alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle peculiarità del settore convengono che debba essere considerata azienda a carattere stagionale ogni singola unità produttiva autonoma sul piano organizzativo e produttivo che operi come di seguito specificato: - unità produttive il cui periodo periodi di apertura al pubblico limitatamente ad alcuni periodi all'anno, in località anche distinte da quella quelle della sede della ditta e principale, quand'anche appartenenti al medesimo situate nello stesso comune, provincia o regione della stessaregione, coincide temporalmente coincidenti con i flussi turistici stagionali stagionali. La possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguarda i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, ivi compresa l'amministrazione e la vendita. Ulteriori specifiche lavorazioni verranno individuate dalle parti a livello regionale, anche in considerazione delle punte di più intensa attività legate alle produzioni locali. Le Parti stabiliscono anche che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi; - quelle in cui le attività, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità di rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre b. periodo invernale: dal 1° dicembre al 30 marzo. - le attività connesse a ricorrenze di eventi e festività, cui vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo natalizio: dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio b. periodo pasquale: dalle due domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua - le iniziative promo-pubblicitarie cui vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate. c. periodi di intensificazione dell’attività che nel corso dell’anno solare si ripetano da almeno i tre anni precedenti documentalmente attestabili e previa informativa alle RSA o RSU ove presenti. In mancanza di RSA /RSU, l’informativa sarà fornita alle OOSS territoriali. Quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario. Nell'arco nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di sei otto mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe e rinnovi. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le eventuali proroghemedesime attività stagionali, ferma restando l'identità di mansioni. Per i lavoratori assunti accedere a tempo determinato in ragione tale diritto di attività stagionaleprecedenza, si applicherà il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la specifica disciplina dettata dal D.lgs. n. 81/2015 relativa a: a. Durata propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto (artstesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 19, comma 2) b. Numero complessivo La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionali. Il periodo di prova per il personale stagionale assunto in forza del presente articolo è ridotto in misura del 70% rispetto al periodo di prova stabilito dal presente c.c.n.l. per la generalità dei contratti (art. 23, comma 2, lett. c)) c. Causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1) d. Intervalli temporali per riassunzioni (art. 21, comma 2)lavoratori.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Stagionalità. I limiti nella successione (Vedi accordo di contratti rinnovo in nota) 1. produzioni stagionali principalmente legate al settore agricolo; 2. produzioni connesse a tempo determinato tra le medesime parti ricorrenze, cerimonie, eventi e manifestazioni di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo; 3. produzioni legate a consumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldi o freddi); 4. produzioni per consistenti variazioni di consumi collegate ai flussi turistici; 5. produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a qualificare e promuovere la tipicità; 6. unità locali i cui all'art. 19, comma 2, del D.lgs. 81/2015, nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all’art. 23 comma 1 del D.lgs. 81/2015, non trovano applicazione, per le attività stagionali. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, le Parti – in aggiunta alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle peculiarità del settore convengono che debba essere considerata azienda a carattere stagionale ogni singola unità produttiva autonoma sul piano organizzativo e produttivo che operi come di seguito specificato: - unità produttive il cui periodo periodi di apertura al pubblico limitatamente ad alcuni periodi all'anno, in località anche distinte da quella quelle della sede della ditta e principale, quand'anche appartenenti al medesimo situate nello stesso comune, provincia o regione della stessaregione, coincide temporalmente coincidenti con i flussi turistici stagionali stagionali. La possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguarda i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, ivi compresa l'amministrazione e la vendita. Ulteriori specifiche lavorazioni verranno individuate dalle parti a livello regionale, anche in considerazione delle punte di più intensa attività legate alle produzioni locali. Le Parti stabiliscono anche che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi; - quelle in cui le attività, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità di rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre b. periodo invernale: dal 1° dicembre al 30 marzo. - le attività connesse a ricorrenze di eventi e festività, cui vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo natalizio: dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio b. periodo pasquale: dalle due domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua - le iniziative promo-pubblicitarie cui vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate. c. periodi di intensificazione dell’attività che nel corso dell’anno solare si ripetano da almeno i tre anni precedenti documentalmente attestabili e previa informativa alle RSA o RSU ove presenti. In mancanza di RSA /RSU, l’informativa sarà fornita alle OOSS territoriali. Quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario. Nell'arco nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di sei otto mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe e rinnovi. