Stagionalità. In considerazione delle particolarità del settore le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l’occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione di servizi è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore. Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile a partire dal 1° dicembre 2011 oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale, ossia quella concentrata in periodi dell’anno e finalizzata a rispondere all’intensificazione della domanda dovuta a variazioni di consumi collegati a flussi turistici. La contrattazione collettiva regionale di categoria, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro stagionale. La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda tutte le mansioni contemplate nella classificazione del personale del presente C.C.N.L., ivi comprese quelle che riguardano l’amministrazione e la vendita. Le Parti stabiliscono anche che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto. In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4-ter, seconda parte, del D.Lgs. 368/2001 le Parti concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 368/2001 non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai commi precedenti. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando l’identità di mansioni. Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionali.
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Stagionalità. In considerazione delle particolarità del settore le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l’occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione di servizi è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore. Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile a partire dal 1° dicembre 2011 oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale, ossia quella concentrata in periodi dell’anno e finalizzata a rispondere all’intensificazione della domanda dovuta a variazioni di consumi collegati a flussi turistici. La contrattazione collettiva regionale di categoria, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosireligiosi , tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro stagionale. La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda tutte le mansioni contemplate nella classificazione del personale del presente C.C.N.L.CCNL, ivi comprese quelle che riguardano l’amministrazione e la vendita. Le Parti stabiliscono anche che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto. In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4-ter, seconda parte, del D.Lgs. 368/2001 le Parti concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 5, comma 4-bis del D.LgsD.lgs. 368/2001 non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai commi precedenti. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando l’identità di mansioni. Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionali.
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Stagionalità. In considerazione delle particolarità del settore le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l’occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione di servizi è fortemente condizionata dalla domanda del consumatoreconsu- matore. Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile a partire dal 1° dicembre 2011 oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili ricon- ducibili alla attività stagionale, ossia quella concentrata in periodi dell’anno e finalizzata a rispondere all’intensificazione della domanda dovuta a variazioni di consumi collegati a flussi turistici. La contrattazione collettiva regionale di categoria, per esigenze cicliche o variazioni climatiche clima- tiche o connesse a eventi civili, religiosireligiosi , tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori ulte- riori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro stagionale. La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda tutte le mansioni contemplate contem- plate nella classificazione del personale del presente C.C.N.L.CCNL, ivi comprese quelle che riguardano riguar- dano l’amministrazione e la vendita. Le Parti stabiliscono anche che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto. In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4-ter, seconda parte, del D.Lgs. 368/2001 le Parti concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato de- terminato di cui all’art. 5, comma 4-bis del D.LgsD.lgs. 368/2001 non trova applicazione per le attività at- tività stagionali di cui ai commi precedenti. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando l’identità di mansioni. Per accedere ac- cedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà vo- lontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionali.
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Stagionalità. In considerazione delle particolarità Introdotto l’istituto della "stagionalità" riconducibile a tutte le imprese degli impianti sportivi elencate nella sfera di applicazione del settore le Parti si danno reciprocamente atto presente CCNL che le nel corso dell'anno di riferimento interrompano la loro attività stagionali costituiscono una risorsa complessiva per l’occupazione e uno strumento un periodo continuativo non inferiore ad almeno 60 giornate continuative. (Il limite di assunzione per quelle aziende la cui produzione un tempo determinato massimo di servizi 36 mesi non è fortemente condizionata dalla domanda del consumatoreapplicabile ai contratti stagionali. Pertanto, concordano Ciò comporta che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile a partire dal 1° dicembre 2011 oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti datore di lavoro riconducibili alla attività stagionalepuò assumere lo stesso lavoratore anche oltre il limite dei 36 mesi complessivi. Decade, ossia quella concentrata in periodi dell’anno inoltre, l’obbligo di pausa tra un contratto e finalizzata un altro. Ciò significa che il datore di lavoro con un’attività stagionale potrà riassumere lo stesso dipendente anche il giorno seguente la conclusione del primo rapporto a rispondere all’intensificazione della domanda dovuta a variazioni termine e non attendere 10 o 20 giorni come per i contratti determinati inferiori o superiori ai 6 mesi. Attenzione, però, perché la concentrazione degli imprenditori e di consumi collegati a flussi turistici. La contrattazione collettiva regionale tutti gli addetti ai lavori deve andare al diritto di categoria, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro stagionale. La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda tutte le mansioni contemplate nella classificazione del personale del presente C.C.N.L., ivi comprese quelle precedenza che riguardano l’amministrazione e la vendita. Le Parti stabiliscono anche che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto. In attuazione di quanto previsto dall’artl’art. 5, comma 4-ter, seconda parte, commi 4 quater e 4 quinquies del D.Lgs. D.Lgs n. 368/2001 le Parti concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 368/2001 non trova applicazione ha previsto anche per le attività i lavoratori stagionali di cui ai commi precedenti. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza, rispetto a nuove sulle assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando l’identità . Tale diritto deve essere comunicato nella lettera di mansioni. Per accedere a tale diritto di precedenza, il assunzione e potrà o meno essere esercitato dal lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà stagionale entro tre 3 mesi dalla data di dall’avvenuta cessazione del rapporto stesso e a termine. Superato tale termine il diritto in questione si estingue entro un anno dalla data estingue, mettendo così in condizione il datore di lavoro di assumere chi preferisce allo scadere dell’anno seguente all’avvenuta cessazione del rapporto di lavorolavoro a termine. La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionaliSe il diritto di precedenza non è rispettato la Legge n. 92/2012, art. 4, comma 12 prevede la perdita di eventuali incentivi acquisiti su eventuali nove assunzioni).
