Common use of Subappalto e cottimo Clause in Contracts

Subappalto e cottimo. Il subappalto e/o cottimo è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore ha l’obbligo di non praticare al Subappaltatore ritenute di garanzia superiori all’aliquota a lui applicata dall’Amministrazione. Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro. Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo dello stato di avanzamento, comprendente le opere subappaltate relative, o dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva, nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell’intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e Subappaltatore, nel caso in cui l’Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui l’Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell’Appaltatore. Il pagamento all’Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l’Appaltatore e il Subappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione e non hanno titolo a risarcimento danni.

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Subappalto e cottimo. Il subappalto e/o cottimo è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’importo del subappalto non può superare la quota del trenta per cento dell’importo complessivo del con- tratto, così come stabilito dall’art.105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Per le opere di cui all’art. 89 comma 11, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del del D.Lgs. 50/2016, così come stabilito dall’art.1 comma 2 del DECRETO 10 novembre 2016, n. 248. L’Appaltatore ha l’obbligo di non praticare al Subappaltatore ritenute di garanzia superiori all’aliquota a lui applicata dall’Amministrazione. Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro. Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo dello stato di avanzamento, comprendente com- prendente le opere subappaltate relative, o dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente liquidato liquida- to per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva, nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell’intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e SubappaltatoreSu- bappaltatore, nel caso in cui l’Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata ef- fettuata nei suoi confronti; nel caso in cui l’Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione de- trazione verrà effettuata nei confronti dell’Appaltatore. Il pagamento all’Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l’Appaltatore e il Subappaltatore Su- bappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione e non hanno titolo a risarcimento danni. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: • quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; • in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; • su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'ag- giudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazio- nali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, rela- tivi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è so- lidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

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Subappalto e cottimo. Il Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto e/o in cottimo è ammesso secondo le disposizioni dell’artper la realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. 105 In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 170 del D.Lgs. 50/2016Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento. L’Appaltatore ha l’obbligo è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto (v. ad es. precedente nota). In ogni caso tale affidamento, che comunque e indipendentemente dall’importo deve essere sempre autorizzato, è sottoposto alle seguenti condizioni (39): L’Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non praticare superiore al Subappaltatore 20%. Relativamente ai lavori affidati in subappalto l’Appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all’interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia superiori all’aliquota effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta dette fatture entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a lui applicata dall’Amministrazionefavore dello stesso (art. Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione 118, comma 3, C.d.A.). Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro. Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo dello stato di avanzamento, comprendente le opere subappaltate relative, o dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva, nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell’intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e Subappaltatore, nel caso in cui l’Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui l’Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell’Appaltatore. Il pagamento all’Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovutoantinfortunistici. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l’Appaltatore il cottimo si richiamano l’art. 173 del Regolamento, commi 1 e il Subappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione 2, e non hanno titolo a risarcimento dannil’art. 125 del Codice degli Appalti.

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Subappalto e cottimo. Il Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto e/o in cottimo è ammesso secondo le disposizioni dell’artper la realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. 105 In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 170 del D.Lgs. 50/2016Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento. L’Appaltatore ha l’obbligo di non praticare al Subappaltatore ritenute di garanzia superiori all’aliquota è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a lui applicata dall’Amministrazione. Si richiamano le qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni vigenti inerenti che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di intermediazione ed interposizioni nelle prestazioni di lavoroaffidamento in subappalto (v. ad es. precedente nota). In ogni caso tale affidamento, che comunque e indipendentemente dall’importo deve essere sempre autorizzato, è sottoposto alle seguenti condizioni (41): L’Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Relativamente ai lavori affidati in subappalto l’Appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all’interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo dello stato di avanzamento, comprendente le opere subappaltate relative, o dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente liquidato per l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti in condizione dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di regolarità contributivapagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell’intero importo del contratto entro venti giorni dalla data di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e Subappaltatore, nel caso in cui l’Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti; nel caso in cui l’Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell’Appaltatore. Il pagamento all’Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l’Appaltatore e il Subappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione e non hanno titolo a risarcimento danni.copia delle

