Subappalto e cottimo. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è ammesso fino alla quota del 50% di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso la Stazione appaltante dovrà acquisire dal contraente dell’accordo quadro una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti; Nei casi in cui la Stazione appaltante non debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’Impresa affidataria dell’accordo quadro è obbligata a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti effettuati dalla Stazione appaltante saranno sempre eseguiti dopo acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Strade, Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Strade
Subappalto e cottimo. Il subappalto è disciplinato dall’art1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi.
2. E’ ammesso fino alla il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 50% 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Non costituiscono comunque subappalto: le forniture senza prestazione di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro. L'affidatario che si avvale manodopera; le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del subappalto o costo della manodopera e del cottimo deve allegare alla copia autentica personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimoda affidare. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Prima dell’inizio della prestazione, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
4. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del il contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la subappalto, assieme alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi:
aalmeno 20 (venti) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso la Stazione appaltante dovrà acquisire dal contraente dell’accordo quadro una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti; Nei casi in cui la Stazione appaltante non debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’Impresa affidataria dell’accordo quadro è obbligata a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla prima della data di ciascun pagamento effettuato a proprio favoreeffettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
5. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, copia delle fatture quietanzate relative l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimistilimiti stabiliti dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti effettuati dalla Stazione appaltante saranno sempre eseguiti dopo acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatoren. 50.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Subappalto e cottimo. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è ammesso fino alla quota del 50% di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro. quadro L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso la Stazione appaltante dovrà acquisire dal contraente dell’accordo quadro una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti; Nei casi in cui la Stazione appaltante non debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’Impresa affidataria dell’accordo quadro è obbligata a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti effettuati dalla Stazione appaltante saranno sempre eseguiti dopo acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Della Segnaletica, Accordo Quadro Per La Manutenzione Della Segnaletica
Subappalto e cottimo. 1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto, il cui contratto non può essere ceduto a terzi soggetti.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. La quota parte subappaltabile in ogni caso non potrà superare il trenta per cento dell’importo complessivo della prestazione affidata mediante ordine di servizio/determina.
3. Ai fini di cui al presente articolo è considerato subappalto quanto descritto al comma 2 dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. È fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
4. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è disciplinato sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e s.m.i. ed è ammesso fino alla quota del 50% le forniture o parti di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro. L'affidatario servizi e forniture che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con intende subappaltare;
d) il titolare del subappalto o del cottimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto E fatto obbligo per le attività imprenditoriali di subappalto, corredato cui al comma 53 della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo l. 190/2012 l'iscrizione dell'affidatario del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Ai sensi dell’art. 105nell'apposito elenco di fornitori, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi:
aprestatori di servizi ed esecutori di lavori (withe list) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso la Stazione appaltante dovrà acquisire dal contraente dell’accordo quadro una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti; Nei casi in cui la Stazione appaltante non debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’Impresa affidataria dell’accordo quadro è obbligata a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti effettuati dalla Stazione appaltante saranno sempre eseguiti dopo acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatoretenuto dalle prefetture
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Samples: Accordo Quadro
Subappalto e cottimo. Il subappalto è disciplinato dall’art1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed l’esecutore è ammesso fino tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
2. L’appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dell’importo dell’appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla quota del 50% procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro. L'affidatario opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con intende subappaltare;
d) il titolare del subappalto o del cottimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi dell’art. 105, comma 136 del D.Lgs. n. 50/2016 e e.m.i. il subappalto è autorizzabile a condizione che l’appaltatore, in sede di gara, abbia ottemperato all’obbligo di indicare una terna di subappaltatori qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto originario.
6. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso la Stazione appaltante dovrà acquisire dal contraente dell’accordo quadro una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti; Nei casi in cui la Stazione appaltante non debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’Impresa affidataria dell’accordo quadro è obbligata a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti effettuati dalla Stazione appaltante saranno sempre eseguiti dopo acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatoresub-contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Subappalto e cottimo. Il subappalto è disciplinato dall’artdall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è ammesso fino alla quota ad un massimo del 50% per la prestazione prevalente “Lavori di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadromanutenzione stradale” e fino ad un massimo del 50% per la prestazione secondaria “Servizio manutenzione del verde” in quanto individuata ad alta densità di manodopera. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso la Stazione appaltante dovrà acquisire dal contraente dell’accordo quadro una comunicazione che indichi la parte dei lavori o dei servizi eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamentipagamenti ; Nei casi in cui la Stazione appaltante non debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’Impresa affidataria dell’accordo quadro è obbligata a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti effettuati dalla Stazione appaltante saranno sempre eseguiti dopo acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione
Subappalto e cottimo. Il subappalto è disciplinato dall’art1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo ad imprese qualificate in forza delle di- sposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
a. all’art. 105 del D.LgsCodice degli Appalti;
b. all’art. 50/2016 12 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni con legge. n. 80/2014;
c. a quelle previste nella Lettera di invito;
d. agli art. 3 e s.m.i6 alla Legge n. 136/2010.
