SUB CONCESSIONE. E’ vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell’impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
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SUB CONCESSIONE. E’ vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell’impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civilecodice civile.
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SUB CONCESSIONE. E’ vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione concessione dell’impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
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