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-ter, seconda parte, del D.Lgs. 368/2001 le eventuali proroghe. Per i lavoratori assunti Parti concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato in ragione di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 368/2001 non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai commi precedenti. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionalestagionali, si applicherà ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando l'identità di mansioni. Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la specifica disciplina dettata dal D.lgs. n. 81/2015 relativa a: a. Durata propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto (artstesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 19La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionali. Il periodo di prova per il personale stagionale assunto in forza del presente articolo è ridotto in misura del 70% rispetto al periodo di prova stabilito dal presente c.c.n.l. per la generalità dei lavoratori. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, comma 2) b. Numero complessivo dei D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in legge 99/2013, nei casi di riassunzione di un lavoratore per ragioni di carattere stagionale non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro. Ai sensi dell'art. 10, c. 7, del D.Lgs. 368/2001 i contratti (art. 23, comma 2, lett. c)) c. Causali a termine per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1) d. Intervalli temporali per riassunzioni (art. 21, comma 2)ragioni di stagionalità sono esenti da limitazioni quantitative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Stagionalità. I limiti nella successione Le parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 75 così come segue: 1. Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia". Le parti concordano di inserire dopo il comma 3 dell'articolo 75 la seguente nota a verbale: Le parti, considerato che in determinate località a prevalente vocazione turistica vi sono aziende che pur non esercitando attività a carattere stagionale necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, ritengono che i contratti a tempo determinato tra le medesime stipulati per gestire tali picchi di attività debbano essere assimilati alle ragioni di stagionalità e, pertanto, essere esclusi da limitazioni quantitative. L'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica è rimessa alla contrattazione di secondo livello". Art. 76 (Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno) 1. Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di cui all'art. 19, comma 2, del D.lgs. 81/2015, nonché la disciplina dei esenzione dai limiti quantitativi di utilizzo di cui all’art. 23 comma 1 del D.lgs. 81/2015all'articolo 72 le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, non trovano applicazione, per le attività stagionali. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, le Parti – in aggiunta alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alle peculiarità del settore convengono che debba essere considerata azienda a carattere stagionale ogni singola unità produttiva autonoma sul piano organizzativo e produttivo che operi come di seguito specificatoquali: - unità produttive il cui periodo di apertura al pubblico in località anche distinte da quella della sede della ditta periodi connessi a festività, religiose e quand'anche appartenenti al medesimo comunecivili, provincia o regione della stessa, coincide temporalmente con flussi turistici stagionali e che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativinazionali ed estere; - quelle in cui le attività, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità periodi connessi allo svolgimento di rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari manifestazioni; - periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo interessati da iniziative promozionali e/o delle caratteristiche dei prodotti. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo estivo: dal 1° giugno al 30 settembre b. periodo invernale: dal 1° dicembre al 30 marzo. commerciali; - le attività connesse a ricorrenze periodi di eventi e festività, cui vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi. A tal fine, si individuano a titolo esemplificativo, i seguenti periodi: a. periodo natalizio: dall’ultima domenica di novembre alla terza domenica di gennaio b. periodo pasquale: dalle due domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua - le iniziative promo-pubblicitarie cui vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari intensificazione stagionale e/o modalità espositive espressamente dedicateciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale. c. periodi Art. 77 (Cause di intensificazione dell’attività che nel corso dell’anno solare si ripetano da almeno i tre anni precedenti documentalmente attestabili e previa informativa alle RSA o RSU ove presenti. In mancanza di RSA /RSU, l’informativa sarà fornita alle OOSS territoriali. Quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie sopra individuate, per cui occorra procedere all'assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario. Nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di sei mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe. Per i lavoratori assunti a tempo determinato in ragione di attività stagionale, si applicherà la specifica disciplina dettata dal D.lgs. n. 81/2015 relativa a: a. Durata del rapporto (art. 19, comma 2forza maggiore) b. Numero complessivo dei contratti (art1. 23Le parti convengono, comma 2nell'ambito della propria autonomia contrattuale, lett. c)) c. Causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1) d. Intervalli temporali per riassunzioni (art. 21, comma 2)che rientrano nei casi di legittima esenzione dai limiti quantitativi di cui all'articolo 72 le esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.

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