2. ed è ammesso fino alla quota del 50% di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro. L'affidatario che si avvale del L’affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Ap- paltante , alle seguenti condizioni:
a. che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare; l’omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al su- bappalto non può essere autorizzato.
b. La quota parte subappaltabile non può superare il 30% dell’importo complessivo del cottimo deve allegare alla con- tratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 5, del Codice degli Appalti.
c. che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cot- timo presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento collegamento, a norma dell'articolo dell’articolo 2359 del codice civile civile, con il titolare del subappalto o del cottimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidatario deposita ;
d. che il contratto di subappalto presso contenga la stazione appaltante almeno venti giorni prima disciplina della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazionitracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. Al momento del 3 della Legge n. 136/2010;
e. che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la certificazione certifica- zione attestante che il subappaltatore o l’affidatario del cottimo è certificato ed in posses- so dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto;
f. che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previ- sti dall’articolo 80 del Codice degli Appalti che saranno verificati nei termini e modalità pre- visti dal predetto Codice.
3. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a. l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b. l’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da par- te di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza;
c. negli eventuali cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nomi- nativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte del subappaltatore delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione prescritti dal D.Lgsdelle impre- se;
d. le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trat- tamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vi- gore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in soli- do con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipenden- ti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e. le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante , prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di av- venuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile;
4. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o dello Stato Finale dei Lavori, la dichiarazione Stazione Appaltante acquisisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese su- bappaltatrici o affidatarie del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappaltocottimo, corredato comprensivo della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Ai sensi dell’artcosì come previsto dall’art. 105, comma 1316, del D.LgsCodice degli Appalti.
5. 50/2016 e s.m.i.L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguiteoltre che dalle documentazioni previste dalle leggi vigenti, nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) dalla copia della proposta di contratto di subappalto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subappalto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario (non ribassato, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura subappalto, in misura superiore al 20% rispetto al corrispondente prezzo del contratto lo consentedi appalto).
6. In tal caso la Stazione appaltante dovrà acquisire dal contraente dell’accordo quadro una comunicazione che indichi la parte dei Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle socie- tà anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando scorporabili.
7. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i relativi importi oggetto dei pagamenti; Nei casi in cui la Stazione appaltante non debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’Impresa affidataria dell’accordo quadro è obbligata a trasmettere lavori.
8. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltanteAppaltante, entro 20 giorni dalla data per tutti i sub- contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura af- fidati. Inoltre, è fatto obbligo all’Appaltatore di ciascun pagamento effettuato inserire, nei contratti sottoscritti con i sub- contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
9. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio favorepersonale di- pendente di documento di identificazione nei modi previsti all’art. 29.2. Il subcontraente, copia delle fatture quietanzate relative in quali- tà di titolare dei dati, è responsabile ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimisticottimo, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti effettuati dalla Stazione appaltante saranno sempre eseguiti dopo acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatorepena la non ricevibilità della domanda.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Subappalto e cottimo. Il 1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
2. L’appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dell’importo dell’appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
d) l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a quanto specificato al successivo art. Art.58. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub -contratto.
4. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è disciplinato sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 18 aprile 2016, n. 50.
5. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub -contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è ammesso fino alla quota del 50% di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica indicherà puntualmente l'ambito l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che sia economici.
9. Ai sensi dell’artIl contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e s.m.i., contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguitedagli stessi, nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;.
c) su richiesta 10. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e se cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
11. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la natura stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
12. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto lo consentela dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. In tal Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
13. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
14. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante dovrà acquisire dal contraente dell’accordo quadro una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti; Nei casi in cui la Stazione appaltante non debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’Impresa affidataria dell’accordo quadro è obbligata a trasmettere alla Stazione stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di ciascun pagamento effettuato a proprio favoreesecuzione, copia delle fatture quietanzate relative ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
15. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimistisensi dell’art.105, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti effettuati dalla Stazione appaltante saranno sempre eseguiti dopo acquisizione comma 13, del DURC dell’appaltatore e del subappaltatoreD.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
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Samples: Contract for the Execution of Works
Subappalto e cottimo. Il 1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
2. L’appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dell’importo dell’appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
d) l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a quanto specificato al successivo art. Art.58. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
4. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è disciplinato sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 18 aprile 2016, n. 50.
5. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è ammesso fino alla quota del 50% di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica indicherà puntualmente l'ambito l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che sia economici.
9. Ai sensi dell’artIl contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e s.m.i., contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguitedagli stessi, nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;.
c) su richiesta 10. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e se cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
11. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la natura stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
12. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto lo consentela dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. In tal Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
13. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
14. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante dovrà acquisire dal contraente dell’accordo quadro una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti; Nei casi in cui la Stazione appaltante non debba provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, l’Impresa affidataria dell’accordo quadro è obbligata a trasmettere alla Stazione stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di ciascun pagamento effettuato a proprio favoreesecuzione, copia delle fatture quietanzate relative ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
15. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimistisensi dell’art.105, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti effettuati dalla Stazione appaltante saranno sempre eseguiti dopo acquisizione comma 13, del DURC dell’appaltatore e del subappaltatoreD.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
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