Stagionalità. Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Stagionalità. (1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'annodell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. .
(2) Le parti convengono, nell'ambito nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell'elenco nell’elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.
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Stagionalità. 1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'annodell’anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. .
2) Le parti convengono, nell'ambito nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell'elenco nell’elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 19637/10/1963, n. 1525, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 199511/7/1995, n. 378.
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Stagionalità. 1. Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di stagionalità le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del presidente Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del presidente Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.. Dichiarazione a verbale
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