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Samples: Nuovo CCNL Sport
Stagionalità. In considerazione delle particolarità del settore alimentare e della panificazione, le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l’occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione di servizi è fortemente condizionata dalla domanda del consumatoreconsumatore e dalle disponibilità delle materie prime in alcuni periodi dell’anno. Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile a partire dal 1° dicembre 2011 oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionalestagionale in senso ampio, ossia quella concentrata in periodi dell’anno e finalizzata a rispondere all’intensificazione della domanda dovuta a variazioni di consumi collegati a flussi turistici. La contrattazione collettiva regionale di categoria, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche promozionali. A titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:
1. produzioni stagionali principalmente legate al settore agricolo;
2. produzioni connesse a ricorrenze, cerimonie, eventi e manifestazioni di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo;
3. produzioni legate a consumi concentrati in particolari periodi dell’anno (caldi o freddi);
4. produzioni per consistenti variazioni di consumi collegate ai flussi turistici;
5. produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a qualificare e promuovere la tipicità;
6. unità locali i cui sia possibile il ricorso periodi di apertura al lavoro stagionalepubblico limitatamente ad alcuni periodi all’anno, in località anche distinte da quelle della sede principale, quand’anche situate nello stesso comune, provincia o regione, coincidenti con i flussi turistici stagionali. La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda tutte le mansioni contemplate nella classificazione del personale del presente C.C.N.L.i lavoratori addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie, ivi comprese quelle che riguardano compresa l’amministrazione e la vendita. Ulteriori specifiche lavorazioni verranno individuate dalle parti a livello regionale, anche in considerazione delle punte di più intensa attività legate alle produzioni locali. Le Parti stabiliscono anche che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei otto mesi per ogni singolo contratto, ivi comprese eventuali proroghe e rinnovi. In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4-ter, seconda parte, del D.Lgs. 368/2001 le Parti concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 5, comma 4-bis del D.LgsD.lgs. 368/2001 non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai commi precedenti. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando l’identità di mansioni. Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionali. Il periodo di prova per il personale stagionale assunto in forza del presente articolo è ridotto in misura del 70% rispetto al periodo di prova stabilito dal presente CCNL per la generalità dei lavoratori. Ai sensi del comma 3 dell’art. 5, D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013, nei casi di riassunzione di un lavoratore per ragioni di carattere stagionale non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l’obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro. Ai sensi dell’art. 10, c. 7, del D.Lgs. 368/2001 i contratti a termine per ragioni di stagionalità sono esenti da limitazioni quantitative.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL Area Alimentazione Panificazione
Stagionalità. In considerazione delle particolarità del settore le Parti si danno reciprocamente atto che le attività stagionali costituiscono una risorsa per l’occupazione e uno strumento per quelle aziende la cui produzione di servizi è fortemente condizionata dalla domanda del consumatore. Pertanto, concordano che il ricorso al lavoro stagionale, diventato nel tempo più ricorrente, è possibile a partire dal 1° dicembre 2011 oltre che per le attività previste dal D.P.R. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, anche per quei contratti di lavoro riconducibili alla attività stagionale, ossia quella concentrata in periodi dell’anno e finalizzata a rispondere all’intensificazione della domanda dovuta a variazioni di consumi collegati a flussi turistici. La contrattazione collettiva regionale di categoria, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosireligiosi , tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso al lavoro stagionale. La possibilità dell’assunzione di cui ai punti precedenti riguarda tutte le mansioni contemplate nella classificazione del personale del presente C.C.N.L.CCNL, ivi comprese quelle che riguardano l’amministrazione e la vendita. Le Parti stabiliscono anche che nell’arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei mesi per ogni singolo contratto. In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4-ter, seconda parte, del D.Lgs. 368/2001 le Parti concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 5, comma 4-bis del D.LgsD.lgs. 368/2001 non trova applicazione per le attività stagionali di cui ai commi precedenti. Il lavoratore assunto con contratto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, ferma restando l’identità di mansioni. Per accedere a tale diritto di precedenza, il lavoratore dovrà manifestare per iscritto la propria volontà entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La stessa normativa trova applicazione anche per le imprese tipicamente stagionali.
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