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Subappalto e cottimo. Il subappalto e/o il cottimo è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. L’Appaltatore ha l’obbligo di non praticare al Subappaltatore ritenute di garanzia superiori all’aliquota a lui applicata dall’Amministrazione. Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro. Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo dello stato di avanzamento, comprendente le opere subappaltate relative, o dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva, nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell’intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e Subappaltatore, nel caso in cui l’Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui l’Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell’Appaltatore. Il pagamento all’Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l’Appaltatore e il Subappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione e non hanno titolo a al risarcimento danni.

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Subappalto e cottimo. Il Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto e/o in cottimo è ammesso secondo le disposizioni dell’artper la realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. 105 In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 170 del D.Lgs. 50/2016Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento. L’Appaltatore ha l’obbligo è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto (v. ad es. precedente nota). In ogni caso tale affidamento, che comunque e indipendentemente dall’importo deve essere sempre autorizzato, è sottoposto alle seguenti condizioni (37): L’Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non praticare superiore al Subappaltatore 20%. Relativamente ai lavori affidati in subappalto l’Appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all’interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia superiori all’aliquota effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta dette fatture entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a lui applicata dall’Amministrazionefavore dello stesso (art. Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro118, comma 3, C.d.A.). Nel caso di Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non regolarità contributiva di un Subappaltatoreoltre dieci giorni dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo dello stato di avanzamento, comprendente le opere subappaltate relative, o dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva, nel qual caso si provvederà l’Appaltatore dovrà far pervenire alla ritenuta dell’intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e Subappaltatore, nel caso in cui l’Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui l’Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell’Appaltatore. Il pagamento all’Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Per tale sospensione o ritardo nel pagamento l’Appaltatore e il Subappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione e non hanno titolo a risarcimento danni.stessa la

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Subappalto e cottimo. Il Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l’affidamento in subappalto e/o in cottimo è ammesso secondo le disposizioni dell’artper la realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. 105 In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 141 del D.Lgs. 50/2016Regolamento, non potrà essere superiore al 30 per cento. L’Appaltatore ha l’obbligo è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto (v. ad es. precedente nota). In ogni caso tale affidamento, che comunque e ind3i3pendentemente dall’importo deve essere L’Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non praticare superiore al Subappaltatore 20%. Relativamente ai lavori affidati in subappalto l’Appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all’interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia superiori all’aliquota effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta dette fatture entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a lui applicata dall’Amministrazionefavore dello stesso (art. Si richiamano le disposizioni vigenti inerenti il divieto di intermediazione 118, comma 3, C.d.A.). Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro. Nel caso di non regolarità contributiva di un Subappaltatore, si opererà una ritenuta fino ad un massimo della percentuale di manodopera, calcolata per lo specifico lavoro, dell’importo dello stato di avanzamento, comprendente le opere subappaltate relative, o dell’intero importo della rata di saldo, sempre che l’importo di tale ritenuta non risulti inferiore a quello del contratto di subappalto, al netto di quanto già eventualmente liquidato per lavori eseguiti in condizione di regolarità contributiva, nel qual caso si provvederà alla ritenuta dell’intero importo del contratto di subappalto; fermo restando la responsabilità solidale di Appaltatore e Subappaltatore, nel caso in cui l’Amministrazione paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei suoi confronti; nel caso in cui l’Amministrazione non paghi direttamente il Subappaltatore tale detrazione verrà effettuata nei confronti dell’Appaltatore. Il pagamento all’Appaltatore o Impresa Subappaltatrice delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dal Responsabile del Procedimento, che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovutoantinfortunistici. Per tale sospensione o ritardo il cottimo si richiamano l’art. 144 del Regolamento, commi 3 e 4, e l’art. 24-bis della Legge 109/94 nel pagamento l’Appaltatore e il Subappaltatore non possono opporre eccezione all’Amministrazione e non hanno titolo a risarcimento dannitesto coordinato con la legislazione regionale.

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