STRUMENTARIO CHIRURGICO Clausole campione

STRUMENTARIO CHIRURGICO. Gli OE aggiudicatari saranno tenuti a fornire in cessione d’uso lo strumentario chirurgico necessario all’utilizzo del materiale fornito. Tale strumentario dovrà essere consono alla tecnica chirurgica ed alle vie d’accesso seguite dagli utilizzatori. La disponibilità dello stesso, restituibile a fine contratto, dovrà essere garantita per l’intera vigenza contrattuale. Nel caso di fornitura di un limitato numero di materiale per interventi programmabili, i fornitori hanno l’obbligo di fornire temporaneamente lo strumentario necessario, insieme ad una serie completa di materiale, concordando e programmando le modalità con i responsabili delle Strutture utilizzatrici. I fornitori dovranno inoltre provvedere alla tempestiva sostituzione – da effettuarsi non oltre le 48 ore dalla segnalazione - degli strumenti che, per usura o per qualche imperfezione costruttiva, non dovessero garantire la massima efficienza dell’intervento. Nel caso di innovazioni della tecnica operatoria che prevedono modificazioni dello strumentario, dovranno essere previsti i tempestivi aggiornamenti di quelli in uso. Lo strumentario ceduto in uso, dovrà essere consegnato presso le XX.XX.XX. Farmacia, entro la data di decorrenza del contratto indicata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.
STRUMENTARIO CHIRURGICO. Possono essere richiesti anche trasporti pesanti fino a 100 kg.

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  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.